Art. 82
Accordo delle filiere agroalimentari
1. L’assessorato regionale delle risorse agricole alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.
2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l’accordo di filiera sottoscritto.
1. L’assessorato regionale delle risorse agricole alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.
2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l’accordo di filiera sottoscritto.
Art. 83
Mercati contadini
1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;
c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.
2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:
a) comuni;
b) unioni di comuni;
c) province regionali;
d) consorzi di imprese agricole. 4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.
5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove allocare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;
c) i criteri di valutazione dei progetti.
8. L'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.
1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;
c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.
2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:
a) comuni;
b) unioni di comuni;
c) province regionali;
d) consorzi di imprese agricole. 4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.
5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove allocare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;
c) i criteri di valutazione dei progetti.
8. L'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.
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