Art. 85
Canoni irrigui 1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.
Art. 86
Enoteca regionale della Sicilia
1. L’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è cosìmodificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali’;
b) il comma 1 è così modificato: ‘1. E' istituita l'enoteca regionale dellaSicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con ifondi POR SICILIA 2000-2006 secondo le modalità previste dallacorrispondente misura. L'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico’;
1. L’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è cosìmodificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali’;
b) il comma 1 è così modificato: ‘1. E' istituita l'enoteca regionale dellaSicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con ifondi POR SICILIA 2000-2006 secondo le modalità previste dallacorrispondente misura. L'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico’;
c) il secondo periodo del comma 2 è così modificato: ‘All'Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.’;
d) il comma 3 è così modificato: ‘3. L'assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per 3 anni in misura decrescente, così stabilita:
1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;
2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.
L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.’.
d) il comma 3 è così modificato: ‘3. L'assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per 3 anni in misura decrescente, così stabilita:
1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;
2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.
L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.’.
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