Art. 99
Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali
1. Per le finalità della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, per consentire gli interventi di eliminazione delle carcasse degli animali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro.
Art. 105
Fondo regionale di garanzia per l’installazione di impianti fotovoltaici
1. E’ costituito un ‘fondo regionale di garanzia’ per le piccole medie imprese e per le famiglie. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese industriali, nonché alle imprese artigiane e agricole nonché alle famiglie che realizzino investimenti nel territorio della Regione per l’installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.
3. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l’anno 2010, è di 20.000 migliaia di euro a valere sui fondi PAR FAS 2007-2013.
4. La garanzia è concessa agli istituti di credito o alle istituzioni finanziarie per le imprese e le famiglie che ne facciano richiesta selezionati con le modalità previste dalla legge, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.
5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall’applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella g.u.u.e. serie 283 del 27 ottobre 2001. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge
23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall’articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo
2009, n. 13.
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