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INPS: a controllo le partite iva sospette

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Qualche mese fa sono state “bloccate” le posizioni dei lavoratori agricoli con partita iva. Ecco cosa scrive l’INPS nel proprio messaggio n. 18713 del 3 ottobre u.s.:

OGGETTO:Domande di indennità di disoccupazione agricola bloccate a seguito di accertamenti sul possesso di Partita IVA o iscrizione ad altra Cassa o altro Ente previdenziale. Chiarimenti al messaggio n. 15122 del 22/7/2011.
Con il messaggio in oggetto, sono state date le prime istruzioni per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola bloccate poiché il richiedente la prestazione è risultato anche titolare di partita IVA e/o iscritto ad altra Cassa ovvero altro Ente previdenziale: per tali domande, infatti, si deve procedere con un’istruttoria mirata alla quantificazione dell’eventuale attività lavorativa autonoma svolta (agricola e non agricola) allo scopo sia di valutare la prevalenza di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente sia di quantificare il numero complessivo delle giornate lavorate (in proprio o alle dipendenze, in settore agricolo o extra-agricolo) da detrarre dal parametro di riferimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Al fine di facilitare l’attività istruttoria delle Strutture territoriali, sono state fornite alle stesse, per il tramite delle competenti Direzioni regionali, le liste dei soggetti interessati dal blocco, distinte per:

  • liste di soggetti che, nel corso del 2010, sono risultati essere associati a vario titolo ad una o più imprese, e/o abbiano effettuato versamenti con modello F24, sui quali svolgere accertamenti;

  • liste dei soggetti con partita IVA inattiva (ossia che dagli accertamenti presso Camere di Commercio e archivio pagamenti F24 sono risultati non collegati ad alcuna impresa né a versamenti con modello F24) per i quali procedere allo sblocco e alla definizione della domanda;

  • liste dei soggetti con versamenti F24 (con dettaglio del numero dei versamenti e saldo della sezione erario) con istruzione di verificare se il motivo del pagamento effettuato sia indicativo di attività autonoma.

Poiché a tutt’oggi sono state definite poco più della metà delle domande bloccate, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni.
Si ribadisce, innanzitutto, che la valutazione circa l'entità del lavoro autonomo svolto dai soggetti interessati all’accertamento deve essere effettuata dalle competenti Unità organizzative territoriali che si occupano di lavoro autonomo agricolo e non agricolo, alle quali, pertanto, deve essere inoltrata la eventuale documentazione consegnata dagli interessati a corredo della domanda di disoccupazione agricola.
Allo scopo di accelerare i tempi istruttori e definire il prima possibile le domande sospese, è opportuno che, ove vi siano fondati motivi di ritenere, sulla base delle informazioni contenute nelle liste citate, che il richiedente la prestazione svolga prevalentemente attività autonoma, l’operatore incaricato alla definizione delle domande di disoccupazione agricola deve procedere a respingere la domanda. Successivamente dovrà inoltrare tutta la documentazione relativa al soggetto all’Unità organizzativa competente per la valutazione in merito all'obbligo di iscrizione nelle gestioni autonome.
Ove invece vi siano dubbi sull’attività prevalentemente svolta dal soggetto – se dipendente o in proprio – la medesima Unità lavoratori autonomi deve essere coinvolta già in fase istruttoria per quantificare il numero di giornate di attività di lavoro in proprio (sia agricolo che non agricolo). Il risultato di tale accertamento deve essere successivamente comunicato al liquidatore della prestazione ed utilizzato per la definizione della domanda.
È evidente che, ove l'operatore delle prestazioni a sostegno del reddito abbia, invece, motivo di ritenere – sulla base delle informazioni contenute nelle liste citate ed eventuale ulteriore documentazione prodotta – che non sia stata svolta attività autonoma alcuna, o che tale attività non influisca sul diritto alla prestazione, potrà procedere alla definizione della domanda secondo le consuete modalità.
Si precisa, inoltre, che il controllo massivo effettuato ha dato adito al blocco anche delle domande dei soggetti regolarmente iscritti in una delle gestioni autonome. Tali domande possono essere istruite e definite come di consueto, poiché, come è noto, la procedura di liquidazione delle domande di disoccupazione agricola preleva in automatico la presenza di attività autonoma segnalando all’operatore la necessità di inserire i dati relativi alla durata della medesima.

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