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La favola della “gallina dalle uova d’oro”

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C’era una volta, tanto tempo fa (il 14 aprile 2006), in un paese lontano lontano, quasi a Palermo, un legislatore che, non sapendo cosa fare dei tanti soldi accumulati (ovvero dei debiti fatti) decise di creare la nuovagallina dalle uova d’oro”.
Non sapendo come chiamarla, però, si rivolse all’Oracolo della Capitale, tale AGEA. Prontamente, consultata la sfera di cristallo (vivisezionata dal SIAN), venne dato il nome di ARSEA, così da assimilare la nuovagallina dalle uova d’oro” ad uno dei tanti personaggi mitologici.
E così il 14 aprile 2006, con proprio editto pubblicato il 21 dello stesso mese (guarda caso vedi che tempestività), l’ARSEA venne proclamata innanzi al popolo … quale nuovagallina dalle uova d’oro”.
Ma prima di pubblicare integralmente il testo dell’editto … vorrei ricordare che il Presidente della Regione Siciliana era a quel tempo l’on.le Salvatore Cuffaro, ma l’Assessore all’Agricoltura … ahimè … l’on.le Innocenzo Leontini … mal consigliato dal potente accompagnatore Mickey Mouse
… continua …
Art.  60.
Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -
1.  E' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
2.  All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:
a)  autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;
b)  eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
c)  contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.
3.  All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4.  I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
5.  Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.
6.  Sono organi dell'Agenzia:
a)  il direttore;
b)  il comitato di indirizzo;
c)  il collegio dei revisori dei conti.
7.  Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
8.  Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
9.  Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
10.  L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.
11.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:
a)  l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;
b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.
12.  Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.
13.  Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a)  contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
b)  contratti di lavoro temporaneo.
14.  In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.
15.  Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.
16.  Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
a)  somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
b) contributi regionali non finalizzati;
c)  contributi straordinari regionali per le attività specifiche;
d)  somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.
17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.
18.  L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
19.  Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.
20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:
a)  trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;
b)  invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;
c)  inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;
d)  si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.
21.  L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
22.  L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.
23.  L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.
24.  Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.
25.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:
a)  bilancio di previsione e relative variazioni;
b)  bilancio consuntivo;
c)  programma annuale di attività;
d)  assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;
e) regolamenti.
26.  Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

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