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novità per i vigneti

Ieri nella GURI n. 10 è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2012 
Modifica al decreto 8 agosto 2008, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n.  41,  recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM),  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  491/2009,  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n.  1488,  con  la
quale e' stato  notificato  alla  Commissione  europea  il  programma
quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo; 
  Vista la nota 3902 del  28  giugno  2012  con  la  quale  e'  stata
notificata  alla  Commissione  europea  la   modifica   al   suddetto
programma; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n.  2553,  concernente
le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n.  479/08
del Consiglio e n.  555/08  della  Commissione  per  quanto  riguarda
l'applicazione della misura della  riconversione  e  ristrutturazione
dei vigneti; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica
il comma 2 dell'art.  1  e  il  comma  5  dell'art.  8,  del  decreto
ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553; 
  Visto il  decreto  ministeriale  13  ottobre  2011,  n.  6822,  che
modifica  il  comma  5  e  il  comma  8  dell'art.  8,  del   decreto
ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553; 
  Considerata la necessita' di sostenere in maniera differenziata  la
viticoltura delle zone caratterizzate da forti pendenze,  nonche'  da
forte  valenza  paesaggistica,  attraverso   un   aiuto   forfettario
specifico  alla  riconversione   e   ristrutturazione   dei   vigneti
rappresentativo  dei  maggiori  costi  legati  alle   caratteristiche
orografiche dei terreni ed alle sistemazioni da adottare; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 25 ottobre 2012; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto  2008,  n.
2553, e' integrato dal seguente comma: 
  «5-bis. 
  1. Al fine di sostenere la viticoltura  in  zone  ad  alta  valenza
ambientale e paesaggistica, a decorrere dalla campagna 2012/2013,  le
regioni possono elevare l'aiuto di cui al  comma  precedente  fino  a
17.500,00  euro  ad  ettaro  o  a  20.000,00   euro   nelle   regioni
appartenenti all'obiettivo convergenza. Tali  zone  sono  individuate
dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno  uno  dei
seguenti criteri: 
  pendenza del terreno superiore a 30% e/o  altitudine  superiore  ai
500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; 
  sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 
  viticoltura delle piccole isole. 
  2. I soggetti che beneficeranno del contributo dovranno  impegnarsi
a eseguire eventuali  modifiche  degli  elementi  caratterizzanti  il
paesaggio viticolo, nel modo  meno  invasivo  e  il  piu'  rispettoso
possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma
di allevamento del vigneto.». 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 novembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 147 

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