Il punto interrogativo è d'obbligo visto che da quel Decreto Assessoriale, che pubblico sotto, nulla sappiamo, o meglio ... domani prosegue ...
Ma andiamo per ordine.
La Legge Regionale sull’Agricoltura approvata dall’ARS il 09 novembre 2011 all'art. 11 così recitava:
Art. 11. Norme per il contrasto alle fitopatie ‘Citrus Tristeza Virus’ ed al punteruolo rosso
1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi ‘Citrus Tristeza Virus’.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia ‘Citrus tristeza virus’, per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.
3. Per l’erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall’articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus), l’Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
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