Su segnalazione del collega palermitano dott. agr. Gianluca Misseri (che ringrazio per aver fatto questa segnalazione), pubblico il Disegno di Legge n. 464 che dovrebbe far rinascere la prescrizione dei fitofarmaci ed altre norme sull'uso degli stessi nella nostra Regione.
Il ddl "Uso dei fitofarmaci in Sicilia e istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci" è composto da 35 articoli che trovate qui sotto.
Uso dei fitofarmaci in Sicilia e istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci
Art. 1. Definizione 1. Ai fini della presente legge, per fitofarmaci e prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli organismi dannosi alle piante. 2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerati fitofarmaci e prodotti assimilati le seguenti famiglie di prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti, fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati. Art. 2. Obbligo di autorizzazione 1. E' fatto divieto su tutto il territorio regionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura, come fitofarmaci, non registrate secondo le disposizioni della presente legge. 2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si applica altresì ad ogni fitofarmaco per il quale sia disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio in Italia. Art. 3. Prodotti esclusi dall'applicazione della legge 1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui all'allegato A, le quali possono essere prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo prescrizioni riguardanti tempi di carenza, impiego ed eventuali precauzioni all'uso. 2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A può essere modificato con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanare di concerto con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, su proposta dell'Agenzia regionale fitofarmaci di cui all'articolo 5. Art. 4. Residui di fitofarmaci negli alimenti 1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i residui nelle derrate alimentari di fitofarmaci e prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei formulati commerciali non possono superare, per ogni singola sostanza, il limite determinato dalla tossicità acuta e dall'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza. 2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti per cinque sostanze diverse. 3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci e riportati nel decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la registrazione. Capo II. Regime autorizzatorio Art. 5. Istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci 1. E' istituita l'Agenzia regionale fitofarmaci. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, con proprio decreto, emana le norme relative all'organizzazione, alla struttura funzionale, alla dotazione organica del personale e a quant'altro risulti necessario per il funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei compiti previsti all'articolo 6. Art. 6. Compiti dell'Agenzia regionale fitofarmaci 1. L'Agenzia regionale fitofarmaci è centro di ricerca permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti assimilati con il compito di: a) acquisire e vagliare la documentazione di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrato dai dati sull'assenza di genotossicità; b) procedere all'eventuale controllo analitico e tossicologico del fitofarmaco o assimilati per il quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con possibile azione tossica; c) proporre sperimentazioni in collaborazione tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e l'Assessorato regionale della salute, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi principi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari; d) stabilire eventuali variazioni del limite legale di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti assimilati; e) fissare per ciascun principio, o per associazioni di principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati metaboliti specifici di un determinato fitofarmaco devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali metaboliti; f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei principi attivi nei fitofarmaci, sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti; g) stabilire la dose giornaliera potenziale di fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente, considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio; h) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità anche in casi non previsti dalla presente legge; i) esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti principi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla propria competenza dalla presente legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da parte dell'Assessorato regionale della salute; l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui relativi rinnovi; m) raccogliere la documentazione scientifica, nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dall'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione; n) studiare i rischi della nocività, diretta e indiretta, dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema; o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse sostanze presenti nei formulari commerciali dei fitofarmaci e prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in natura; p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono essere contenuti in una derrata alimentare; q) presentare un rapporto annuale, da rendere pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente; r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A, in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici. 2. Su designazione dell'Assessore regionale per la salute, dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono chiamati a far parte dell'Agenzia ricercatori ed esperti nel campo della medicina del lavoro, della chimica ambientale, della biologia, della tossicologia, dell'oncologia, nonché ricercatori ed esperti dei collegi ed ordini nazionali degli agronomi, nei settori dell'agronomia, entomologia e fitopatologia, e quanti altri si ritenga possano contribuire al perseguimento dei compiti di cui al comma 1. 3. I ricercatori ed i funzionari che comunque prestino la loro opera alle dipendenze dell'Agenzia non potranno, nello stesso periodo, stipulare contratti di lavoro o di prestazione d'opera, anche se di sola consulenza non continuativa, con aziende produttrici o distributrici di fitofarmaci o prodotti assimilati. Art. 7. Registrazione dei fitofarmaci 1. Chi intende richiedere la registrazione come fitofarmaco dei prodotti di cui all'articolo 1, deve presentare domanda all'Assessorato regionale della salute. 2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la sua registrazione come fitofarmaco sono autorizzati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia regionale fitofarmaci. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni. 4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di un determinato fitofarmaco, devono presentare una nuova domanda almeno dodici mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene, con decreto del Presidente della Regione, con le medesime modalità di cui al comma 2. 6. Al fine del rilascio o del rinnovo della autorizzazione, l'Assessore regionale per la salute può richiedere all'impresa interessata l'invio di campioni dei fitofarmaci o prodotti assimilati da sottoporre a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, nonché ulteriori prove di efficacia e fitotossicità da parte dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari. 7. Non possono essere in ogni caso registrati fitofarmaci per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi. 8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo dell'autorizzazione alla produzione di un nuovo fitofarmaco o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di cui all'articolo 28. Art. 8. Riapertura dell'istruttoria, sospensione e ritiro dell'autorizzazione 1. Nel caso in cui un fitofarmaco o un principio attivo vengano vietati per motivi di salute pubblica o ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Agenzia regionale fitofarmaci ha l'obbligo di riaprire immediatamente l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante l'acquisizione della nuova documentazione e l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche. 2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del prodotto, l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione è sospesa con ordinanza dell'Assessore regionale per la salute sino a comprovati esiti negativi riguardanti la tossicità stessa. 3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal commercio con ordinanza dell'Assessore regionale per la salute e sono revocate le autorizzazioni alla produzione e al commercio. Art. 9. Uso sperimentale dei fitofarmaci 1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi dell'articolo 7, deve chiedere apposita autorizzazione all'Assessore regionale per la salute precisando la località, l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate. 2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dell'Assessore regionale per la salute, su parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, la quale può acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria. 3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con prodotti non registrati non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali. 4. L'Assessore regionale per la salute, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, può consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con fitofarmaci registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali ha avuto luogo la registrazione. Art. 10. Divieto di sperimentazione su animali 1. Le sperimentazioni di fitofarmaci e di prodotti assimilati non possono essere effettuate su animali vivi nel caso in cui queste possano essere sostituite da altre tecniche sperimentali riconosciute valide a livello internazionale. Art. 11. Caratteristiche minime necessarie 1. I fitofarmaci possono essere immessi in commercio soltanto con una confezione o con un imballaggio rispondenti ai seguenti requisiti minimi: a) devono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple; b) non devono essere manomissibili; c) i materiali che li costituiscono e la loro chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto e al fine di evitare il rischio di combinazioni nocive o pericolose; d) gli imballaggi e le confezioni devono essere realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo appositi trattamenti. Art. 12. Riconsegna dei contenitori 1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a far pagare per ogni confezione una cauzione equivalente o superiore al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo comunque non inferiore a sei euro e fino ad un massimo di sessanta euro di cauzione per ogni acquisto. 2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a riconsegnare al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto il contenitore vuoto del fitofarmaco, anche se tale contenitore risulta gravemente danneggiato. 3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare dai compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche qualora questi non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione trattenuta al momento della vendita del prodotto. 4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque commercializzato i fitofarmaci originariamente contenuti nell'imballaggio suddetto. 5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha commercializzato i fitofarmaci è tenuta a ritirare dai venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti. 6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, questi vanno comunque ritenuti rifiuti tossici e nocivi' e trattati secondo le norme vigenti in materia. Capo IV Prescrizione, acquisto ed uso dei fitofarmaci Art. 13. Patente per l'acquisto e l'uso di fitofarmaci 1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli devono essere provvisti della apposita patente di acquisto. 2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei fitofarmaci si consegue dopo la frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il superamento del relativo esame finale. 3. Al corso non sono ammessi soggetti di età inferiore ai diciotto anni. 4. L'Ente di Sviluppo Agricolo, con la collaborazione degli ex osservatori per le malattie delle piante, delle unità sanitarie locali, delle organizzazioni di categoria e gli ordini provinciali, organizza il corso di cui al comma 2 che deve trattare le seguenti materie: a) agronomia; b) coltivazioni erbacee; c) coltivazioni arboree; d) patologia vegetale; e) entomologia agraria; f) tecnologie di conservazione delle derrate Art. 14. Ricetta e soggetti abilitati al rilascio 1. L'acquisto dei fitofarmaci da parte del titolare della patente di cui all'articolo 13 è comunque subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 2. 2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da un laureato in scienze agrarie o forestali, iscritti nei relativi albi professionali, che certifichino sotto la propria responsabilità la necessità dell'uso dei fitofarmaci nella quantità e nei modi in essa prescritti, secondo le modalità di cui all'art. 127, comma 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Art. 15. Ricettario 1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso sono subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 14, da effettuarsi su apposito ricettario madre-figlia' debitamente numerato e conforme a un modello predisposto dall'Assessore per la salute. 2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale e di due copie, deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome e indirizzo del compilatore; b) la malattia, gli attacchi parassitari o le infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si voglia intervenire; c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato prescritto; d) il tempo di carenza; e) la coltura alla quale è destinato il prodotto; f) l'epoca, la quantità e le modalità di distribuzione del prodotto. 3. In ogni ricetta non possono essere prescritti più di tre prodotti. 4. La ricetta madre insieme a due ricette figlie sono consegnate al titolare della patente per l'acquisto, il quale, serbata una delle figlie, consegna le rimanenti al titolare della rivendita autorizzata che provvede a trasmettere la ricetta madre ai competenti uffici della regione e ad allegare la ricetta rimanente al proprio registro di carico-scarico. 5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette acquisite, predispongono un apposito servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti l'uso dei fitofarmaci sul proprio territorio. 6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai sensi del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto di accesso di ogni cittadino, vengono predisposti in collaborazione con l'Agenzia regionale fitofarmaci apposite forme di divulgazione con cadenza almeno annuale. Art. 16. Responsabilità del professionista 1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete delle indicazioni di cui all'articolo 15, il soggetto abilitato di cui all'articolo 14 può essere deferito all'ordine professionale al quale è iscritto, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge. Art. 17. Registro di carico e scarico di fitofarmaci 1. Il titolare della rivendita autorizzata è tenuto a compilare un apposito registro di carico e scarico dei fitofarmaci, vidimato in ogni sua pagina dal servizio di igiene pubblica e del territorio della competente unità sanitaria locale. A tale registro sono allegate le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, sulle quali il titolare della rivendita autorizzata registra il numero della patente di autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento. Capo V Informazione e pubblicità Art. 18. Informatori scientifici e rappresentanti 1. L'attività di informatore scientifico o di rappresentante di aziende produttrici di fitofarmaci o prodotti assimilati è consentito esclusivamente ai laureati in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari, nonché ai laureati in chimica o chimica industriale, ingegneria chimica, farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, regolarmente iscritti in appositi albi professionali. 2. L'attività di informazione scientifica sui fitofarmaci e prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi. 3. Il materiale informativo sui fitofarmaci e prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dall'Assessorato della salute, alla documentazione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, alle monografie pubblicate dall'Assessorato regionale della salute. 4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o a prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico. 5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e venditrici di fitofarmaci e di prodotti assimilati è limitata esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al dettaglio in regola con le norme di cui alla presente legge. Art. 19. Divieto di pubblicità 1. La pubblicità dei fitofarmaci è consentita soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico- scientifico. 2. E' vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e indiretta di fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al comma 1. Capo VI Restrizioni all'uso dei fitofarmaci Art. 20. Aree di divieto assoluto 1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dall'Agenzia regionale fitofarmaci provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti al fine di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei fitofarmaci. 2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 è anche finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche. 3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua, invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina. 4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso di fitofarmaci, fatte salve speciali deroghe concesse dagli organi regionali o delle province autonome con appositi atti amministrativi. 5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di cui al presente articolo, deve essere obbligatoriamente avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici del Dipartimento della protezione civile. 6. E' vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con fitofarmaci sull'intero territorio nazionale. Art. 21. Aree interdette all'uso degli erbicidi 1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali, ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione. 2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi. Art. 22. Tutela degli insetti impollinatori 1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori, è assolutamente vietato l'uso di fitofarmaci su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale. 2. I trattamenti con fitofarmaci possono aver luogo fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio delle specie spontanee in fioritura che si trovano sotto le colture da trattare. 3. E' compito dell'Agenzia regionale fitofarmaci stabilire la tossicità dei diversi fitofarmaci relativamente agli insetti impollinatori, con particolare riferimento alle api. Capo VII. Norme sanzionatorie Art. 23. Violazioni all'obbligo di conferimento dei contenitori 1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 a euro 2600. 2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.320. Art. 24. Emissioni di ricette non conformi 1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette per l'acquisto di fitofarmaci, ai sensi dell'articolo 14, che effettui prescrizioni non conformi, nel contenuto o nelle modalità di rilascio, a quanto previsto dalla presente legge è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 a euro 2.600. 2. In casi di particolare gravità, l'autorità amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare ricette per un periodo da sei mesi a due anni. Art. 25. Uso ed induzione all'uso errato di fitofarmaci 1. Chiunque faccia o induca altri a fare uso di fitofarmaci o di prodotti assimilati, sulle colture agrarie o sulle derrate alimentari, in maniera difforme da quanto previsto dalla presente legge o da quanto prescritto dalla apposita ricetta è punito con l'ammenda da euro 516 a euro 2.600 e con l'arresto da sei mesi a tre anni. 2. Chiunque acquisti o usi fitofarmaci senza essere in possesso della patente prescritta dall'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.200 a euro 10.300. Art. 26. Violazione di norme in materia di vendita 1. L'addetto alla vendita che, al fine di consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di fitofarmaci o prodotti assimilati, violi le disposizioni di cui al capo IV, è punito con la multa da euro 2.600 a euro 5.200 e con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un anno dell'autorizzazione alla vendita di fitofarmaci. 3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di interesse personale fitofarmaci o prodotti assimilati. Art. 27. Violazione delle norme in materia di informazione e pubblicità 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.600. 2. La violazione del divieto di pubblicità di cui all'articolo 15 nonché del divieto di pubblicazione di testi tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.600 a euro 26.000. Capo VIII Norme finanziarie Art. 28. Imposta speciale sul consumo di fitofarmaci 1. E' istituito per ciascuna prescrizione un pagamento di un ticket di euro 2,00. 2. I proventi derivanti dall'imposta di cui al comma 1 sono devoluti al fondo di cui all'articolo 26. Art. 29. Fondo speciale 1. I proventi della tassa di concessione governativa nonché dell'imposta speciale di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 sono devoluti ad apposito fondo da istituire presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e destinato alla copertura finanziaria di progetti realizzati dallo stesso Assessorato, finalizzati ai seguenti obiettivi: a) tutela della salute degli operatori agricoli, realizzata anche mediante l'attuazione di misure di indagine epidemiologica nonché controllo sulle condizioni di lavoro e per il miglioramento delle stesse; b) realizzazione di servizi agrometeorologici nell'ambito di programmi regionali di lotta guidata ed integrata; c) realizzazione di centri pubblici o associati per l'allevamento di insetti destinati alla lotta biologica denominati biofabbriche'. Capo IX. Norme transitorie e finali Art. 30. Registrazione dei fitofarmaci già in commercio 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i fitofarmaci in commercio sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il fitofarmaco è ritirato dal mercato sino alla completa regolarizzazione ai sensi del comma 1. Art. 31. Autorizzazione alla vendita, all'acquisto ed all'uso 1. I titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno l'obbligo di ottenere le autorizzazioni previste dalla presente legge entro due anni dalla data della sua pubblicazione nella GURS. 2. Le SOAT o le SOAP di competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzazno i corsi di cui all'articolo 13, relativi al rilascio della patente necessaria per l'acquisto dei fitofarmaci. 3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli, devono ottenere il rilascio della apposita patente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 32. Ricettario 1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fitofarmaci non possono essere posti in vendita senza la presentazione della ricetta di cui all'articolo 14. Art. 33. Divieto dell'uso dei fitofarmaci per il trattamento successivo alla raccolta 1. Decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'uso dei fitofarmaci e prodotti assimilati per il trattamento successivo alla raccolta sulle derrate alimentari. Art. 34. Norme regolamentari 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per adeguare alle disposizioni da essa previste il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presìdi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Art. 35. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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