Passa ai contenuti principali

Riecco la Legge Regionale sulla prescrizione dei fitofarmaci

Su segnalazione del collega palermitano dott. agr. Gianluca Misseri (che ringrazio per aver fatto questa segnalazione), pubblico il Disegno di Legge n. 464 che dovrebbe far rinascere la prescrizione dei fitofarmaci ed altre norme sull'uso degli stessi nella nostra Regione.
Il ddl "Uso dei fitofarmaci in Sicilia e istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci" è composto da 35 articoli che trovate qui sotto.





Uso dei fitofarmaci in Sicilia e istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci
                                Art. 1.
                              Definizione

         1.  Ai  fini della presente legge, per fitofarmaci  e
     prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze  usate
     in  agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere
     gli organismi dannosi alle piante.

         2.  Ai  sensi  del  comma  1,  in  particolare,  sono
     considerati   fitofarmaci  e   prodotti   assimilati   le
     seguenti    famiglie   di   prodotti:   anticrittogamici,
     insetticidi,   acaricidi,   molluschicidi,    nematocidi,
     rodenticidi,   diserbanti,  fitoregolatori,   integratori
     nutritivi  e  biostimolanti, fisiofarmaci, coadiuvanti  e
     loro miscele o derivati.

                                Art. 2.
                       Obbligo di autorizzazione

         1.  E' fatto divieto su tutto il territorio regionale
     di    fabbricare,   formulare,   trasportare,   detenere,
     commercializzare  per  l'uso,  vendere  nonché  cedere  a
     qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze  chimiche
     impiegabili   in   agricoltura,  come  fitofarmaci,   non
     registrate secondo le disposizioni della presente legge.

         2.  Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si
     applica  altresì  ad ogni fitofarmaco per  il  quale  sia
     disposta  cautelativamente l'interdizione  all'uso  o  al
     commercio in Italia.

                                Art. 3.
                  Prodotti esclusi dall'applicazione
                              della legge

         1.  La presente legge non si applica alle sostanze di
     cui  all'allegato  A, le quali possono  essere  prodotte,
     vendute  e  utilizzate  senza restrizione  alcuna,  salvo
     prescrizioni  riguardanti tempi di carenza,   impiego  ed
     eventuali precauzioni all'uso.

         2.  L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A può
     essere  modificato  con decreto dell'Assessore  regionale
     per  la  salute,  da emanare di concerto con  l'Assessore
     regionale   per  le  risorse agricole  e  alimentari,  su
     proposta  dell'Agenzia  regionale  fitofarmaci   di   cui
     all'articolo 5.

                                Art. 4.
                 Residui di fitofarmaci negli alimenti

         1.  Al fine di tutelare la salute dei consumatori,  i
     residui   nelle  derrate  alimentari  di  fitofarmaci   e
     prodotti  assimilati, loro metaboliti  e  altre  sostanze
     facenti  parte  dei  formulati  commerciali  non  possono
     superare,   per   ogni   singola  sostanza,   il   limite
     determinato  dalla  tossicità  acuta  e  dall'accumulo  e
     persistenza nell'organismo con l'adozione degli  abituali
     fattori di sicurezza.

         2.  La  sommatoria fra i diversi residui non  può  in
     ogni  caso  superare  quella  ottenuta  dalla  somma  dei
     residui previsti per cinque sostanze diverse.

         3.  I  limiti  di tolleranza dei residui per  ciascun
     prodotto  sono fissati dall'Agenzia italiana  fitofarmaci
     e  riportati nel decreto del Presidente della Regione  di
     cui   all'articolo  7,  comma  2,  che   ne   ordina   la
     registrazione.

                               Capo II.
                         Regime autorizzatorio

                                Art. 5.
            Istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci

         1. E' istituita l'Agenzia regionale fitofarmaci.

         2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
     della   presente  legge  l'Assessore  regionale  per   le
     risorse  agricole  e  alimentari,  con  proprio  decreto,
     emana   le   norme   relative  all'organizzazione,   alla
     struttura   funzionale,  alla  dotazione   organica   del
     personale  e  a  quant'altro risulti  necessario  per  il
     funzionamento  dell'Agenzia,  nell'ambito   dei   compiti
     previsti all'articolo 6.

                                Art. 6.
              Compiti dell'Agenzia regionale fitofarmaci

         1.   L'Agenzia  regionale  fitofarmaci  è  centro  di
     ricerca  permanente nel campo dei fitofarmaci e  prodotti
     assimilati con il compito di:

         a)  acquisire  e  vagliare la documentazione  di  cui
     all'allegato   1   del  decreto  del   Presidente   della
     Repubblica  3  agosto 1968, n. 1255, integrato  dai  dati
     sull'assenza di genotossicità;

         b)  procedere  all'eventuale  controllo  analitico  e
     tossicologico del fitofarmaco o assimilati per  il  quale
     si  richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto
     delle  eventuali trasformazioni del fitofarmaco in  altre
     sostanze con possibile azione tossica;

         c)  proporre  sperimentazioni in  collaborazione  tra
     l'Assessorato   regionale  delle   risorse   agricole   e
     alimentari e l'Assessorato regionale  della salute,  allo
     scopo   di   accertare  l'efficacia  del   prodotto,   la
     fitotossicità,  nonché  l'entità  e  la  persistenza  dei
     residui  dei  rispettivi  principi  attivi  e  dei   loro
     metaboliti   nei  prodotti  agricoli  e   nelle   derrate
     alimentari;

         d)  stabilire eventuali variazioni del limite  legale
     di  tolleranza  dei  residui dei fitofarmaci  o  prodotti
     assimilati;

         e)  fissare per ciascun principio, o per associazioni
     di  principi  attivi, i limiti di tolleranza nei  diversi
     prodotti  agricoli  e derrate alimentari  e  l'intervallo
     minimo  di  tempo  che  deve  intercorrere  tra  l'ultimo
     trattamento  e  la raccolta. Qualora siano  conosciuti  o
     individuati   metaboliti  specifici  di  un   determinato
     fitofarmaco   devono  essere  stabiliti   i   limiti   di
     tolleranza anche per tali metaboliti;

         f)  scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia  per
     il  controllo  dei  principi attivi nei fitofarmaci,  sia
     per  la determinazione dei residui dei principi attivi  e
     dei   loro   eventuali  metaboliti  nocivi  nei  prodotti
     alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

         g)   stabilire  la  dose  giornaliera  potenziale  di
     fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso  gli
     alimenti  o  con cui può venire a contatto nell'ambiente,
     considerando  la  tolleranza  massima  di  residui  negli
     alimenti  e nell'ambiente sulla base dei soggetti  più  a
     rischio;

         h)  proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta
     del  parere  del Consiglio superiore di sanità  anche  in
     casi non previsti dalla presente legge;

         i)   esprimere  parere  sulla  destinazione  per  uso
     alimentare     delle     derrate    provenienti     dalle
     sperimentazioni  tendenti  ad  estendere  l'impiego   dei
     formulati   contenenti  principi  attivi   già   noti   e
     pronunziarsi  su  ogni  altra questione  attribuita  alla
     propria  competenza dalla presente legge  o  in  tutti  i
     casi   in   cui   venga  avanzata  richiesta   da   parte
     dell'Assessorato regionale della salute;

         l)  esprimere  parere obbligatorio  e  vincolante  su
     ogni  richiesta  di  registrazione di fitofarmaci  e  sui
     relativi rinnovi;

         m)   raccogliere   la   documentazione   scientifica,
     nazionale e internazionale, relativa ai rischi  nocivi  e
     ambientali   derivanti  dall'uso  dei  fitofarmaci,   con
     particolare  riferimento  alla  documentazione   prodotta
     dall'Agenzia internazionale per le ricerche  sul  cancro,
     con sede a Lione;

         n)  studiare  i  rischi  della  nocività,  diretta  e
     indiretta,  dei  fitofarmaci e dei  loro  metaboliti  nei
     riguardi  dell'uomo e degli animali, nel breve,  medio  e
     lungo  termine,  nonché tutti i pericoli  di  alterazione
     dei cicli biologici dell'ecosistema;

         o)  ricercare e definire le sinergie fra  le  diverse
     sostanze   presenti   nei   formulari   commerciali   dei
     fitofarmaci e prodotti assimilati, i metaboliti  e  altri
     agenti esterni anche già presenti in natura;

         p)  suggerire  eventuali variazioni ai valori  limite
     della  sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono
     essere contenuti in una derrata alimentare;

         q)   presentare  un  rapporto  annuale,  da   rendere
     pubblico,  sull'uso dei fitofarmaci  in  Italia  e  sugli
     effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;

         r)   proporre  l'aggiornamento  dell'elenco  di   cui
     all'allegato  A,  in collaborazione con  le  associazioni
     dei produttori biologici.

         2.  Su  designazione dell'Assessore regionale per  la
     salute,  dell'Assessore regionale per le risorse agricole
     e   alimentari   e   dell'Assessore  regionale   per   il
     territorio  e  l'ambiente,  sono  chiamati  a  far  parte
     dell'Agenzia  ricercatori  ed  esperti  nel  campo  della
     medicina  del  lavoro,  della chimica  ambientale,  della
     biologia,  della  tossicologia,  dell'oncologia,   nonché
     ricercatori  ed  esperti dei collegi ed ordini  nazionali
     degli  agronomi, nei settori dell'agronomia,  entomologia
     e  fitopatologia,  e  quanti  altri  si  ritenga  possano
     contribuire al perseguimento dei compiti di cui al  comma
     1.

         3.   I  ricercatori  ed  i  funzionari  che  comunque
     prestino  la loro opera alle dipendenze dell'Agenzia  non
     potranno,  nello stesso periodo, stipulare  contratti  di
     lavoro  o  di  prestazione  d'opera,  anche  se  di  sola
     consulenza  non continuativa, con aziende  produttrici  o
     distributrici di fitofarmaci o prodotti assimilati.

                                Art. 7.
                     Registrazione dei fitofarmaci

         1.  Chi  intende  richiedere  la  registrazione  come
     fitofarmaco  dei  prodotti di cui  all'articolo  1,  deve
     presentare   domanda  all'Assessorato   regionale   della
     salute.

         2.   La   produzione,   la  commercializzazione   del
     prodotto  e  la  sua registrazione come fitofarmaco  sono
     autorizzati con decreto del Presidente della Regione,  su
     proposta  dell'Assessore regionale per la salute,  previo
     parere  obbligatorio e vincolante dell'Agenzia  regionale
     fitofarmaci.

         3.  L'autorizzazione di cui al  comma  2  può  essere
     subordinata   a  limiti  e  condizioni  di  impiego   del
     prodotto  e  deve  essere rinnovata  almeno  ogni  cinque
     anni.

         4.  I  soggetti che intendono richiedere  il  rinnovo
     dell'autorizzazione       alla        produzione        e
     commercializzazione   di   un  determinato   fitofarmaco,
     devono  presentare una nuova domanda almeno  dodici  mesi
     prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

         5.   Il  rinnovo  dell'autorizzazione  avviene,   con
     decreto  del  Presidente della Regione, con  le  medesime
     modalità di cui al comma 2.

         6.   Al   fine  del  rilascio  o  del  rinnovo  della
     autorizzazione, l'Assessore regionale per la  salute  può
     richiedere  all'impresa interessata l'invio  di  campioni
     dei  fitofarmaci  o prodotti assimilati da  sottoporre  a
     controllo  da  parte dell'Istituto superiore  di  sanità,
     nonché  ulteriori  prove di efficacia e fitotossicità  da
     parte   dell'Assessorato   delle   risorse   agricole   e
     alimentari.

         7.   Non  possono  essere  in  ogni  caso  registrati
     fitofarmaci per i quali non sia sufficientemente  provata
     l'assenza  di  genotossicità o per i  quali  sussista  il
     sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
         8.   Ogni  domanda  di  registrazione  o  di  rinnovo
     dell'autorizzazione   alla   produzione   di   un   nuovo
     fitofarmaco o prodotto assimilato, è soggetta alla  tassa
     di concessione di cui all'articolo 28.

                                Art. 8.
               Riapertura dell'istruttoria, sospensione
                     e ritiro dell'autorizzazione

         1.  Nel  caso  in cui un fitofarmaco o  un  principio
     attivo  vengano vietati per motivi di salute  pubblica  o
     ambientale   anche  in  uno  solo  dei   Paesi   aderenti
     all'Organizzazione  per  la cooperazione  e  lo  sviluppo
     economico  (OCSE),  l'Agenzia  regionale  fitofarmaci  ha
     l'obbligo  di  riaprire immediatamente  l'istruttoria  al
     fine  di  verificare  la  rispondenza  del  prodotto   ai
     requisiti   prescritti  dalla  presente  legge   mediante
     l'acquisizione     della    nuova    documentazione     e
     l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche.

         2.  In caso di persistenti dubbi sulla tossicità  del
     prodotto,  l'autorizzazione  alla  produzione   ed   alla
     commercializzazione    è    sospesa     con     ordinanza
     dell'Assessore    regionale  per   la   salute   sino   a
     comprovati   esiti  negativi  riguardanti  la   tossicità
     stessa.

         3.  In caso di conferma dei risultati di tossicità  o
     di  pericolo  ambientale,  il prodotto  è  immediatamente
     ritirato   dal  commercio  con  ordinanza  dell'Assessore
     regionale   per   la   salute   e   sono   revocate    le
     autorizzazioni alla produzione e al commercio.

                                Art. 9.
                   Uso sperimentale dei fitofarmaci

         1.  Chiunque  intenda impiegare a scopo  sperimentale
     prodotti  non  registrati o registrati  per  applicazioni
     diverse  da  quelle  per le quali  il  prodotto  è  stato
     registrato  ai  sensi  dell'articolo  7,  deve   chiedere
     apposita  autorizzazione all'Assessore regionale  per  la
     salute   precisando  la  località,  l'epoca  in  cui   la
     sperimentazione   viene  effettuata,  le  caratteristiche
     della  sperimentazione nonché le sostanze e  le  tecniche
     impiegate.

         2.   L'autorizzazione  all'impiego   sperimentale   è
     concessa  dell'Assessore  regionale  per  la  salute,  su
     parere  dell'Agenzia italiana fitofarmaci, la  quale  può
     acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria.

         3.  Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti
     con  prodotti non registrati non devono essere  destinate
     all'alimentazione dell'uomo e degli animali.

         4.   L'Assessore   regionale  per   la   salute,   su
     richiesta   degli   interessati  e  sentito   il   parere
     dell'Agenzia  italiana fitofarmaci,  può  consentire  che
     siano   destinate  al  consumo  alimentare   le   derrate
     provenienti  da  trattamenti effettuati  con  fitofarmaci
     registrati,   ma  sperimentalmente  impiegati   per   usi
     diversi  da  quelli  per  i  quali  ha  avuto  luogo   la
     registrazione.

                               Art. 10.
                 Divieto di sperimentazione su animali

           1.  Le sperimentazioni di fitofarmaci e di prodotti
     assimilati non possono essere effettuate su animali  vivi
     nel  caso  in  cui  queste possano essere  sostituite  da
     altre   tecniche  sperimentali  riconosciute   valide   a
     livello internazionale.

                               Art. 11.
                   Caratteristiche minime necessarie

         1.  I fitofarmaci possono essere immessi in commercio
     soltanto   con  una  confezione  o  con  un   imballaggio
     rispondenti ai seguenti requisiti minimi:

         a)  devono essere progettati e realizzati in modo  da
     impedire   qualsiasi  fuoriuscita  del   contenuto,   con
     chiusure ermetiche doppie o triple;

         b) non devono essere manomissibili;

         c)  i  materiali  che  li  costituiscono  e  la  loro
     chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto e  al
     fine  di  evitare  il  rischio di combinazioni  nocive  o
     pericolose;

         d)  gli  imballaggi  e  le confezioni  devono  essere
     realizzati  in materiale idoneo al riuso, anche  se  dopo
     appositi trattamenti.

                               Art. 12.
                      Riconsegna dei contenitori

         1.  I  rivenditori di fitofarmaci sono tenuti  a  far
     pagare  per  ogni confezione una cauzione  equivalente  o
     superiore  al  10  per cento del prezzo  commerciale  del
     prodotto,  per  un importo comunque non inferiore  a  sei
     euro  e  fino ad un massimo di sessanta euro di  cauzione
     per ogni acquisto.

         2.   L'utilizzatore  di  fitofarmaci   è   tenuto   a
     riconsegnare  al  venditore  presso  il  quale  è   stato
     effettuato   l'acquisto   il   contenitore   vuoto    del
     fitofarmaco,   anche   se   tale   contenitore    risulta
     gravemente danneggiato.

         3.  Il  venditore di fitofarmaci è tenuto a  ritirare
     dai  compratori  i  contenitori  dei  fitofarmaci,  anche
     qualora  questi  non  siano  più  riutilizzabili,  ed   a
     restituire  la  cauzione  trattenuta  al  momento   della
     vendita del prodotto.

         4.  Il venditore deve conferire i contenitori di  cui
     al  comma  3  all'azienda che ha  prodotto,  formulato  o
     comunque  commercializzato i fitofarmaci  originariamente
     contenuti nell'imballaggio suddetto.

         5.  L'impresa produttrice, formulatrice o,  comunque,
     che   ha  commercializzato  i  fitofarmaci  è  tenuta   a
     ritirare   dai  venditori  i  contenitori   vuoti   e   a
     riutilizzarli,  dopo  opportuni  trattamenti,  per  nuovi
     confezionamenti.

         6.    Qualora   gli   imballaggi   non   siano    più
     utilizzabili,  questi  vanno  comunque  ritenuti  rifiuti
      tossici  e  nocivi' e trattati secondo le norme  vigenti
     in materia.

                                Capo IV
                     Prescrizione, acquisto ed uso
                            dei fitofarmaci

                               Art. 13.
                    Patente per l'acquisto e l'uso
                            di fitofarmaci

         1.  I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di
     fitofarmaci  necessari  per  la  conduzione   dei   fondi
     agricoli  devono essere provvisti della apposita  patente
     di acquisto.

         2.  La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei
     fitofarmaci si consegue dopo la frequenza di un  apposito
     corso  di  almeno cento ore e il superamento del relativo
     esame finale.

         3.   Al  corso  non  sono  ammessi  soggetti  di  età
     inferiore ai diciotto anni.

         4.    L'Ente   di   Sviluppo   Agricolo,    con    la
     collaborazione  degli  ex  osservatori  per  le  malattie
     delle   piante,  delle  unità  sanitarie  locali,   delle
     organizzazioni  di  categoria e gli  ordini  provinciali,
     organizza  il  corso di cui al comma 2 che deve  trattare
     le seguenti materie:

         a) agronomia;

         b) coltivazioni erbacee;

         c) coltivazioni arboree;

         d) patologia vegetale;

         e) entomologia agraria;

         f)   tecnologie   di  conservazione   delle   derrate

                               Art. 14.
               Ricetta e soggetti abilitati al rilascio

         1.  L'acquisto dei fitofarmaci da parte del  titolare
     della   patente  di  cui  all'articolo  13   è   comunque
     subordinato  al  possesso della  ricetta  rilasciata  dai
     soggetti abilitati di cui al comma 2.

         2.   La  ricetta  di  cui  al  comma  1  deve  essere
     rilasciata   da   un  laureato  in  scienze   agrarie   o
     forestali, iscritti nei relativi albi professionali,  che
     certifichino   sotto   la   propria   responsabilità   la
     necessità dell'uso dei fitofarmaci nella quantità  e  nei
     modi  in  essa  prescritti, secondo le  modalità  di  cui
     all'art.  127, comma 82 della legge regionale 28 dicembre
     2004, n. 17.

                               Art. 15.
                              Ricettario

         1.  L'acquisto  dei fitofarmaci ed il loro  uso  sono
     subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 14,  da
     effettuarsi   su   apposito   ricettario    madre-figlia'
     debitamente  numerato e conforme a un modello predisposto
     dall'Assessore per la salute.

         2.  La  ricetta  di cui al comma 1,  composta  di  un
     originale  e  di  due copie, deve contenere  le  seguenti
     indicazioni:

         a) cognome, nome e indirizzo del compilatore;

         b)   la  malattia,  gli  attacchi  parassitari  o  le
     infestanti  che  si  intendono combattere,  o  su  quanto
     altro si voglia intervenire;

         c)  la  dose  del  fitofarmaco o prodotto  assimilato
     prescritto;

         d) il tempo di carenza;

         e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;

         f)   l'epoca,   la   quantità  e   le   modalità   di
     distribuzione del prodotto.

         3.  In ogni ricetta non possono essere prescritti più
     di tre prodotti.

         4.  La  ricetta  madre insieme a due  ricette  figlie
     sono   consegnate   al   titolare   della   patente   per
     l'acquisto, il quale, serbata una delle figlie,  consegna
     le  rimanenti al titolare della rivendita autorizzata che
     provvede  a  trasmettere la ricetta madre  ai  competenti
     uffici  della regione e ad allegare la ricetta  rimanente
     al proprio registro di carico-scarico.

         5.  Le  regioni, sulla base delle copie delle ricette
     acquisite,   predispongono  un   apposito   servizio   di
     rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti  l'uso  dei
     fitofarmaci sul proprio territorio.

         6.  I  dati  acquisiti ed elaborati dalle regioni  ai
     sensi  del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il  diritto
     di  accesso  di  ogni cittadino, vengono  predisposti  in
     collaborazione   con   l'Agenzia  regionale   fitofarmaci
     apposite   forme  di  divulgazione  con  cadenza   almeno
     annuale.

                               Art. 16.
                   Responsabilità del professionista

         1.  Nel  caso  dell'emissione di  ricette  incomplete
     delle  indicazioni di cui all'articolo  15,  il  soggetto
     abilitato  di  cui  all'articolo 14 può  essere  deferito
     all'ordine  professionale  al  quale  è  iscritto,  fatte
     salve le sanzioni previste dalla presente legge.

                               Art. 17.
              Registro di carico e scarico di fitofarmaci

         1.  Il  titolare della rivendita autorizzata è tenuto
     a  compilare un apposito registro di carico e scarico dei
     fitofarmaci, vidimato in ogni sua pagina dal servizio  di
     igiene  pubblica e del territorio della competente  unità
     sanitaria  locale.  A  tale  registro  sono  allegate  le
     ricette-figlie  rilasciate  dall'agronomo  ai  sensi  del
     comma  2 dell'articolo 14, sulle quali il titolare  della
     rivendita  autorizzata registra il numero  della  patente
     di  autorizzazione all'acquisto che deve  essere  esibita
     dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento.

                                Capo V
                       Informazione e pubblicità

                               Art. 18.
               Informatori scientifici e rappresentanti

         1.   L'attività  di  informatore  scientifico  o   di
     rappresentante  di aziende produttrici di  fitofarmaci  o
     prodotti   assimilati  è  consentito  esclusivamente   ai
     laureati   in   scienze   agrarie   o   forestali,   agli
     agrotecnici  ed ai periti agrari, nonché ai  laureati  in
     chimica   o  chimica  industriale,  ingegneria   chimica,
     farmacia    o   chimica   e   tecnologie   farmaceutiche,
     regolarmente iscritti in appositi albi professionali.

         2.   L'attività   di  informazione  scientifica   sui
     fitofarmaci  e prodotti assimilati deve essere  volta  ad
     assicurare  il corretto impiego degli stessi,  anche  con
     riferimento  all'esigenza del contenimento  dei  relativi
     consumi.

         3.   Il  materiale  informativo  sui  fitofarmaci   e
     prodotti  assimilati di cui si avvale  il  rappresentante
     di   aziende  produttrici  e  venditrici  deve  riferirsi
     esclusivamente   ai   testi  degli   stampati   approvati
     dall'Assessorato  della  salute, alla  documentazione  in
     base  alla quale è stata concessa l'autorizzazione,  alle
     monografie  pubblicate dall'Assessorato  regionale  della
     salute.

         4.  Non è consentito pubblicare testi di informazione
     o  di divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o a
     prodotti  assimilati, su pubblicazioni  che  non  abbiano
     esclusivo carattere tecnico-scientifico.

         5.   L'attività   del   rappresentante   di   imprese
     produttrici  e  venditrici di fitofarmaci e  di  prodotti
     assimilati  è  limitata esclusivamente alla presentazione
     dei  prodotti  ai  soggetti abilitati al  rilascio  delle
     ricette e ai commercianti al dettaglio in regola  con  le
     norme di cui alla presente legge.

                               Art. 19.
                         Divieto di pubblicità

         1.   La   pubblicità  dei  fitofarmaci  è  consentita
     soltanto  su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-
     scientifico.

         2.  E' vietata ogni altra forma di pubblicità diretta
     e  indiretta di fitofarmaci in luoghi pubblici  o  aperti
     al  pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di  cui
     al comma 1.

                                Capo VI
                  Restrizioni all'uso dei fitofarmaci

                               Art. 20.
                       Aree di divieto assoluto

         1.  L'Assessorato regionale delle risorse agricole  e
     alimentari, sulla base delle indicazioni e dei  parametri
     tecnici   forniti   dall'Agenzia  regionale   fitofarmaci
     provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
     della  presente  legge, ad emanare apposite  norme  o  ad
     adeguare quelle esistenti al fine di delimitare  le  aree
     regionali di divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.

         2.  La delimitazione delle aree di cui al comma  1  è
     anche  finalizzata  ad  impedire  la  trasmigrazione  dei
     prodotti  verso i luoghi indicati come esenti,  qualunque
     siano    le   condizioni   meteorologiche,   idriche    e
     pedologiche.

         3.  Le  aree  da individuare a livello  regionale  si
     riferiscono  a  centri abitati, aree  limitrofe  a  corsi
     d'acqua,  invasi,  sorgenti o pozzi, parchi,  riserve  ed
     aree   protette   nazionali   e   regionali,   zone    di
     ripopolamento di selvaggina.

         4.  Nelle  zone di cui al comma 3 è comunque  vietato
     l'uso   di  fitofarmaci,  fatte  salve  speciali  deroghe
     concesse   dagli   organi  regionali  o  delle   province
     autonome con appositi atti amministrativi.

         5.  Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree
     di    cui    al    presente   articolo,    deve    essere
     obbligatoriamente    avvertita   la    popolazione,    se
     necessario  attraverso gli uffici del Dipartimento  della
     protezione civile.

         6.  E'  vietato  l'uso di velivoli per  l'irrorazione
     con fitofarmaci sull'intero territorio nazionale.

                               Art. 21.
                Aree interdette all'uso degli erbicidi

         1.  E'  vietato l'impiego di erbicidi per il  diserbo
     degli  argini stradali, ferroviari, fluviali e  lacustri,
     nei  parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi
     e  in  genere nelle aree agrarie non utilizzate  ai  fini
     della coltivazione.

         2.  L'Assessorato regionale delle risorse agricole  e
     alimentari  provvede,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
     entrata in vigore della presente legge, a delimitare  con
     proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.

                               Art. 22.
                  Tutela degli insetti impollinatori

         1.  Al  fine  di proteggere l'attività pronuba  degli
     insetti  impollinatori, è assolutamente vietato l'uso  di
     fitofarmaci su piante in fioritura, anche se spontanee  e
     situate sotto la coltura principale.

         2.  I  trattamenti con fitofarmaci possono aver luogo
     fino  a  tre  giorni prima dell'inizio della fioritura  e
     dopo  la  caduta dei petali, oppure procedendo al  taglio
     delle  specie spontanee in fioritura che si trovano sotto
     le colture da trattare.

         3.  E'  compito  dell'Agenzia  regionale  fitofarmaci
     stabilire    la   tossicità   dei   diversi   fitofarmaci
     relativamente    agli    insetti    impollinatori,    con
     particolare riferimento alle api.


                               Capo VII.
                          Norme sanzionatorie

                               Art. 23.
                Violazioni all'obbligo di conferimento
                            dei contenitori

         1.  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi  di  cui
     all'articolo  2  è  punito, per ogni infrazione,  con  la
     sanzione  amministrativa del pagamento di  una  somma  da
     euro 260 a euro 2600.

         2.  Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli
     obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo  12  sono
     puniti,    per   ogni   infrazione,   con   la   sanzione
     amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.032
     a euro 10.320.

                               Art. 24.
                   Emissioni di ricette non conformi

         1.  Ogni  soggetto abilitato al rilascio  di  ricette
     per  l'acquisto  di  fitofarmaci, ai sensi  dell'articolo
     14,   che   effettui  prescrizioni  non   conformi,   nel
     contenuto  o  nelle  modalità  di  rilascio,   a   quanto
     previsto   dalla  presente  legge  è  punito,  per   ogni
     infrazione, con la sanzione amministrativa del  pagamento
     di una somma da euro 260 a euro 2.600.

         2.   In   casi  di  particolare  gravità,  l'autorità
     amministrativa  può sospendere la facoltà  di  rilasciare
     ricette per un periodo da sei mesi a due anni.

                               Art. 25.
                    Uso ed induzione all'uso errato
                            di fitofarmaci

         1.  Chiunque  faccia o induca altri  a  fare  uso  di
     fitofarmaci  o  di  prodotti  assimilati,  sulle  colture
     agrarie  o sulle derrate alimentari, in maniera  difforme
     da  quanto  previsto dalla presente  legge  o  da  quanto
     prescritto dalla apposita ricetta è punito con  l'ammenda
     da  euro 516 a euro 2.600 e con l'arresto da sei  mesi  a
     tre anni.

         2.  Chiunque acquisti o usi fitofarmaci senza  essere
     in  possesso della patente prescritta dall'articolo 13  è
     punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento  di
     una somma da euro 6.200 a euro 10.300.

                               Art. 26.
                          Violazione di norme
                         in materia di vendita

         1.  L'addetto alla vendita che, al fine di consentire
     l'acquisto o il procacciamento illecito di fitofarmaci  o
     prodotti  assimilati,  violi le disposizioni  di  cui  al
     capo  IV,  è  punito con la multa da euro  2.600  a  euro
     5.200 e con la reclusione da sei mesi a due anni.

         2.  Il giudice può disporre la sospensione da un mese
     ad   un   anno   dell'autorizzazione  alla   vendita   di
     fitofarmaci.

         3.  Alla  stessa pena prevista dal comma  1  soggiace
     chiunque,  privo  dei previsti titoli ed  autorizzazioni,
     ponga  in vendita o comunque procuri ad altri a  fini  di
     lucro  o  di  interesse personale fitofarmaci o  prodotti
     assimilati.

                               Art. 27.
                   Violazione delle norme in materia
                     di informazione e pubblicità

         1.  La  violazione degli obblighi di cui all'articolo
     14,  con  esclusione di quanto previsto  al  comma  4,  è
     punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento  di
     una somma da euro 516 a euro 2.600.

         2.  La  violazione del divieto di pubblicità  di  cui
     all'articolo  15  nonché del divieto di pubblicazione  di
     testi  tecnico-scientifici su  pubblicazioni  diverse  da
     quelle  previste dall'articolo 14, comma 4, è punita  con
     la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
     euro 2.600 a euro 26.000.

                               Capo VIII
                           Norme finanziarie

                               Art. 28.
                     Imposta speciale sul consumo
                            di fitofarmaci

         1.   E'   istituito  per  ciascuna  prescrizione   un
     pagamento di un ticket di euro 2,00.

         2.  I proventi derivanti dall'imposta di cui al comma
     1 sono devoluti al fondo di cui all'articolo 26.

                               Art. 29.
                            Fondo speciale

         1.  I proventi della tassa di concessione governativa
     nonché dell'imposta speciale di cui rispettivamente  agli
     articoli  28  e  29  sono devoluti ad apposito  fondo  da
     istituire  presso l'Assessorato regionale  delle  risorse
     agricole   e   alimentari  e  destinato  alla   copertura
     finanziaria   di   progetti   realizzati   dallo   stesso
     Assessorato, finalizzati ai seguenti obiettivi:

         a)  tutela  della  salute degli  operatori  agricoli,
     realizzata  anche  mediante  l'attuazione  di  misure  di
     indagine    epidemiologica   nonché    controllo    sulle
     condizioni  di  lavoro  e  per  il  miglioramento   delle
     stesse;

         b)   realizzazione   di   servizi   agrometeorologici
     nell'ambito  di programmi regionali di lotta  guidata  ed
     integrata;

         c)  realizzazione di centri pubblici o associati  per
     l'allevamento  di insetti destinati alla lotta  biologica
     denominati  biofabbriche'.

                               Capo IX.
                      Norme transitorie e finali

                               Art. 30.
                     Registrazione dei fitofarmaci
                           già in commercio

         1.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
     della  presente  legge tutti i fitofarmaci  in  commercio
     sono  adeguati  alle disposizioni di  cui  alla  presente
     legge.

         2.  Ove non sia rispettato il termine di cui al comma
     1,  il  fitofarmaco  è  ritirato dal  mercato  sino  alla
     completa regolarizzazione ai sensi del comma 1.

                               Art. 31.
                     Autorizzazione alla vendita,
                        all'acquisto ed all'uso

         1.  I  titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno
     l'obbligo  di  ottenere le autorizzazioni previste  dalla
     presente  legge  entro  due anni  dalla  data  della  sua
     pubblicazione nella GURS.

         2.  Le  SOAT o le SOAP di competenza, entro tre  mesi
     dalla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,
     organizzazno i corsi di cui all'articolo 13, relativi  al
     rilascio  della  patente necessaria  per  l'acquisto  dei
     fitofarmaci.

         3.  I soggetti interessati all'acquisto o all'uso  di
     fitofarmaci  necessari  per  la  conduzione   dei   fondi
     agricoli,  devono  ottenere il  rilascio  della  apposita
     patente  entro  un anno dalla data di entrata  in  vigore
     della presente legge.

                               Art. 32.
                              Ricettario
         1.  Decorsi centottanta giorni dalla data di  entrata
     in   vigore  della  presente  legge,  i  fitofarmaci  non
     possono  essere  posti in vendita senza la  presentazione
     della ricetta di cui all'articolo 14.

                               Art. 33.
                   Divieto dell'uso dei fitofarmaci
              per il trattamento successivo alla raccolta

         1.  Decorso  il  termine di due anni  dalla  data  di
     entrata  in vigore della presente legge, è vietato  l'uso
     dei  fitofarmaci e prodotti assimilati per il trattamento
     successivo alla raccolta sulle derrate alimentari.


                               Art. 34.
                          Norme regolamentari

         1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
     vigore  della presente legge, sono emanate le  norme  per
     adeguare   alle   disposizioni  da   essa   previste   il
     regolamento  concernente la disciplina della  produzione,
     del  commercio  e  della vendita  di  fitofarmaci  e  dei
     presìdi    delle    derrate   alimentari   immagazzinate,
     approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  3
     agosto 1968, n. 1255.

                               Art. 35.
                             Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entra in vigore  il
     giorno successivo alla sua pubblicazione.

       2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.

Commenti

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ...