Altro organo di governo dell'EPAP è il Collegio dei Sindaci, attualmente così composto:
- Adriana Bonanni (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
- Manuela Smeriglio (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- Tomaso Munari (Chimici)
- Giovanni Calabrò (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
- Antonino Messina (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- Mauro Guerra (Geologo)
Il Collegio dei Sindaci ha le seguenti funzioni, regimate dall'art. 13 dello Statuto:
Art. 13 - Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:
- un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;
- un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell’Economia;
- un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati.
- Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
- Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell’Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull’andamento della gestione.I controlli sulla gestione dell’Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.
- I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l’assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.
- I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
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