Ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 112 è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2015
Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
Art. 1
Agricoltore in attivita' e cessione di aziende
1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui
agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n.
1305/2013 e all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, il requisito di
agricoltore in attivita' e' dimostrato con le modalita' di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1
del decreto ministeriale 26 febbraio 2015.
2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di
affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima
assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cedente.
2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita
la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata
dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita
autorizzazione da parte del cedente.
2-quater. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter
sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i
contraenti.».
3. In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima
assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta
successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e
fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione
dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facolta' di esigere a
proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse
condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in
origine. Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di
agricoltore in attivita' previsto all'art. 3 del decreto ministeriale
18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio
2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti
mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e 21 del
regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine per la presentazione
della domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della
presentazione della domanda unica nell'anno successivo.
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