Pubblico oggi l'art. 9 e l'art. 10 del DECRETO 20 marzo 2015 del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI concernente Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
Art. 9
Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in
agricoltura
1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione
del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n.
162, per i controlli avviati nel corso dell'annualita' 2013 e
finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi
a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di
terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per i terreni di proprieta' dei soggetti privati o pubblici
dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualita' 2006 -
2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso
di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li
dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli
Organismi pagatori riconosciuti, senza che cio' valga a costituire
legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi
pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti
pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni
catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di
riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria
eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute
opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente
richiesti e/o erogati.
3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente
l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto
anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2
si intende concluso.
4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia gia' espresso
formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte
da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della
procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo
all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1
abbiano gia' accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni
di premi a superficie. La mancata opposizione nei termini da parte
degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di
diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.
5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino
irregolarita' sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni
abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si
applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di
dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano
invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari
relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento
degli aiuti.
6. L'Organismo pagatore puo', nel rispetto della normativa
nazionale e europea, scegliere forme alternative di comunicazione a
quelle previste nei precedenti commi.
7. Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda
unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti
di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009
per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed
esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del regolamento (CE) n.
1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre,
in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale
dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso
pendente, di cui alla premessa, l'Organismo di coordinamento
trattiene le somme corrispondenti agli importi di cui al secondo
periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di tale valore in
relazione all'esito del richiamato contenzioso.
Art. 10
Disposizioni finali
1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce con propri provvedimenti i
criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del
presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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