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Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

Pubblico oggi l'art. 9 e l'art. 10 del DECRETO 20 marzo 2015 del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI concernente Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Art. 9
Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura

1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell'annualita' 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i terreni di proprieta' dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualita' 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che cio' valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.

3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si intende concluso.

4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia gia' espresso formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano gia' accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.

5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarita' sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento degli aiuti.

6. L'Organismo pagatore puo', nel rispetto della normativa nazionale e europea, scegliere forme alternative di comunicazione a quelle previste nei precedenti commi.

7. Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009 per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre, in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso pendente, di cui alla premessa, l'Organismo di coordinamento trattiene le somme corrispondenti agli importi di cui al secondo periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di tale valore in relazione all'esito del richiamato contenzioso.


Art. 10
Disposizioni finali

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce con propri provvedimenti i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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