La Legge n. 91/2015, del 2 luglio 2015, è stata pubblicata nella GURI n. 152 del 3 luglio 2015.
La Legge “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.” prevede alcuni interventi principalmente sul settore lattiero caseario e sulle quote latte, sul settore olivicolo, sulle norme dei contratti di compravendita dei prodotti agricoli e sulle provvidenze in caso di calamità naturali.
Su quest'ultimo articolo oggi mi soffermo, in considerazione degli ultimi eventi calamitosi accaduti nelle zone del messinese ed alla piana di Catania, nella zona fra Mineo e Caltagirone:
Art. 5. - Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
L'art. 5 recita:
- 1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole , anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l’11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
- 1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole , anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l’11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
- 2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall’adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.
La norma dell'obbligo assicurativo, da troppo tempo contestata, con questo articolo "vacilla".
E se viene aperto uno spiraglio per le deroghe ... non si comprende perchè sia "a tempo" e non "per tutti".
(..... non si comprende perchè sia "a tempo" e non "per tutti" )?????
RispondiEliminaSemplice!! Come sovente accade il Governo promulga la Legge per spocchiarsi di aver fatto la Norma. Ma poi,...... crea tanti di quei cavilli e appigli che in mancanza di coperture, come spesso accade, trova la scusa per non ottemperartla, o favorire solo pochi degli aventi diritto, al solo scopo di far demagogia.