Oggi altro articolo della Legge 154/16 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività' dei settori agricolo e agroalimentare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/2016 e che entrerà in vigore il 25/08/2016.
Art. 12 - Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde
1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera
b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Imprese, ecc. ecc. .....che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
RispondiEliminaQuanti attestati di idoneità esistono in giro per l'Italia? Diplomi regionali di vario tipo? Serve ancora studiare a scuola?
E cmq i produttori possono fare costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato?
Per le relative competenze non serve più l'iscrizione in un albo professionale?
Ciò vale anche per altri settori?
Ad esempio chi fa le case ed è in possesso di adeguate competenze le può costruire, sistemare e farne manutenzione?