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La Legge 154/2016, 1° puntata

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 186, è stato pubblicata:
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. 

Da oggi pubblicherò "a puntate", in copia/incolla, tutti i provvedimenti che interessano il settore agricolo ed agroalimentare.

Titolo I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE


Art. 1
Semplificazioni in materia di controlli 1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione». 2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva». 3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: «2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti». 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonche' delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonche' per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operativita' della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000. 8. Il detentore di animali di specie bovina e' responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario. 9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati. 10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonche' l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,». 11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015». 12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attivita' di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita' ed e' versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela 1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251». 2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251». 3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
Art. 3
Disposizioni in materia di servitu' 1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonche' il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalita' delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.
Art. 4
Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi
  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». 
  2.  Al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e  la  celerita'  dei
procedimenti amministrativi relativi  all'esercizio  delle  attivita'
agricole e conformemente alle disposizioni di  cui  all'articolo  117
della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti  della
disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP),
prevista dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e'  fatta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione delle forme di semplificazione piu' avanzate  previste
dalle normative regionali e delle province autonome. 
Art. 5
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali 1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo; c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali; e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura; f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura; g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualita' dei prodotti, sulle produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita' dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorita' individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche' del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Delega al Governo in materia di societa' di affiancamento per le terre agricole 1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attivita' d'impresa agricola nonche' lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attivita' d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni; b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali gia' previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo; c) definire le modalita' di conclusione dell'attivita' di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2); d) definire le modalita' di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi; e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola; f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato; g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento; l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli. 2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo e' comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate. 3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata. 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Art. 7
Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche
 
  1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 220, sono abrogati. 
  2. E' istituito, nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il  biologico  (SIB),
che  utilizza  l'infrastruttura  del  Sistema  informativo   agricolo
nazionale (SIAN), al fine di gestire  i  procedimenti  amministrativi
degli  operatori  e  degli  organismi  di  controllo  previsti  dalla
normativa europea relativi allo svolgimento di attivita'  agricole  e
di acquacoltura con metodo biologico. 
  3. I modelli di notifica dell'attivita' di  produzione  con  metodo
biologico,  i  programmi  annuali  di  produzione,  le  relazioni  di
ispezione  dell'attivita'  di  produzione  e  i  registri  aziendali,
nonche'  la  modulistica  relativa  al  controllo  delle   produzioni
zootecniche di cui all'allegato III del decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali  4  agosto  2000,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9  settembre
2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi
di  certificazione  autorizzati,  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei
dati fra questi. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
istituisce  l'elenco  pubblico  degli  operatori  dell'agricoltura  e
dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute
nel SIB. 
  5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la  gestione
dei  procedimenti   relativi   all'agricoltura   e   all'acquacoltura
biologiche, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di  cooperazione  applicativa
della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso  delle
informazioni  tra  il  SIB  e  i  sistemi  regionali.   In   mancanza
dell'attivazione dei sistemi di  cooperazione  applicativa  entro  il
predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB. 
Art. 8
Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi 1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dal seguente: «2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o di parte di esso e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».
Art. 9
Disposizioni in materia di indennita' espropriative giacenti 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennita' espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennita' e dei dati personali degli aventi titolo, nonche' a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione e' consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute. 2. Per indennita' espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilita', ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione e' ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennita'. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione e' efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilita' delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalita' per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata. 2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. 3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».
Art. 12
Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde 1. L'attivita' di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b). 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici 1. All'articolo 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».
Art. 14
Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari 1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».

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