Ieri ho ricevuto la telefonata di un collega che si lamentava che da un Ufficio periferico dell'Assessorato Agricoltura gli era arrivata la richiesta di elaborazione della parcella ... COATTA.
Mi riferisco a quella nota che il Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura della nostra regione, dott. agr. Gaetano Cimò, ha "sparato" il 2 marzo scorso a tutti gli uffici periferici, senza nemmeno consultare gli Ordini Professionali, e che in una riunione del 9 marzo scorso si era impegnato a modificare ... cosa che, evidentemente, non ha fatto.
GRAZIE!!!
Nella nota "sparata" a tutti gli uffici, sparata in sordina, il dott. Gaetano Cimò scrive:
"La parcella ... dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario".
E come se non bastasse egli continua "Inoltre, la parcella dovrà fare riferimento al Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012 riportando la seguente dicitura <la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012>".
Riporto quanto ho già scritto alla data dell'8 marzo scorso:
1) Il D.M. 140/2012 si applica solo su disposizione Giudiziale (art. 1), e non mi pare che l'Assessorato sia una Autorità Giudiziaria che ne possa imporre l'applicazione.
2) Il D. M. 140/2012 si applica solo "in difetto di accordo tra le parti" (art. 1).
3) Non è possibile indicare il numero di ore impiegate ed il relativo costo orario ... perchè le tariffe professionali sono state abrogate dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012
4) Al comma 4° dell'art. 9 della Legge 27/2012 viene riportato "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio." E, quindi, NON SI PARLA DI CONTRATTO, nè di tariffe orarie!!!
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