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Alluvione alla piana di Catania: ritornare indietro nel tempo, al gennaio 1985

Sento tutti che dicono "non era mai successo", e guardano ciò che è avvenuto alla piana di Catania come un evento eccezionale.
Ma dopo un novembre 1984 con alluvione su Catania, ed un dicembre 1984 molto piovoso, nel gennaio 1985 avvenne un episodio uguale, anzi molto più diffuso.
I danni alle aziende agricole furono inferiori, nonostante la diffusione dell'evento, e furono inferiori perchè gli alvei di tutti i corsi d'acqua avevano ancora sezioni tali da sopportare grandi deflussi idrici.
Oggi ... dopo 33 anni ... un evento di minore estensione ha causato danni incalcolabili alle aziende agricole.
Differenze?
Beh ... nel 1985 vigeva la L. 590/81 - Norme per il Fondo di solidarietà nazionale, che funzionava, e funzionava bene.
E nel 1985 tutte le aziende agricole che fecero domanda vennero saldate non solo per i ripristini, ma anche per le produzioni perdute.
Oggi ... l'Europa ci costringe a nuove norme, distanti anni luce dalla realtà, e il meccanismo dei rimborsi da calamità si è inceppato da decenni, purtroppo!
E nel passato "il legislatore" era più competente e "raffinato", cosa che ormai, ahimè non avviene più da decenni.

Cosa prevedeva la Legge 590/81?


Art. 1
a) titolo di pronto intervento:

     1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

     2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

     b) la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

     c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

     d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, L. 21 luglio 1960, n. 739 [3];

     e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione [4].

     Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

     a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

     b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavoratori diretti alla migliore efficenza delle opere da ripristinare.

Art. 5
 Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

     Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

     Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

     Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

     Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L. 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

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