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Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 30, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze con il quale si attiva la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, che riporto qui sotto per intero.

 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere
di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, con  la
quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine  all'evento
sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il  territorio  dei
Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci  Catena,  Aci  Sant'Antonio,  Acireale,
Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e  Zafferana  Etnea,  in
Provincia di Catania; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del  28
dicembre 2018, n. 566, concernente  i  primi  interventi  urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi  a
seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio  dei  Comuni
di Aci Bonaccorsi, Aci  Catena,  Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Milo,
Santa  Venerina,  Trecastagni,  Viagrande  e  Zafferana   Etnea,   in
Provincia di  Catania,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il  dirigente
generale del Dipartimento di protezione civile della Presidenza della
Regione Siciliana e' stato nominato commissario delegato; 
  Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione  di
pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei  beni
pubblici  e  privati,  nonche'  l'evacuazione  di   numerosi   nuclei
familiari oltre a danneggiamenti alle  infrastrutture,  agli  edifici
pubblici e privati; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei
contribuenti colpiti dall'evento verificatosi nei suddetti territori. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita  IVA
che, alla data  del  26  dicembre  2018,  avevano  la  residenza  nel
territorio  dei  Comuni  di   Aci   Bonaccorsi,   Aci   Catena,   Aci
Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,  Viagrande
e Zafferana Etnea, sono sospesi i  termini  dei  versamenti  e  degli
adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'art. 29  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
scadenti nel periodo compreso  tra  il  26  dicembre  2018  e  il  30
settembre 2019. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede  legale
o la sede operativa nei territori dei comuni indicati nel comma 1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 gennaio 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria 

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