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Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per i territori catanesi del sisma del 26 dicembre 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 26, è stata pubblicata l'Ordinanza della Protezione Civile che riguarda "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 570)."

Qui sotto il testo dell'Ordinanza.


 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  dell'evento  sismico  che  il  giorno  26
dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea,
Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale,  Aci  Sant'Antonio,
Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e  n.  567  del  7  gennaio  2019,
recanti interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  del
citato evento sismico; 
  Ravvisata la necessita' di  provvedere  all'adozione  di  tutte  le
iniziative  necessarie  volte  a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Interventi di pronto ripristino 
                   sul patrimonio edilizio privato 
 
  1.  L'art.  6  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 566 del  28  dicembre  2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1.  Nell'ambito  degli  interventi  di   prima   assistenza   alla
popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del  patrimonio
edilizio privato danneggiato da parte dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata  danneggiata
e  sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti   delle   competenti
autorita', adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa,
il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, e'  autorizzato  ad
assegnare un contributo al proprietario dell'immobile -  ovvero  agli
altri soggetti di cui al  comma  3  -  nel  limite  massimo  di  euro
25.000,00 per unita' immobiliare, da utilizzare per il ripristino  in
tempi  rapidi  della  funzionalita'  degli  immobili,   mediante   la
realizzazione di interventi di  manutenzione  straordinaria  volti  a
ristabilire le condizioni ante evento degli immobili  danneggiati  e,
ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare,
le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione
o locali, come  individuati  dalle  vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse
nonche'  gli   impianti,   conseguendo   la   revoca   dei   predetti
provvedimenti  di  sgombero.  Il  Commissario  delegato  e'  altresi'
autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle  spese
relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili  distrutti
o danneggiati ubicati nella predetta  abitazione,  determinato  nella
misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale  danneggiato
e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro.  Tale  contributo  e'
riconosciuto solo per i  vani  catastali  principali  quali:  cucina,
camera, sala. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel  caso  in  cui
l'abitazione di cui al comma 1 sia parte  di  edifici  costituiti  da
piu' unita' immobiliari, e' presentato -  per  il  tramite  di  unico
soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto - un progetto
unitario per l'intero edificio, secondo le procedure di cui al  comma
5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al
comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero.  In  tal
caso il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  quantificare  una
maggiorazione del contributo  riconosciuto  ad  ogni  singola  unita'
immobiliare nella misura massima del 35% e  comunque  fino  a  quanto
necessario nel limite  complessivo  massimo  di  euro  25.000,00,  da
erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti
comuni dell'immobile. 
  3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 puo'  essere  richiesto  dal
proprietario dell'unita' immobiliare, oppure  dal  conduttore  o  dal
soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal  caso
il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma
5  specifica  autorizzazione  del   proprietario   e   di   tutti   i
comproprietari al ripristino dei danni all'immobile. 
  4. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola  domanda  di
contributo. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di  novanta
giorni  dalla  notifica  dell'ordinanza  di  sgombero,  a   pena   di
irricevibilita', i soggetti interessati, ovvero quelli  appositamente
delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono  presentare  al
comune ove e'  ubicato  l'immobile  apposita  domanda  di  contributo
corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al  comma
1;  dell'attestazione  di  deposito  o   dell'istanza   autorizzativa
prevista dal testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi;  di  una
dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato  che
documenti il nesso di causalita' tra l'evento sismico in argomento  e
lo stato  della  costruzione,  con  l'individuazione  dei  danni,  la
descrizione  progettuale  dei  lavori  da  farsi  e  la   valutazione
economica degli interventi da  effettuare  mediante  computo  metrico
estimativo  e  quadro  economico  dell'intervento,  ivi  comprese  le
competenze tecniche omnicomprensive  nella  misura  massima  del  10%
dell'importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresi'  la
finalita' e la idoneita' del ripristino funzionale nei termini di cui
al comma 1, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero. 
  6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al  richiedente
l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni
dalla data di ricezione, previa  verifica  dei  requisiti  e  criteri
contenuti nel presente  articolo,  in  particolare  in  ordine:  alla
condizione  che  dette  istanze   corrispondano   effettivamente   ad
abitazione principale, abituale e continuativa del  nucleo  familiare
per il quale viene richiesto il  contributo,  ricompresa  in  edifici
oggetto dei provvedimenti  di  sgombero  di  cui  al  comma  1;  alla
sussistenza del nesso di  causalita'  tra  i  danni  attestati  dalla
relazione di cui al comma 5 e l'evento sismico del 26 dicembre  2018;
alla regolarita' urbanistica, catastale  ed  edilizia  dell'immobile;
alla  completezza  della  documentazione;  alla   rispondenza   degli
interventi  proposti  ai  fini  del  ripristino  funzionale  e  della
possibilita' di revoca dell'ordinanza di  sgombero;  alla  congruita'
della  stima  economica  degli  interventi   a   fronte   del   danno
rappresentato, stabilendo  il  contributo  massimo  concedibile,  nei
limiti previsti dai commi 1 e 2. 
  7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data  di
approvazione della domanda di contributo, a  pena  di  decadenza  del
diritto al  contributo  medesimo,  gli  interventi  disciplinati  dal
presente articolo devono essere  ultimati  e  nei  successivi  trenta
giorni deve essere redatto il certificato di regolare  esecuzione  da
parte  del  direttore  dei  lavori.  Il   contributo   spettante   e'
corrisposto direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al
beneficiario secondo le modalita'  di  erogazione  regolamentate  con
provvedimento del Commissario delegato. 
  8. I  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere
riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in  violazione
delle  vigenti  disposizioni  urbanistiche  ed  edilizie,  ovvero  in
assenza di titoli abilitativi o in  difformita'  agli  stessi,  salvo
che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle  norme  di  legge
siano stati conseguiti in sanatoria i  relativi  titoli  abilitativi;
non possono altresi' essere riconosciuti per immobili che, alla  data
dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto  fabbricati
o per i quali non sia stata presentata,  entro  tale  data,  apposita
domanda di iscrizione a detto catasto ne' per  fabbricati  che,  alla
data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti  o  in  corso  di
costruzione. 
  9. Il riconoscimento del contributo di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare  del  quale
l'unita' immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi
costituisce  abitazione  principale,  abituale  e  continuativa,  del
contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art.  3  ovvero  di
altre  forme  di  assistenza  alloggiativa,   ivi   compresa   quella
alberghiera, che possono comunque continuare ad essere  erogate  fino
alla data di notifica del provvedimento di revoca  dell'ordinanza  di
sgombero. 
  10. Per le unita' abitative in locazione o in  comodato  alla  data
dell'evento sismico in argomento, la concessione  dei  contributi  di
cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'impegno, assunto da  parte  del
proprietario in sede di presentazione della  domanda  di  contributo,
alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di  locazione
o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento  e  per
un periodo non inferiore a due anni dalla  revoca  dell'ordinanza  di
sgombero. 
  11. Il proprietario che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del
26 dicembre 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al
presente  articolo  ovvero  entro   due   anni   dalla   revoca   del
provvedimento di sgombero, non ha diritto al  contributo  di  cui  ai
commi 1 e 2 ed  e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme  eventualmente
percepite, maggiorate degli interessi legali. 
  12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. 
  13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle  eventuali
successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione. 
  14. Tra le unita' immobiliari danneggiate e possibili  destinatarie
dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle
destinate  ad  uso  commerciale,  produttivo  od  ufficio,   la   cui
riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalita'
dell'intera unita' strutturale di cui fanno parte. 
  15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono  ricompresi
nel Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 5.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 
 

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