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Cosa contiene il D.L. 27/2019 - norme contro la xylella fastidiosa


Qualche giorno fa è stato pubblicato in GURI il D.L. 27/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale".
Ma cosa contiene questo decreto legge?

All'art. 8 - Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie

1.  Al  fine  di  proteggere  l'agricoltura,  il territorio, le  foreste,  il  paesaggio  e  i  beni  culturali  dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa,  ivi  compresa  la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18  maggio  2015,  e  di  quelli indicati nei provvedimenti  di  emergenza  fitosanitaria.  Le  piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della  predetta decisione  non  sono  rimosse  se  non  e'  accertata   la   presenza dell'infezione, fermo restando il  rispetto  delle  ulteriori  misure stabilite dalla medesima decisione. 
 2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da  provvedimenti  di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per  territorio  attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la  possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle  piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti,  sui macchinari o su quant'altro possa essere  veicolo  di  diffusione  di organismi nocivi. A  tale  fine,  gli  ispettori  fitosanitari  e  il personale  di  supporto,  muniti  di  autorizzazione   del   servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali  e  i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2  del  presente  decreto,  in qualsiasi fase della catena di produzione e  di  commercializzazione, nonche' ai mezzi utilizzati per il  loro  trasporto  e  ai  magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza  nazionale ed internazionale. 
  3. Il proprietario, il  conduttore  o  il  detentore,  a  qualsiasi titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli organismi nocivi di  cui  al  comma  1  che,  quando  l'infezione  e' conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per  territorio  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. 
  4. I medesimi soggetti di  cui  al  comma  3,  in  caso  di  omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma  1,  sono  puniti  con  la  sanzione amministrativa  da  euro  516  a  euro   30.000   e   gli   ispettori fitosanitari,  coadiuvati  dal  personale  di  supporto,  muniti   di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva  delle  piante  stesse.  Chiunque  impedisce  l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto  alla  sanzione  di  cui  al  primo periodo aumentata fino al doppio. 
  5. In caso di irreperibilita' dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali  insistono  piante infette dagli organismi nocivi di cui  al  presente  articolo  ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori  fitosanitari  ed  il  personale  di  supporto  muniti   di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di  attuare  lemisure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2.  A  tale  scopo  i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere  al prefetto l'ausilio della forza pubblica. 

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