Oggi pubblico (anche io in copia ed incolla, così mi adeguo) il testo del DDL sui Consorzi di Bonifica siciliani, quel DDL il "re del copia/incolla", così anche tutti i lettori del blog possono sapere cosa c'è scritto, oppure possono esercitarsi nel copiare un pezzetto di testo e scoprirne la "provenienza".
SCHEMA di
DISEGNO DI LEGGE
Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana
CAPO I – Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Siciliana con la presente legge disciplina, in osservanza dei principi comunitari
e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, l'esercizio delle funzioni in
materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela
del paesaggio rurale, alla provvista e alla razionale utilizzazione delle acque a uso
prevalente irriguo, alla tutela e valorizzazione delle attività agricole, nonché alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si esplica in forma coerente e integrata con le
attività per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto
dell’equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti
nella Regione.
3. L’attività di bonifica e di irrigazione si informa altresì al principio comunitario di
precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'articolo
300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed è
diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei
processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a
fruire di un patrimonio ambientale integro.
4. La presente legge definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione e riordina gli
enti gestori in attuazione dei principi sanciti dal protocollo di intesa Stato – Regioni in
attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con
modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008 n. 31.
Art. 2
Attività ed interventi di bonifica e di irrigazione
1. Ai fini dell’articolo 1, costituisce attività di bonifica e di irrigazione il complesso degli
interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza ambientale, territoriale ed alimentare.
2. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, costituiscono interventi di bonifica e di
irrigazione:
a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, delle opere di raccolta, di
approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua, comprese le opere idrauliche
sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento dei versanti e recupero delle zone
franose;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) gli impianti per l’utilizzazione dei reflui urbani depurati ed affinati ai fini irrigui
secondo quanto disposto dall’art. 166 del Decreto legislativo n. 152/2006;
f) gli acquedotti rurali;
g) le azioni ed interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue;
h) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica e
di irrigazione;
i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle
precedenti lettere;
j) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento
degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l’estendimento dell’irrigazione con opere
di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
k) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di
bacino;
l) gli interventi di ottimizzazione della gestione irrigua finalizzati al contenimento delle
perdite e degli sprechi mediante sistemi di telecontrollo sulle vasche di accumulo e sulle
condotte adduttrici;
m) gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui (dighe, opere di presa,
adduttori, vasche di accumulo e reti) e di completamento della riconversione in rete tubate
delle reti irrigue a pelo libero;
n) gli interventi di ammodernamento degli impianti e delle centrali di sollevamento, anche
mediante l’integrazione di schemi irrigui al fine di cogliere le potenzialità idroelettriche,
finalizzati all’aumento della sostenibilità economica e ambientale del loro esercizio;
o) gli interventi di riefficientamento di opere di sbarramento finalizzati al raggiungimento
dei massimi livelli di invaso;
p) gli interventi di completamento degli schemi idrici, comprese le opere di sbarramento e
di interconnessione di invasi, già in esercizio o in fase di realizzazione;
q) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere.
r) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente
articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali nonché le opere
di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in
materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
3. Costituiscono inoltre interventi di bonifica e di irrigazione:
a) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati
da fenomeni idrogeologici;
b) le opere di rinsaldamento e il recupero delle zone franose;
c) le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni.
4. Le opere realizzate appartengono al demanio della Regione e vengono concesse in uso al
Consorzio; sono fatte salve le opere di interesse particolare rispetto alle quali sussiste
l’obbligo di esecuzione e manutenzione a carico dei singoli consorziati proprietari dei
fondi cui le opere si riferiscono.
Art. 3
Comprensori di bonifica e di irrigazione
1. Al fine garantire l’unitarietà e l’omogeneità idrografica e idraulica del territorio, sia per la
difesa del suolo sia per la gestione delle acque, ed in coerenza con la costituzione del
“Distretto idrografico della Sicilia” disposta dall’articolo 64, comma 1, lett. g) del D.lgs.
n. 152/2006, l’intero territorio della Sicilia è classificato in un unico Consorzio di bonifica
e di irrigazione ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati Comprensori di bonifica e
di irrigazione.
2. Il territorio regionale è suddiviso in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, che
sostituiscono gli undici comprensori di bonifica e di irrigazione di cui all’articolo 13,
commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014, ed i cui confini coincidono con quelli
provinciali così come di seguito indicati:
a) comprensorio n. 1: Palermo – Trapani;
b) comprensorio n. 2: Agrigento – Caltanissetta – Gela;
c) comprensorio n. 3: Caltagirone – Catania – Enna – Messina;
d) comprensorio n. 4: Siracusa – Ragusa.
3. Le eventuali modifiche alla delimitazioni dei Comprensori di cui al comma 2 sono
approvate con delibera della Giunta regionale.
Art. 4
Consorzio di bonifica e di irrigazione
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 è istituito il Consorzio di bonifica e di
irrigazione della Regione Siciliana, ente di diritto pubblico economico a carattere
associativo, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità,
trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge, della disciplina
speciale di settore e dello Statuto.
2. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione gestisce i quattro comprensori di cui all'articolo 3,
comma 2.
3. Il Consorzio è articolato in 4 Distretti Territoriali di bonifica e di irrigazione coerenti con i
Comprensori.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è
approvato lo Statuto e il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consorzio di
bonifica e di irrigazione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’intesa Stato-Regioni di cui
all’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 5
Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai
corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni, che fanno
parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l’esecuzione, la
gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria al Consorzio di bonifica e di irrigazione.
2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e
previa ricognizione ad opera delle strutture regionali e delle strutture del Consorzio, è
compilato l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e irrigazione e delle opere di
cui al comma 1, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e
conservazione.
3. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento
della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e
irrigazione e consegna al Consorzio di bonifica e di irrigazione agli effetti della
manutenzione.
4. Dall’entrata in vigore della presente legge, l’approvazione del collaudo delle opere
pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali,
costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e irrigazione e
comporta la consegna al Consorzio di bonifica e di irrigazione agli effetti della
manutenzione ordinaria, con inclusione nell’elenco di cui al comma 2, fermo restando il
rispetto della normativa in materia di lavori pubblici.
CAPO II – Organizzazione del Consorzio
Art. 6
Organi del Consorzio di bonifica e di irrigazione
1. Sono Organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Consortile;
b) l'Assemblea Comprensoriale;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori.
2. Gli organi consortili durano in carica quattro anni e, alla scadenza del termine, rimangono
in carica per la gestione del consorzio fino all’insediamento dei rispettivi nuovi organi.
3. Lo Statuto definisce la composizione degli organi consortili, le funzioni e le relative
procedure elettorali.
Art. 7
L’Assemblea Consortile
1. L’Assemblea Consortile è composta in quota maggioritaria dai membri eletti nelle singole
Assemblee Comprensoriali dei diversi Distretti ed in quota minoritaria da membri in
rappresentanza della Regione, della Città Metropolitana, dei Liberi Consorzi comunali e
dei Comuni.
2. All’Assemblea Consortile sono riconosciute funzioni propositive e di consultazione
rispetto:
a) allo statuto;
b) al piano delle attività di bonifica e di irrigazione;
c) ai regolamenti, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del
personale e l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale;
d) all’ammontare e alla distribuzione delle spese per la fruizione degli impianti e delle
opere pubbliche consortili di cui all’articolo 24.
3. All’Assemblea è inoltre riconosciuto un potere di vigilanza sull’attività svolta dagli altri
organi consortili, ed in particolare sull’attuazione del piano delle attività di bonifica e di
irrigazione.
4. L’Assemblea può essere sciolta, ai sensi del successivo articolo 22, in caso di ripetute e
gravi violazioni di legge e/o dello Statuto.
Art. 8
L'Assemblea Comprensoriale
1. In ogni Comprensorio di bonifica e di irrigazione è costituita un’Assemblea
Comprensoriale.
2. Fanno parte dell'Assemblea Comprensoriale tutti i consorziati iscritti nel catasto del
Consorzio, che godano dei diritti civili e che sono in regola con i contributi ai sensi
dell’articolo 9.
3. Ogni singola Assemblea Comprensoriale elegge i propri rappresentanti che comporranno
l’Assemblea Consortile e un componente del Consiglio di Amministrazione di cui al
successivo articolo 10.
Art. 9
Elettorato attivo e passivo
1. I proprietari degli immobili, iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei
contributi consortili, hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito della fascia di
rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico
contributivo.
2. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari
nel perimetro di contribuenza e appartiene al Comprensorio di bonifica e di irrigazione nel
cui perimetro ricade la proprietà.
3. In caso di comproprietà degli immobili, l’elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al
primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità
di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle
forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.
4. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi
legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e
nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.
5. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli
immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare
il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo
e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli
oneri contributivi.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato, lo Statuto definisce le fasce di rappresentanza
dei consorziati aventi diritto al voto, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione
della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
7. Il Consorzio entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le
elezioni invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di
svolgimento delle stesse con l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni
elettorali ed ogni altra informazione utile all’esercizio del diritto di voto.
8. Il Consorzio entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni,
deve provvedere a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni
consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi
dove si tengono le operazioni elettorali.
Art. 10
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea
Consortile di cui quattro scelti tra i componenti eletti dalle Assemblee comprensoriali,
assicurando la rappresentanza dei quattro comprensori di bonifica e di irrigazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge, tra i suoi membri, il Presidente
e il Vicepresidente.
3. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite
dalla presente legge ad altri organi. In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta:
a) i regolamenti di organizzazione e funzionamento del Consorzio;
b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione
degli uffici e del personale, l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale;
c) il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) e sue variazioni nonché i provvedimenti
applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
d) il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto generale;
e) il piano di classifica e il perimetro di contribuzione;
f) il piano di riparto dei contributi consortili;
f) gli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni
immobili;
g) l'eventuale assunzione di prestiti e mutui;
h) gli appalti di opere e di forniture di beni e servizi;
i) le deliberazioni per agire o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria e a
qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni.
4. Il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato con decreto
del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 11 maggio 1993,
n. 15 e s.m.i.
Art. 11
Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio di
Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
esercita le funzioni previste dallo statuto.
2. Il compenso del Presidente e del Vicepresidente è determinato con decreto del Presidente
della Regione, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.
Art. 12
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato
con decreto del Presidente della Regione.
2. Il Presidente del Collegio è designato dal Presidente della Regione, tra gli iscritti all'albo
nazionale dei revisori ufficiali dei conti ovvero all'albo regionale dei revisori; gli altri
membri sono designati, uno effettivo ed uno supplente, dall'Assessore Regionale per
l'Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea ed uno effettivo ed uno supplente
dall'Assessore Regionale per l'Economia.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione del
Consorzio e si riunisce almeno ogni tre mesi, partecipa alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
4. I revisori non possono aver parte in imprese che forniscano beni o servizi al medesimo
Consorzio.
5. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione del Consorzio con riferimento all’attuazione dei principi di
efficienza, economicità e perseguimento dell’interesse pubblico;
b) presenta al Presidente del Consiglio di Amministrazione il parere obbligatorio in ordine
al bilancio preventivo, alle variazioni e al rendiconto generale;
c) relaziona annualmente l’Assessore Regionale per l’Economia sull'attività svolta.
Art. 13
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, che rappresenta l’organismo amministrativo di vertice del Consorzio,
svolge le seguenti funzioni:
a) coadiuva l’attività del Consiglio di Amministrazione; cura l’attuazione degli atti di
indirizzo e delle deliberazioni del Consiglio;
b) sovraintende alla struttura tecnico amministrativa del Consorzio;
c) effettua il controllo di gestione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, finalizzato a garantire economicità ed efficienza, monitoraggio dei costi,
raggiungimento dei risultati programmati e pareggio di bilancio.
2. Il Direttore Generale del Consorzio può essere scelto anche tra soggetti esterni ed è
incaricato dal Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo
avviso pubblico di manifestazione di interesse, sulla base delle disposizioni di legge in
materia di accesso alla dirigenza.
3. Al Direttore Generale spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore.
Art. 14
Direttori Distrettuali
1. Il Presidente del Consorzio, su proposta del Direttore Generale e previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori Distrettuali responsabili dei Distretti
Territoriali di bonifica e di irrigazione. I Direttori sono scelti tra coloro che abbiano già un
rapporto di dipendenza con l’ente e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni in enti o aziende pubbliche o
private, o che abbiano maturato un’esperienza professionale almeno triennale nel settore
della bonifica e irrigazione e della difesa del suolo, nella tutela del territorio e
dell’ambiente;
2. Al Direttore Distrettuale spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo
di appartenenza.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può individuare un Vice Direttore
Generale scelto tra i quattro Direttori Distrettuali.
Art. 15
Statuto
1. Lo Statuto detta le disposizioni per il funzionamento, l’organizzazione e la gestione del
Consorzio di bonifica e di irrigazione, in conformità con le previsioni della presente legge.
2. Lo Statuto definisce, tra l'altro:
a) la composizione degli organi consortili, le disposizioni per l'elezione e le relative
procedure elettorali, anche telematiche, e le modalità del relativo esercizio;
b) i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca degli organi del Consorzio;
c) le fasce di rappresentanza e le modalità di esercizio del diritto di voto in seno alle
Assemblee;
d) i principi fondamentali, i criteri e le competenze della macro struttura organizzativa.
3. Lo Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web
istituzionale del Consorzio.
Art. 16
Regolamento di Organizzazione e funzionamento
1. Il Regolamento definisce l’organizzazione amministrativa, tecnico ed operativa del
Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana.
2. Il Regolamento di Organizzazione, in particolare, definisce:
a) l'organizzazione e le sedi amministrative dei Distretti Territoriali di bonifica e di
irrigazione;
b) le competenze e l’articolazione della struttura organizzativa;
c) il Piano di Organizzazione Variabile generale e quello di ogni singolo distretto;
d) le disposizioni in materia di personale.
3. Il Regolamento di Organizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e nel sito web istituzionale del Consorzio.
Art. 17
Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di bonifica e di irrigazione, bilancio e
controllo di gestione
1. Al Consorzio di bonifica e irrigazione ed irrigazione della Regione Siciliana si applica il
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui
all’art.18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, 19 nel testo coordinato del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97 con le modifiche apportate dal decreto
del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n.729.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di
riferimento ed il rendiconto generale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
3. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione provvede al controllo di gestione quale processo
interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una
verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli
organi del Consorzio e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse nonché il
monitoraggio dei costi dell’attività consortile.
4. Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale del Consorzio, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo le modalità definite dallo Statuto, provvedono al controllo
interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente
qualificato.
Art. 18
Bilancio ambientale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle
attività di bonifica e di irrigazione, il Consorzio provvede alla redazione del bilancio
ambientale con periodicità annuale.
2. Il bilancio ambientale è lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari
consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e
comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del Consorzio.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Consorzio assicura attività di formazione e aggiornamento del
proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli
interventi consortili.
Art. 19
Disciplina per i contratti pubblici
1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici di appalti,
forniture e servizi e s.m.i.
2. L’esternalizzazione dell’attività di manutenzione, di gestione del servizio nonché di
realizzazione dei lavori resta ad ogni modo subordinata ad una previa valutazione da parte
del Consiglio di Amministrazione circa l’impossibilità di effettuare la medesima attività
attraverso la propria struttura.
Art. 20
Trasparenza
1. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione deve provvedere agli obblighi di pubblicità e
trasparenza dettati dalle vigenti disposizioni legislative ai sensi dell’art. 24 bis del D.L.
90/2012, convertito in L. 114/2014. e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Art. 21
Vigilanza e controlli
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul Consorzio di bonifica e di irrigazione sono
esercitate dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea e, per i profili di natura contabile, dall'Assessorato regionale dell'Economia.
Sono sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale di Governo, secondo le
modalità di cui all’art. 4 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le deliberazioni del
Consorzio relative a:
- Statuto;
- Regolamento di Organizzazione e funzionamento;
- Stato giuridico ed economico del personale.
2. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea le deliberazioni del
Consorzio relative a:
- regolamenti;
- bilanci preventivi, variazioni di bilancio, rendiconti;
- assunzione di mutui;
- trasferimento di beni immobili;
- partecipazione ad Enti, società, associazioni.
3. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all’Assessorato
regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea entro dieci
giorni dalla loro adozione.
4. L’esercizio del potere di controllo sulle predette deliberazioni deve essere esercitato entro
60 giorni dalla ricezione ovvero dall’acquisizione di pareri o integrazioni; trascorso tale
termine le predette deliberazioni diventano esecutive.
5. L’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea
può chiedere al Consorzio documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni
volte ad accertare il regolare esercizio dell’attività svolta.
6. L’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea, per le
ipotesi di inadempimento a disposizioni previste dalla presente legge o dallo Statuto, è
titolare di poteri sostitutivi.
Art. 22
Scioglimento Organi Amministrazione Ordinaria
1. Il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell’Assessore regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Territoriale e della Pesca Mediterranea, condivisa dalla
Giunta regionale di Governo, dispone con proprio decreto lo scioglimento degli Organi di
amministrazione del Consorzio di bonifica e di irrigazione, qualora nella gestione dello
stesso vengano accertate gravi violazioni di leggi e dei regolamenti e dello Statuto
consortile, per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il
conseguimento delle finalità istituzionali, nonché per dimissioni di metà dei componenti.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario,
incaricato dell’amministrazione dell’ente.
3. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi
consortili.
CAPO III – Contribuenza consortile
Art. 23
Catasto di bonifica e irrigazione, Piano di classifica e perimetro di contribuenza
1. Gli immobili siti nell’ambito dei comprensori di bonifica e di irrigazione sono iscritti, ai
fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 24 della presente legge,
nel Catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso il Consorzio. Nel catasto consortile
sono iscritti tutti gli immobili con l'individuazione, per ciascun immobile, del diritto di
proprietà nonché l’eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d’affitto e
di locazione. Il Consorzio rilascia la certificazione ai titolari degli immobili relativa
all’iscrizione. L’iscrizione ha funzione di certificazione e di pubblicità notizia, oltre gli
effetti previsti dalle leggi regionali.
2. In sede di prima applicazione, il Consorzio predispone il piano di classifica degli immobili
ricadenti nel comprensorio consortile che costituisce il Catasto di bonifica e di irrigazione.
Entro un anno dalla istituzione del Catasto, il Consorzio provvede alla strutturazione
digitale del servizio sia per l’aggiornamento che per la fornitura di servizi.
3. Il Consorzio può sottoscrivere apposite convenzioni con l’Agenzia del territorio per
l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell’aggiornamento del
catasto consortile e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di
cui all’articolo 8. L’aggiornamento è effettuato altresì attraverso l'accesso telematico al
SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale – nonché ai registri delle conservatorie ai
sensi dell’articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ed alle altre Pubbliche
Amministrazioni che detengono banche dati utili all'aggiornamento del catasto.
4. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e di
irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi
indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza,
con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in
ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica e di irrigazione.
5. Costituiscono beneficio delle opere pubbliche della bonifica e di irrigazione:
a) il beneficio di presidio idrogeologico dei territori, il vantaggio tratto dagli immobili
situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di
bonifica e irrigazione suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto
idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;
b) il beneficio di difesa idraulica di bonifica e irrigazione, il vantaggio tratto dagli
immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli
interventi di bonifica e irrigazione, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque
comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura
pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale,
vengono immessi nella rete di bonifica e irrigazione per mezzo di sfioratori o scolmatori di
piena;
c) il beneficio di disponibilità irrigua, il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di
bonifica e di irrigazione e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e
distribuzione di acque irrigue. Costituisce inoltre beneficio il vantaggio tratto dagli
immobili compresi in comprensori serviti da acquedotti rurali;
6. I benefici della bonifica e dell'irrigazione possono riguardare un solo immobile o una
pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
7. La delibera consortile di approvazione e aggiornamento del Piano di classifica e il relativo
perimetro di contribuenza è pubblicato, per quindici giorni nell’albo e nel sito web
istituzionale del Consorzio, nonché negli albi dei comuni che tutto o in parte ricadono nel
Comprensorio di bonifica e di irrigazione e presso le sedi provinciali delle OO.PP.AA.
Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e
con le relative controdeduzioni del Consorzio sono trasmessi all’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, che, dopo l’istruttoria,
predispone il provvedimento di approvazione. Dell’avvenuta pubblicazione nell'Albo del
Consorzio è data notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
8. Il Piano di classifica, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
9. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano di classifica e il relativo perimetro di
contribuenza, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi
all'anno 2019 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in
vigore delle presente legge.
Art. 24
Piano di riparto dei contributi consortili
1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 23, che
traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dal Consorzio,
sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica e di irrigazione relativi alle spese per
la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e
per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle
concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate
dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito. Il
contributo imposto dal Consorzio costituisce onere reale sull’immobile ed ha natura
tributaria.
2. Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1
risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle spese tra i
proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di
cui all’articolo 23 della presente legge.
3. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i
conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta
regionale. Il Consorzio, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, deve
individuare il bene a cui il contributo si riferisce.
4. Il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le
disposizioni di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. L’attività di
riscossione può essere affidata anche a soggetti esterni al Consorzio, delegando i privilegi
di cui sopra, a cui devono essere posti precisi obiettivi sulle percentuali di esazioni.
5. L’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti
dell’anno precedente e all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Il
Consorzio di bonifica e di irrigazione è responsabile della verifica della regolarità. Ai fini
della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti
interamente i canoni dell’ultimo biennio. L’ulteriore debito residuo può essere rateizzato
fino ad un massimo di 5 rate annuali.
6. Il Consorzio e i comuni possono operare, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati
in materia di beni immobiliari e per l’esercizio congiunto del servizio di riscossione
bonaria dell’imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.
Art. 25
Scarichi nella rete irrigua e di bonifica e irrigazione
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152
del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica e di
irrigazione, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena, comportano in capo al
soggetto che li effettua, anche se non associato al Consorzio, l’obbligo di contribuire alle
spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche
dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo
ricettore.
2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di
bonifica e di irrigazione per lo scolo delle relative acque.
3. Il contributo di bonifica e di irrigazione per lo scolo delle acque che trovano recapito
esclusivamente nel sistema scolante di bonifica e di irrigazione attraverso le opere e gli
impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica e di
irrigazione completa il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica e di
irrigazione, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati
costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 24.
5. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a
comunicare al Distretto del Consorzio di bonifica e di irrigazione territorialmente
competente i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione nonché le caratteristiche
qualitative e quantitative e l’ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti
direttamente nella rete irrigua e di bonifica e di irrigazione da quelli sversanti in altre reti
che recapitano nella stessa.
6. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica e di irrigazione, compresi gli
sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica e di
irrigazione ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo,
lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di
formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in
materia di bonifica e irrigazione e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti
del regio decreto n. 368 del 1904.
7. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e di
irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque
ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il Consorzio di bonifica e di
irrigazione, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione
irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi
agli enti competenti al loro rilascio.
CAPO IV - Funzioni e attività del Consorzio di bonifica e di irrigazione
Art. 26
Compiti e funzioni del Consorzio di bonifica e di irrigazione
1. Al Consorzio di bonifica e di irrigazione competono le seguenti funzioni istituzionali:
a) predisposizione del piano generale di bonifica e di irrigazione e tutela del territorio di
cui al successivo articolo 27;
b) progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria, gestione e vigilanza di tutte le
opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indicate al precedente art. 2 nonché l’attività di
esercizio della distribuzione irrigua alle aziende agricole consortili;
c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la
produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi
del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione III, titolo IV e successive
modificazioni.
2. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
a) promuove e realizza gli interventi mirati alla tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e
al risanamento dei relativi corpi idrici. A tal fine, il Consorzio di bonifica e di irrigazione
collabora con le Autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia
di qualità delle acque, anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni
da sottoporre ad analisi da parte dell’ARPA. Il Consorzio, in attuazione della Direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, recepita in Italia
attraverso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed
integrazioni, svolge le attività, per quanto riguarda l’irrigazione collettiva, relative alla
quantificazione, al monitoraggio dei volumi irrigui e alla trasmissione dei dati al SIGRIAN
(Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura);
b) partecipa all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, come
previsto dall’articolo 62, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, il
Consorzio di bonifica e di irrigazione, mediante appositi accordi di programma e
convenzioni con enti locali ed altri soggetti pubblici interessati, realizza gli interventi di
riqualificazione e di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione ed
idrauliche finalizzati alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e del rischio
desertificazione;
c) assume il ruolo di presidio territoriale negli interventi finalizzati a prevenire l’insorgere
di emergenze idrauliche e idrogeologiche e diretti al contenimento del rischio
idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile. A tal fine il
Consorzio predispone uno specifico piano di prevenzione dell'emergenze idrauliche ed
idrogeologiche relativo ad ognuno dei quattro Comprensori, sottoposto a variazione
annuale, da trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile entro il 30 novembre di ogni
anno;
d) realizza corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale e redige piani di gestione
della rete ecologica dei siti di interesse comunitario “Natura 2000”, adeguando ai
medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere
idrauliche di competenza. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione può esercitare la
funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di
iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi
delle acque defluenti nella rete di bonifica e irrigazione nonché di interventi di
miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate
insistenti negli alvei abbandonati;
e) svolge attività in regime di convenzione, ai sensi del successivo articolo 28, finalizzate
al riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue e di quelle meteoriche.
3. Il Consorzio può ancora:
a) formulare, anche ai fini dell’inserimento nel Piano generale di bonifica e di irrigazione e
tutela del territorio rurale e dei Piani comprensoriali di cui al successivo articolo 28,
proposte concernenti l’imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla tutela e alla
conservazione del territorio;
b) formulare proposte in vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;
c) concorrere, nell’esercizio di funzioni di controllo e vigilanza, al rispetto delle
prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle Amministrazioni pubbliche di competenza;
d) esprimere pareri sulle domande di concessione e derivazione di acque pubbliche aventi
rilevanza per il comprensorio;
e) attivare convenzioni con altri enti finalizzate alla esecuzione della manutenzione
ordinaria e/o straordinaria di opere insistenti nel territorio comprensoriale.
4. Gli eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica e di
irrigazione sono attuati di concerto con l’Amministrazione Regionale competente.
5. Al Consorzio di bonifica e di irrigazione è inoltre assegnata:
a) l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali rurali ed
interpoderali, della rete di elettrificazione rurale e di quella degli acquedotti rurali,
esclusivamente di natura pubblica, insistenti all’interno dell’area consortile attrezzata;
b) l’attività di guardiania, a seconda delle esigenze evidenziate, all’interno dell’area
consortile.
6. La Regione provvede con apposito decreto attuativo dell’Assessore competente a trasferire
al Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana la titolarità delle strade di
cui al comma 5.
Art. 27
Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale e Piani
comprensoriali
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,
sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, è
approvato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dalle presente legge, il Piano
generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
2. Il Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce:
a) il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di
irrigazione del territorio rurale siciliano;
b) l’indicazione dei principali interventi da realizzare, specificandone tempi ed entità di
massima delle risorse occorrenti;
c) le modalità di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, con
particolare riferimento agli atti di competenza dell’Autorità di bacino del distretto
idrografico della Sicilia di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 8/2018.
3. In attuazione del Piano generale, il Consorzio di bonifica e di irrigazione predispone, entro
il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio di
Amministrazione, il Piano particolare di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio
rurale articolato per ciascun Comprensorio di bonifica e di irrigazione. Il Piano particolare
è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana. L’approvazione dei Piani comprensoriali, di cui al successivo comma 4, equivale
a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.
4. Il Piano comprensoriale di bonifica e irrigazione prevede:
a) la delimitazione del territorio in zone omogenee di rischio idraulico ed idrogeologico,
con l’indicazione per ciascuna zona, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
del reticolo idrografico e gli interventi di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio da
realizzare secondo l’ordine di priorità;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere
necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con
ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui al successivo
articolo 28, stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a mantenere in efficiente
servizio l’attività di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle risorse idriche
per fini irrigui agricoli.
5. I Piani comprensoriali sono attuati dal Consorzio di bonifica e di irrigazione, anche
attraverso l’attività dei Distretti Territoriali, mediante programmi triennali, il cui
contenuto, le modalità di esecuzione e le procedure di attuazione sono stabilite con
apposito decreto emanato dall’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea entro 60 giorni dall’approvazione del Piano comprensoriale.
6. Il Piano generale e i Piani comprensoriali di bonifica e di irrigazione del territorio rurale
hanno validità di sei anni e restano efficaci fino ad approvazione dei nuovi piani.
7. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il Piano particolare di
bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, l'Assessore regionale per l’agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea provvede a diffidare il Consorzio fissando un
termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro
trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio medesimo
che procede all’adozione del Piano particolare di bonifica e di irrigazione e di tutela del
territorio entro centoventi giorni.
8. Fino all’approvazione del Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del
territorio, il Consorzio può dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi
urgenti e indifferibili.
Art. 28
Opere di competenza privata e intervento sostitutivo
1. I consorziati, in conformità al piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela
del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse
particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per
completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo
scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione.
2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni dalla
costituzione in mora, le opere di cui al comma 1 sono eseguite, in via sussidiaria, dal
Consorzio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo a loro carico i relativi oneri
che sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi consortili di cui all'articolo 24.
3. La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio.
4. Il provvedimento di approvazione delle opere di cui al presente articolo equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
5. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con il Consorzio di
bonifica e di irrigazione per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di
competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in
conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.
Art. 29
Affidamento in concessione di opere pubbliche al Consorzio di bonifica e di irrigazione
1. Al Consorzio di bonifica e di irrigazione può essere affidata in concessione, nel rispetto
delle vigenti norme in materia, dalla Regione Siciliana o da altri enti pubblici operanti in
Sicilia, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione,
l’esecuzione, la gestione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi
compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica e
irrigazione previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al decreto
legislativo n. 152 del 2006.
Art. 30
Accordi di programma
1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra il Consorzio di
bonifica e di irrigazione e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione può stipulare intese e convenzioni con i Comuni,
con gli enti gestori del servizio idrico integrato delle Assemblee territoriali idriche (ATI),
nonché con le Organizzazioni di categoria, per la realizzazione di azioni di comune
interesse per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di
opere. Possono altresì stipulare protocolli con il Dipartimento Regionale della Protezione
Civile per la collaborazione sul territorio allo scopo di intervenire nei casi di azioni
connesse ad eventi straordinari o emergenze per la difesa del suolo e la gestione delle
risorse idriche e le strade di cui al successivo articolo 26, comma 5.
Art. 31
Emergenza idrica
1. Ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei periodi di siccità e,
comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, è assicurata, dopo il consumo umano, la
priorità dell'uso agricolo delle acque.
2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile, che determini
la riduzione della quantità di acqua distribuita o un mancato esercizio dell'attività irrigua,
interviene per il ripiano del deficit di bilancio della gestione dell'irrigazione sulla base di
apposito provvedimento che individua i criteri e la documentazione necessaria a
quantificare il deficit.
3. La Regione provvede ad erogare al Consorzio le somme eventualmente trasferite dallo
Stato per gli specifici interventi, integrate, se necessario, con propri stanziamenti.
4. Nel caso in cui a seguito della scarsità di risorse idriche vengano disposte limitazioni
temporali o quantitative per l'uso irriguo è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono
vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni,
determinata con provvedimento della Giunta regionale. L'importo, devoluto al Consorzio
di bonifica e di irrigazione, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta
erogazione di acqua agli utenti. Tale importo sarà detratto dalle somme da erogarsi da parte
della Regione ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il
Piano di emergenza idrica finalizzato alla individuazione di siti ed alla realizzazione di
opere atte a favorire l'accumulo d'acqua sia per fronteggiare la siccità, che per la
laminazione delle piene.
6. L'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di cui al comma 5, costituisce
dichiarazione di pubblica utilità anche ai fini espropriativi ai sensi del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, e di compatibilità urbanistica nei confronti degli strumenti di pianificazione
urbanistica di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
Art. 32
Convenzioni con imprenditori agricoli
1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, il Consorzio può
stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 15 del decreto legislativo n.
228/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con gli imprenditori agricoli anche non
consorziati, di cui all’art. 2135 c.c., in particolare per la realizzazione di opere e attività
destinate alla tutela e alla conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di
bonifica e di irrigazione.
Art. 33
Contratti di fiume, di foce, e di costa
1. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione e i Comuni, d’intesa con la Regione, possono
promuovere i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti
pubblici e privati interessati.
2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all’attuazione degli
strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di
programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del
rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:
a) costruzione della rete di attori coinvolti;
b) definizione di regole e strumenti condivisi;
c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
e) progettazione delle strategie e delle azioni;
f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
g) formalizzazione dei contratti di fiume, di foce e di costa;
h) attuazione delle strategie e delle azioni;
i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
j) eventuale revisione del processo.
Art. 34
Finanziamento delle attività svolte dal Consorzio di bonifica e di irrigazione
1. La Regione Siciliana concede al Consorzio un contributo di funzionamento annuo,
decrescente del 12,5 percento, pari il primo anno a euro 50.000 milioni per un periodo
pari a otto anni a decorrere dall’esercizio di entrata in vigore della presente legge per
assicurare un graduale passaggio all’autonomia economica.
2. Decorso il periodo di cui al comma 1, qualora sia oggettivamente documentata
l’impossibilità del conseguimento dell’equilibrio di gestione con le modalità di cui
all’articolo 24, esclusivamente a causa delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma
3, il contributo di funzionamento annuo può essere prorogato per un periodo non
superiore a tre anni nella misura strettamente necessaria a soddisfare il fabbisogno
residuo di personale.
3. La Regione Siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva un piano straordinario triennale di investimenti per nuove opere e
manutenzione straordinarie delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle
attività svolte dal Consorzio di bonifica e di irrigazione con oneri a valere sui
programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi
nazionali di coesione.
CAPO V - Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Art. 35
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
1. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione predispone il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b) e comma 5, lettere
b) e c) e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione sentita la competente
Commissione Parlamentare.
2. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati
anche se non inclusi nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, le opere per
il ripristino e l’adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive
modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 24, comma 2,
lett. c) e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29, previa individuazione delle risorse
finanziarie necessarie.
Art. 36
Risparmio idrico e impianti di recupero delle acque reflue per uso irriguo
1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l’irrigazione delle colture e di tutelare la qualità
dei corpi idrici, il Consorzio attiva specifici servizi e attività di assistenza tecnica irrigua
per i consorziati per l’uso razionale dell’acqua irrigua. Inoltre, sulla base del Piano degli
investimenti di cui al precedente articolo 35, il Consorzio interviene per ammodernare gli
impianti di adduzione per evitare perdite d’acqua e per introdurre idonei strumenti di
misurazione dell’acqua.
2. La Regione, al fine di favorire le attività di recupero delle acque reflue ed il loro riutilizzo,
può avvalersi del Consorzio di bonifica e di irrigazione per l’irrigazione di colture
destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, nel rispetto della
normativa comunitaria e statale vigente.
3. Ai fini del comma 1, l’Assessore regionale per l’energia e i servizi pubblici utilità, nel
rispetto delle competenze attribuite in materia all’Autorità di bacino del distretto
idrografico della Sicilia di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 8/2018, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua
gli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture di collegamento tra i
depuratori e le vasche di accumulo destinate agli scopi irrigui.
Art. 37
Misure volte a favorire l’impiego di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili
nella gestione
1. Al fine di realizzare economie di gestione nel Consorzio di bonifica e di irrigazione, la
Regione promuove la progettazione ed esecuzione di sistemi di produzione di energia da
fonti rinnovabili, favorendo, nell’ambito dei bacini di accumulo delle acque irrigue,
l’istallazione di sistemi mini idroelettrico e di sistemi fotovoltaici galleggianti.
2. La Giunta regionale di governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario,
la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e
dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente
articolo.
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 38
Liquidazione dei Consorzi di bonifica e nomina dei Commissari straordinari
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono soppressi e posti in
liquidazione i Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, che assumono la
denominazione di “Consorzi di Bonifica Sicilia occidentale – orientale in liquidazione”,
nonché i consorzi accorpati sottoposti alla programmazione, al coordinamento, al potere di
indirizzo e di vigilanza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, si provvede alla nomina, ai
sensi dell'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942n , n. 267 recante “Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa”, del Commissario liquidatore che si avvale di una apposita struttura
secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 11, della presente legge, nonché ove
necessario anche del supporto tecnico dell’Ufficio speciale per la chiusura delle
liquidazioni. Il commissario cura la gestione liquidatoria complessiva dei consorzi di
bonifica, come accorpati dall’articolo 13, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e
la Pesca mediterranea, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato il
Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione
Siciliana che provvede all’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento degli
organi consortili.
4. L'Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea
vigila sull'esercizio delle funzioni del Commissario liquidatore e del Commissario
Straordinario del Consorzio di bonifica e di irrigazione onde assicurarne celerità,
uniformità e trasparenza.
5. Il Commissario liquidatore trasmette con cadenza trimestrale una relazione dettagliata sulla
attività svolta all'Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della
Pesca mediterranea nonché all'Assessorato regionale dell'Economia per i controlli contabili
di competenza.
6. Al Commissario liquidatore è attribuita la legale rappresentanza della liquidazione.
Art. 39
Commissario Liquidatore
1. Il Commissario Liquidatore provvede ad effettuare una attività di ricognizione alla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) rilevando la massa passiva dei Consorzi soppressi;
b) provvedendo, con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, ad aggiornare la
valutazione dei singoli immobili e acquisendo all’uopo apposita relazione di stima
effettuata dalla competente Agenzia del demanio;
c) provvedendo alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
d) effettuando una ricognizione di tutto il personale dipendente, predisponendo un elenco
dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua
decorrenza e l'eventuale termine se previsto, la qualifica ed il livello retributivo, il
trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale.
2. Ai fini delle rilevazione di cui al comma 1, lett. a), il Commissario liquidatore, entro trenta
giorni dalla nomina dà avviso ai creditori, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente
locale invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio
di sessanta giorni, la domanda, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la
sussistenza del credito verso l'ente, il relativo importo ed eventuali privilegi, per
l'inserimento nel piano di rilevazione, previa attestazione di conformità da parte del
Consorzio.
3. Il Commissario Liquidatore richiede al Consorzio che i responsabili dei servizi competenti
per materia attestino che la prestazione sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri
nell'ambito dell'espletamento delle funzioni e servizi di competenza del Consorzio. I
responsabili dei servizi attestano altresì che non sia avvenuto, nemmeno parzialmente, il
pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di entrata
in vigore della presente legge. I responsabili dei servizi provvederanno entro trenta giorni
dalla richiesta.
4. Con il medesimo avviso di cui al comma 2, il creditore può aderire al procedimento di
definizione concordata dell'esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai
crediti certi e liquidi, dei quali sarà verificata la regolarità amministrativa e contabile con le
modalità di cui al comma 3, secondo l'apposito modello pubblicato unitamente all'avviso
suddetto. I creditori interessati, presentando l'istanza di pagamento accettano
espressamente le seguenti condizioni:
a) espressa remissione di almeno il quaranta per cento del debito;
b) in relazione ai crediti oggetto della procedura concordata, rinuncia ad intraprendere
qualsiasi azione legale e ove già instaurato un procedimento giurisdizionale, rinuncia agli
atti del giudizio e contestuale compensazione delle spese.
5. A seguito della fase di cui al comma 1, il Commissario liquidatore procede entro i
successivi centottanta giorni:
a) a classificare e distinguere per classi le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di
banche, enti pubblici, privati fornitori, imprese appaltatrici, nonché quelle derivanti da
condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi, proponendo eventuali
componimenti bonari anche dei contenziosi in essere;
b) a proporre per ogni classe – e solo in via secondaria e residuale con riferimento al
singolo debitore di ogni classe – una composizione bonaria con stralcio del debito, in
misura superiore al 40%;
c) a redigere un programma di alienazione dei beni mobili ed immobili non strettamente
necessari all’esecuzione dell’attività istituzionale del nuovo Consorzio;
d) con riferimento alle controversie in essere alla data in vigore della presente legge, il
Commissario Liquidatore, previo parere vincolante dell’Ufficio speciale per la chiusura
delle liquidazioni, formula specifiche proposte transattive sulla base delle condizioni
minime di cui al precedente comma 4. Le proposte perdono efficacia ove non accettate
nel termine di trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a
transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie
di cui al comma 4, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di
rilevazione.
6. Sull'inserimento nel programma di risanamento economico e finanziario delle domande di
cui al comma 4 e delle posizioni debitorie di cui al comma 5 decide il Commissario
liquidatore con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del
piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla
documentazione prodotta dal terzo creditore certificata con le modalità di cui al comma 3.
7. Tutte le attività di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il Programma di risanamento
economico e finanziario da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale. Il
Programma ha efficacia solo dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale.
8. All’istituendo Consorzio di bonifica e di irrigazione transitano esclusivamente le attività
dei disciolti consorzi.
9. Il Commissario liquidatore è autorizzato alla liquidazione con oneri a carico della Regione
Siciliana secondo il seguente piano di erogazione di risorse:
10. Il Commissario liquidatore è autorizzato ad operazioni di cartolarizzazione nei modi di
legge ove più vantaggioso per la liquidazione. Il Commissario liquidatore versa in entrata
i crediti incassati dall’attivo della liquidazione.
11. Il Commissario liquidatore, per lo svolgimento della propria attività, nell’ambito delle
risorse finanziarie di cui al comma 9, è autorizzato a costituire una struttura
amministrativa di supporto. La struttura è costituita da un dirigente di ruolo
dell’amministrazione regionale e, previa manifestazione di interesse, sino ad un massimo
di cinque professionalità esterne, di cui due con competenze giuridico–amministrative,
due amministrative–contabili e una con competenze ingegneristiche, secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 40
Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica e irrigazione ed irrigazione della
Regione Siciliana
1. Il Commissario straordinario ha il compito di effettuare la gestione ordinaria dell’ente
durante la fase transitoria fino all’elezioni degli organi di amministrazione ordinaria, che
devono essere convocate non oltre 90 giorni dall’approvazione dello statuto.
2. Il Commissario Straordinario, entro 120 giorni dalla nomina, predispone lo Statuto e il
regolamento di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il Piano di Organizzazione
Variabile (POV), tenuto conto anche del raggiungimento dei limiti di età per il
collocamento in quiescenza del personale dipendente, e determina il numero dei
dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l’assolvimento delle funzioni istituzionali
del Consorzio, il cui costo a regime, definita la procedura di liquidazione secondo le
modalità di cui al precedente articolo 39, sia sostenibile dal gettito derivante dai contributi
consortili e regionali. Lo Statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento,
devono essere trasmessi all’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea per l’approvazione come previsto dall’articolo 4, comma 4.
3. Alla data di entrata della presente legge, il personale a tempo indeterminato e il personale a
tempo determinato dei consorzi soppressi, nel rispetto della disciplina speciale di settore,
transita nel nuovo Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana, con il
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio di ruolo maturata
all’atto del transito. Trovano applicazioni le disposizioni di cui all’articolo 30, della legge
regionale 25 maggio 1995, n. 45, all’articolo 110, della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17 e all’articolo 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.
4. Resta in ogni caso salvo il ricorso alle forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
5. Nelle more della definizione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il
Consorzio di bonifica e di irrigazione opera sulla base dei bilanci attuali dei consorzi
mandatari, degli atti di pianificazione e programmazione in atto ai preesistenti consorzi. I
piani, i ruoli e gli affidamenti dei preesistenti consorzi restano vigenti e continuano a
trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario al quale
compete, inoltre, l’adozione delle misure, degli atti di pianificazione, programmazione e
regolamentazione necessari per l’operatività del nuovo Consorzio nei termini temporali
previsti nella presente legge.
6. I Collegi dei revisori dei consorzi mandatari continuano ad esercitare le proprie funzioni
fino alla chiusura degli adempimenti di competenza e comunque fino alla nomina dei nuovi
organi del Consorzio.
Art. 41
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106; artt.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,34,35,36 e 37
della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45; l’articolo 13, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5; il decreto presidenziale n. 467 del 12 settembre 2017; il decreto
presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017.
Art. 42
Norma finale
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Siciliana.
Commenti
Posta un commento