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Ecco il DDL sui Consorzi di Bonifica siciliani (il re del copia/incolla)

Oggi pubblico (anche io in copia ed incolla, così mi adeguo) il testo del DDL sui Consorzi di Bonifica siciliani, quel DDL il "re del copia/incolla", così anche tutti i lettori del blog possono sapere cosa c'è scritto, oppure possono esercitarsi nel copiare un pezzetto di testo e scoprirne la "provenienza".










SCHEMA di 
DISEGNO DI LEGGE 
Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana 

                                       CAPO I – Oggetto e finalità 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

1.  La Regione Siciliana con la presente legge disciplina, in osservanza dei principi comunitari 
e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, l'esercizio delle funzioni in 
materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela 
del  paesaggio  rurale,  alla  provvista  e  alla  razionale  utilizzazione  delle  acque  a  uso 
prevalente  irriguo,  alla  tutela  e  valorizzazione  delle  attività  agricole,  nonché  alla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico. 
2.  L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si esplica in forma coerente e integrata con le 
attività  per  la  difesa  del  suolo  e  la  gestione  sostenibile  del  territorio,  nel  rispetto 
dell’equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti 
nella Regione. 
3.  L’attività  di  bonifica  e  di  irrigazione  si  informa  altresì  al  principio  comunitario  di 
precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'articolo 
300  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  "Norme  in  materia  ambientale"  ed  è 
diretta anche alla  correzione degli  effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei 
processi  economici,  salvaguardando  le  aspettative  e  i  diritti  delle  generazioni  future  a 
fruire di un patrimonio ambientale integro. 
4.  La presente legge definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione e riordina gli 
enti  gestori  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dal  protocollo  di  intesa  Stato  –  Regioni  in 
attuazione  dell’articolo  27  del  decreto  legge  31  dicembre  2007  n.  248,  convertito  con 
modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008 n. 31. 

Art. 2 
Attività ed interventi di bonifica e di irrigazione 

1.  Ai  fini  dell’articolo  1,  costituisce  attività  di  bonifica  e  di  irrigazione  il  complesso  degli 
interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza ambientale, territoriale ed alimentare. 
2.  Nell’ambito  dell’attività  di  cui  al  comma  1,  costituiscono  interventi  di  bonifica  e  di 
irrigazione: 
a)  la  sistemazione  e  l’adeguamento  della  rete  scolante,  delle  opere  di  raccolta,  di 
approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo; 
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua, comprese le opere idrauliche 
sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; 
c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento dei versanti e recupero delle zone 
franose; 
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; 
e)  gli  impianti  per  l’utilizzazione  dei  reflui  urbani  depurati  ed  affinati  ai  fini  irrigui 
secondo quanto disposto dall’art. 166 del Decreto legislativo n. 152/2006; 
f) gli acquedotti rurali; 
g) le azioni ed interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue; 
h) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica e 
di irrigazione; 
i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle 
precedenti lettere; 
j)  le  opere  di  completamento,  adeguamento  funzionale  e  normativo,  ammodernamento 
degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l’estendimento dell’irrigazione con opere 
di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue; 
k) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di 
bacino; 
l)  gli  interventi  di  ottimizzazione  della  gestione  irrigua  finalizzati  al  contenimento  delle 
perdite e degli sprechi mediante sistemi di telecontrollo sulle vasche di accumulo e sulle 
condotte adduttrici; 
m) gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui (dighe, opere di presa, 
adduttori, vasche di accumulo e reti) e di completamento della riconversione in rete tubate 
delle reti irrigue a pelo libero; 
n) gli interventi di ammodernamento degli impianti e delle centrali di sollevamento, anche 
mediante l’integrazione di schemi irrigui al fine di cogliere le potenzialità idroelettriche, 
finalizzati all’aumento della sostenibilità economica e ambientale del loro esercizio; 
o) gli interventi di riefficientamento di opere di sbarramento finalizzati al raggiungimento 
dei massimi livelli di invaso; 
p) gli interventi di completamento degli schemi idrici, comprese le opere di sbarramento e 
di interconnessione di invasi, già in esercizio o in fase di realizzazione; 
q) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere. 
r)  le  opere  finalizzate  alla  manutenzione  e  al  ripristino  delle  opere  di  cui  al  presente 
articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali nonché le opere 
di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in 
materia di avversità atmosferiche e calamità naturali; 
3. Costituiscono inoltre interventi di bonifica e di irrigazione: 
a) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati 
da fenomeni idrogeologici; 
b) le opere di rinsaldamento e il recupero delle zone franose; 
c) le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni. 
4. Le opere realizzate appartengono al demanio della Regione e vengono concesse in uso al 
Consorzio;  sono  fatte  salve  le  opere  di  interesse  particolare  rispetto  alle  quali  sussiste 
l’obbligo  di  esecuzione  e  manutenzione  a  carico  dei  singoli  consorziati  proprietari  dei 
fondi cui le opere si riferiscono. 

Art. 3 
Comprensori di bonifica e di irrigazione 

1. Al fine garantire l’unitarietà e l’omogeneità idrografica e idraulica del territorio, sia per la 
difesa  del  suolo  sia  per  la  gestione  delle  acque,  ed  in  coerenza  con  la  costituzione  del 
“Distretto idrografico della Sicilia” disposta dall’articolo 64, comma 1, lett. g) del D.lgs. 
n. 152/2006, l’intero territorio della Sicilia è classificato in un unico Consorzio di bonifica 
e di irrigazione ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati Comprensori di bonifica e 
di irrigazione. 
2. Il territorio regionale è suddiviso in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, che 
sostituiscono  gli  undici  comprensori  di  bonifica  e  di  irrigazione  di  cui  all’articolo  13, 
commi  1  e  2,  della  legge  regionale  n.  5/2014,  ed  i  cui  confini  coincidono  con  quelli 
provinciali così come di seguito indicati: 
a) comprensorio n. 1: Palermo – Trapani; 
b) comprensorio n. 2: Agrigento – Caltanissetta – Gela; 
c) comprensorio n. 3: Caltagirone – Catania – Enna – Messina; 
d) comprensorio n. 4: Siracusa – Ragusa. 
3.  Le  eventuali  modifiche  alla  delimitazioni  dei  Comprensori  di  cui  al  comma  2  sono 
approvate con delibera della Giunta regionale. 

Art. 4 
Consorzio di bonifica e di irrigazione  
1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1  è  istituito  il  Consorzio  di  bonifica  e  di 
irrigazione  della  Regione  Siciliana,  ente  di  diritto  pubblico  economico  a  carattere 
associativo,  la  cui  azione  è  informata  ai  principi  di  efficienza,  efficacia,  economicità, 
trasparenza  e  sussidiarietà,  secondo  le  disposizioni  della  presente  legge,  della  disciplina 
speciale di settore e dello Statuto. 
2. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione gestisce i quattro comprensori di cui all'articolo 3, 
comma 2. 
3. Il Consorzio è articolato in 4 Distretti Territoriali di bonifica e di irrigazione coerenti con i 
Comprensori. 
4.  Entro  centottanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del 
Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta 
dell’Assessore  regionale  per  l’agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea,  è 
approvato lo Statuto e il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consorzio di 
bonifica e di irrigazione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’intesa Stato-Regioni di cui 
all’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

Art. 5 
Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione  
1.  Le  opere  pubbliche  di  bonifica  e  di  irrigazione,  le  opere  idrauliche,  le  opere  relative  ai 
corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni, che fanno 
parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l’esecuzione, la 
gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria al Consorzio di bonifica e di irrigazione. 
2.  Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e 
previa  ricognizione  ad  opera  delle  strutture  regionali  e  delle  strutture  del  Consorzio,  è 
compilato l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e irrigazione e delle opere di 
cui al  comma 1,  con la  descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza  e 
conservazione. 
3.  L’elenco  è  approvato  dalla  Giunta  regionale  e  costituisce  dichiarazione  di  compimento 
della  rete  e  delle  opere  indicate  nello  stato  descritto  o  di  ultimazione  della  bonifica  e 
irrigazione  e  consegna  al  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  agli  effetti  della 
manutenzione. 
4.  Dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l’approvazione  del  collaudo  delle  opere 
pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, 
costituisce  dichiarazione  di  compimento  o  ultimazione  della  bonifica  e  irrigazione  e 
comporta  la  consegna  al  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  agli  effetti  della 
manutenzione ordinaria, con inclusione nell’elenco di cui al comma 2, fermo restando il 
rispetto della normativa in materia di lavori pubblici. 


CAPO II – Organizzazione del Consorzio 

Art. 6 
Organi del Consorzio di bonifica e di irrigazione 

1.  Sono Organi del Consorzio: 
a) l'Assemblea Consortile; 
b) l'Assemblea Comprensoriale; 
c) il Consiglio di Amministrazione; 
d) il Presidente; 
c) il Collegio dei revisori. 
2.  Gli organi consortili durano in carica quattro anni e, alla scadenza del termine, rimangono 
in carica per la gestione del consorzio fino all’insediamento dei rispettivi nuovi organi. 
3.  Lo  Statuto  definisce  la  composizione  degli  organi  consortili,  le  funzioni  e  le  relative 
procedure elettorali. 

Art. 7 
L’Assemblea Consortile 
1. L’Assemblea Consortile è composta in quota maggioritaria dai membri eletti nelle singole 
Assemblee  Comprensoriali  dei  diversi  Distretti  ed  in  quota  minoritaria  da  membri  in 
rappresentanza della Regione, della Città Metropolitana, dei  Liberi Consorzi comunali e 
dei Comuni. 
2. All’Assemblea  Consortile  sono  riconosciute  funzioni  propositive  e  di  consultazione 
rispetto: 
a) allo statuto; 
b) al piano delle attività di bonifica e di irrigazione; 
c)  ai  regolamenti,  ivi  compreso  quello  concernente  l'organizzazione  degli  uffici  e  del 
personale e l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale; 
d)  all’ammontare  e  alla  distribuzione  delle  spese  per  la  fruizione  degli  impianti  e  delle 
opere pubbliche consortili di cui all’articolo 24. 
3.  All’Assemblea è inoltre riconosciuto un potere di vigilanza sull’attività svolta dagli altri 
organi consortili, ed in particolare sull’attuazione del piano delle attività di bonifica e di 
irrigazione. 
4.  L’Assemblea può essere sciolta, ai sensi del successivo articolo 22, in caso di ripetute e 
gravi violazioni di legge e/o dello Statuto. 

Art. 8 
L'Assemblea Comprensoriale 
1. In  ogni  Comprensorio  di  bonifica  e  di  irrigazione  è  costituita  un’Assemblea 
Comprensoriale. 
2. Fanno  parte  dell'Assemblea  Comprensoriale  tutti  i  consorziati  iscritti  nel  catasto  del 
Consorzio,  che  godano  dei  diritti  civili  e  che  sono  in  regola  con  i  contributi  ai  sensi 
dell’articolo 9.  
3. Ogni singola Assemblea Comprensoriale elegge i propri rappresentanti che comporranno 
l’Assemblea  Consortile  e  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  cui  al 
successivo articolo 10. 

Art. 9 
Elettorato attivo e passivo 
1.  I  proprietari  degli  immobili,  iscritti  nel  catasto  consortile  obbligati  al  pagamento  dei 
contributi consortili, hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito della fascia di 
rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico 
contributivo. 
2.  La qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari 
nel perimetro di contribuenza e appartiene al Comprensorio di bonifica e di irrigazione nel 
cui perimetro ricade la proprietà. 
3.  In  caso  di  comproprietà  degli  immobili,  l’elettorato  attivo  e  passivo,  è  attribuito  solo  al 
primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità 
di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle 
forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari. 
4.  Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi 
legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e 
nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. 
5.  Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli 
immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare 
il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo 
e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli 
oneri contributivi. 
6.  Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato, lo Statuto definisce le fasce di rappresentanza 
dei consorziati aventi diritto al voto, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione 
della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia. 
7.  Il  Consorzio  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  antecedenti  la  data  fissata  per  le 
elezioni  invia  ad  ogni  avente  diritto  al  voto  una  comunicazione  contenente  la  data  di 
svolgimento  delle  stesse  con  l’indicazione  del  seggio  dove  si  tengono  le  operazioni 
elettorali ed ogni altra informazione utile all’esercizio del diritto di voto. 
8.  Il Consorzio entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, 
deve provvedere a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni 
consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi 
dove si tengono le operazioni elettorali. 

Art. 10 
Consiglio di Amministrazione 
1. Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  composto  da  cinque  membri  eletti  dall’Assemblea 
Consortile  di  cui  quattro  scelti  tra  i  componenti  eletti  dalle  Assemblee  comprensoriali, 
assicurando la rappresentanza dei quattro comprensori di bonifica e di irrigazione. 
2.  Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge, tra i suoi membri, il Presidente 
e il Vicepresidente. 
3. Spettano  al  Consiglio  di  Amministrazione  tutte  le  funzioni  non  espressamente  attribuite 
dalla presente legge ad altri organi. In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta: 
a) i regolamenti di organizzazione e funzionamento del Consorzio; 
b)  i  regolamenti  di  amministrazione,  ivi  compreso  quello  concernente  l'organizzazione 
degli uffici e del personale, l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale; 
c) il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) e sue variazioni nonché i provvedimenti 
applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; 
d) il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto generale; 
e) il piano di classifica e il perimetro di contribuzione; 
f) il piano di riparto dei contributi consortili; 
f)  gli  acquisti  e  le  alienazioni  di  beni  mobili,  sulle  locazioni  e  conduzioni  dei  beni 
immobili; 
g) l'eventuale assunzione di prestiti e mutui; 
h) gli appalti di opere e di forniture di beni e servizi; 
i)  le  deliberazioni  per  agire  o  resistere  in  giudizio  davanti  all’autorità  giudiziaria  e  a 
qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni. 
4. Il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato con decreto 
del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 11 maggio 1993, 
n. 15 e s.m.i. 

Art. 11 
Presidente 
1. Il  Presidente  ha  la  legale  rappresentanza  dell'Ente,  presiede  il  Consiglio  di 
Amministrazione,  dà  esecuzione  alle  deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione, 
esercita le funzioni previste dallo statuto. 
2. Il compenso del Presidente e del Vicepresidente è determinato con decreto del Presidente 
della Regione, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i. 

Art. 12 
Collegio dei revisori  
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato 
con decreto del Presidente della Regione.  
2. Il Presidente del Collegio è designato dal Presidente della Regione, tra gli iscritti all'albo 
nazionale  dei  revisori  ufficiali  dei  conti  ovvero  all'albo  regionale  dei  revisori;  gli  altri 
membri  sono  designati,  uno  effettivo  ed  uno  supplente,  dall'Assessore  Regionale  per 
l'Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea ed uno effettivo ed uno supplente 
dall'Assessore Regionale per l'Economia. 
3. Il  Collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo  amministrativo-contabile  sulla  gestione  del 
Consorzio  e  si  riunisce  almeno  ogni  tre  mesi,  partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio  di 
Amministrazione. 
4. I  revisori  non  possono  aver  parte  in  imprese  che  forniscano  beni  o  servizi  al  medesimo 
Consorzio.  
5. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, le seguenti funzioni: 
a)  vigila  sulla  gestione  del  Consorzio  con  riferimento  all’attuazione  dei  principi  di 
efficienza, economicità e perseguimento dell’interesse pubblico; 
b) presenta al Presidente del Consiglio di Amministrazione il parere obbligatorio in ordine 
al bilancio preventivo, alle variazioni e al rendiconto generale; 
c) relaziona annualmente l’Assessore Regionale per l’Economia sull'attività svolta. 

Art. 13 
Direttore Generale 
1. Il Direttore Generale, che rappresenta l’organismo amministrativo di vertice del Consorzio, 
svolge le seguenti funzioni: 
a)  coadiuva  l’attività  del  Consiglio  di  Amministrazione;  cura  l’attuazione  degli  atti  di 
indirizzo e delle deliberazioni del Consiglio; 
b) sovraintende alla struttura tecnico amministrativa del Consorzio; 
c)  effettua  il  controllo  di  gestione,  secondo  modalità  e  criteri  stabiliti  con  decreto 
dell’Assessorato  regionale  dell’agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca 
mediterranea,  finalizzato  a  garantire  economicità  ed  efficienza,  monitoraggio  dei  costi, 
raggiungimento dei risultati programmati e pareggio di bilancio. 
2.  Il  Direttore  Generale  del  Consorzio  può  essere  scelto  anche  tra  soggetti  esterni  ed  è 
incaricato  dal  Presidente  del  Consorzio,  sentito  il  Consiglio  di Amministrazione,  previo 
avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse,  sulla  base  delle  disposizioni  di  legge  in 
materia di accesso alla dirigenza. 
3.  Al  Direttore  Generale  spetta  il  trattamento  economico  previsto  dal  contratto  collettivo 
nazionale di lavoro del settore.  

Art. 14 
Direttori Distrettuali 
1. Il Presidente del Consorzio, su proposta del Direttore Generale e previa deliberazione del 
Consiglio  di  Amministrazione,  nomina  i  Direttori  Distrettuali  responsabili  dei  Distretti 
Territoriali di bonifica e di irrigazione. I Direttori sono scelti tra coloro che abbiano già un 
rapporto di dipendenza con l’ente e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea; 
b) abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni in enti o aziende pubbliche o 
private, o che abbiano  maturato un’esperienza professionale almeno triennale nel settore 
della  bonifica  e  irrigazione  e  della  difesa  del  suolo,  nella  tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente;  
2.  Al Direttore Distrettuale spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo 
di appartenenza. 
3.  Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può individuare un Vice Direttore 
Generale scelto tra i quattro Direttori Distrettuali. 

Art. 15 
Statuto 
1. Lo  Statuto  detta  le  disposizioni  per  il  funzionamento,  l’organizzazione  e  la  gestione  del 
Consorzio di bonifica e di irrigazione, in conformità con le previsioni della presente legge. 
2. Lo Statuto definisce, tra l'altro: 
a)  la  composizione  degli  organi  consortili,  le  disposizioni  per  l'elezione  e  le  relative 
procedure elettorali, anche telematiche, e le modalità del relativo esercizio; 
b) i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca degli organi del Consorzio; 
c)  le  fasce  di  rappresentanza  e  le  modalità  di  esercizio  del  diritto  di  voto  in  seno  alle 
Assemblee; 
d) i principi fondamentali, i criteri e le competenze della macro struttura organizzativa. 
3. Lo  Statuto  è  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  e  nel  sito  web 
istituzionale del Consorzio. 

Art. 16 
Regolamento di Organizzazione e funzionamento 
1. Il  Regolamento  definisce  l’organizzazione  amministrativa,  tecnico  ed  operativa  del 
Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana. 
2. Il Regolamento di Organizzazione, in particolare, definisce: 
a)  l'organizzazione  e  le  sedi  amministrative  dei  Distretti  Territoriali  di  bonifica  e  di 
irrigazione; 
b) le competenze e l’articolazione della struttura organizzativa; 
c) il Piano di Organizzazione Variabile generale e quello di ogni singolo distretto; 
d) le disposizioni in materia di personale. 
3. Il  Regolamento  di  Organizzazione  è  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana e nel sito web istituzionale del Consorzio. 

Art. 17 
Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di bonifica e di irrigazione, bilancio e 
controllo di gestione 
1.  Al Consorzio di bonifica e irrigazione ed irrigazione della Regione Siciliana si applica il 
Regolamento  concernente  l’amministrazione  e  la  contabilità  degli  enti  pubblici  di  cui 
all’art.18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, 19 nel testo coordinato del 
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97 con le modifiche apportate dal decreto 
del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n.729. 
2.  Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di 
riferimento  ed  il  rendiconto  generale  entro  il  30  aprile  dell’anno  successivo  a  quello  di 
riferimento. 
3.  Il Consorzio di bonifica e di irrigazione provvede al controllo di gestione quale processo 
interno  diretto  a  garantire  la  realizzazione  degli  obiettivi  programmati  attraverso  una 
verifica  continua  dello  stato  di  avanzamento  dei  programmi  e  progetti  approvati  dagli 
organi del Consorzio e la  gestione  corretta, efficace ed  efficiente delle risorse nonché il 
monitoraggio dei costi dell’attività consortile. 
4.  Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale del Consorzio, nell'ambito delle 
rispettive competenze, secondo le modalità definite dallo Statuto, provvedono al controllo 
interno  di  gestione  eventualmente  anche  attraverso  un  soggetto  esterno  adeguatamente 
qualificato. 

Art. 18 
Bilancio ambientale 
1.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile  e  valorizzare  la  valenza  ambientale  delle 
attività  di  bonifica  e  di  irrigazione,  il  Consorzio  provvede  alla  redazione  del  bilancio 
ambientale con periodicità annuale. 
2.  Il  bilancio  ambientale  è  lo  strumento,  da  affiancare  ai  documenti  economico  finanziari 
consortili,  con  funzione  conoscitiva  e  di  supporto  alle  decisioni  per  rilevare,  gestire  e 
comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del Consorzio. 
3.  Ai fini di cui al comma 1, il Consorzio assicura attività di formazione e aggiornamento del 
proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli 
interventi consortili. 

Art. 19 
Disciplina per i contratti pubblici 
1.  Al  Consorzio  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  contratti  pubblici  di  appalti, 
forniture e servizi e s.m.i. 
2.  L’esternalizzazione  dell’attività  di  manutenzione,  di  gestione  del  servizio  nonché  di 
realizzazione dei lavori resta ad ogni modo subordinata ad una previa valutazione da parte 
del  Consiglio  di  Amministrazione  circa  l’impossibilità  di  effettuare  la  medesima  attività 
attraverso la propria struttura. 

Art. 20 
Trasparenza 
1.  Il  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  deve  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicità  e 
trasparenza  dettati  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  ai  sensi  dell’art.  24  bis  del  D.L. 
90/2012, convertito in L. 114/2014. e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Art. 21 
Vigilanza e controlli 
1.  Le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sul  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  sono 
esercitate dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 
mediterranea e, per i profili di natura contabile, dall'Assessorato regionale dell'Economia. 
Sono  sottoposte  al  parere  vincolante  della  Giunta  regionale  di  Governo,  secondo  le 
modalità  di  cui  all’art.  4  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28,  le  deliberazioni  del 
Consorzio relative a: 
- Statuto;  
- Regolamento di Organizzazione e funzionamento; 
- Stato giuridico ed economico del personale. 
2.  Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  rurale  e  della  Pesca  mediterranea  le  deliberazioni  del 
Consorzio relative a: 
- regolamenti; 
- bilanci preventivi, variazioni di bilancio, rendiconti; 
- assunzione di mutui; 
- trasferimento di beni immobili; 
- partecipazione ad Enti, società, associazioni. 
3.  Le  deliberazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  devono  essere  trasmesse  all’Assessorato 
regionale  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  rurale  e  della  Pesca  mediterranea  entro  dieci 
giorni dalla loro adozione. 
4.  L’esercizio del potere di controllo sulle predette deliberazioni deve essere esercitato entro 
60  giorni  dalla  ricezione  ovvero  dall’acquisizione  di  pareri  o  integrazioni;  trascorso  tale 
termine le predette deliberazioni diventano esecutive. 
5.  L’Assessore  regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 
può chiedere al Consorzio documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni 
volte ad accertare il regolare esercizio dell’attività svolta.  
6.  L’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea, per le 
ipotesi  di  inadempimento  a  disposizioni  previste  dalla  presente  legge  o  dallo  Statuto,  è 
titolare di poteri sostitutivi. 

Art. 22 
Scioglimento Organi Amministrazione Ordinaria 
1.  Il  Presidente  della  Regione  Siciliana,  su  proposta  dell’Assessore  regionale 
dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  Territoriale  e  della  Pesca  Mediterranea,  condivisa  dalla 
Giunta regionale di Governo, dispone con proprio decreto lo scioglimento degli Organi di 
amministrazione  del  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione,  qualora  nella  gestione  dello 
stesso  vengano  accertate  gravi  violazioni  di  leggi  e  dei  regolamenti  e  dello  Statuto 
consortile,  per  gravi  irregolarità  amministrative  o  contabili  che  compromettano  il 
conseguimento delle finalità istituzionali, nonché per dimissioni di metà dei componenti. 
2.  Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, 
incaricato dell’amministrazione dell’ente.  
3.  Il  Commissario  straordinario  rimane  in  carica  fino  all’insediamento  dei  nuovi  organi 
consortili. 


CAPO III – Contribuenza consortile 

Art. 23 
Catasto di bonifica e irrigazione, Piano di classifica e perimetro di contribuenza 
1.  Gli immobili siti nell’ambito dei comprensori di bonifica e di irrigazione sono iscritti, ai 
fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 24 della presente legge, 
nel Catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso il Consorzio. Nel catasto consortile 
sono  iscritti  tutti  gli  immobili  con  l'individuazione,  per  ciascun  immobile,  del  diritto  di 
proprietà nonché l’eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d’affitto e 
di  locazione.  Il  Consorzio  rilascia  la  certificazione  ai  titolari  degli  immobili  relativa 
all’iscrizione.  L’iscrizione  ha  funzione  di  certificazione  e  di  pubblicità  notizia,  oltre  gli 
effetti previsti dalle leggi regionali. 
2.  In sede di prima applicazione, il Consorzio predispone il piano di classifica degli immobili 
ricadenti nel comprensorio consortile che costituisce il Catasto di bonifica e di irrigazione. 
Entro  un  anno  dalla  istituzione  del  Catasto,  il  Consorzio  provvede  alla  strutturazione 
digitale del servizio sia per l’aggiornamento che per la fornitura di servizi. 
3.  Il  Consorzio  può  sottoscrivere  apposite  convenzioni  con  l’Agenzia  del  territorio  per 
l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell’aggiornamento del 
catasto consortile e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di 
cui  all’articolo  8.  L’aggiornamento  è  effettuato  altresì  attraverso  l'accesso  telematico  al 
SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale – nonché ai registri delle conservatorie ai 
sensi  dell’articolo  31  della  legge  13  maggio  1999  n.  133  ed  alle  altre  Pubbliche 
Amministrazioni che detengono banche dati utili all'aggiornamento del catasto. 
4.  Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e di 
irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi 
indici  di  contribuenza  e  definisce,  con  cartografia  allegata,  il  perimetro  di  contribuenza, 
con  l’individuazione  degli  immobili  soggetti  al  pagamento  dei  contributi  consortili  in 
ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica e di irrigazione. 
5.  Costituiscono beneficio delle opere pubbliche della bonifica e di irrigazione: 
a)  il  beneficio  di  presidio  idrogeologico  dei  territori,  il  vantaggio  tratto  dagli  immobili 
situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di 
bonifica  e  irrigazione  suscettibili  di  difendere  il  territorio  dai  fenomeni  di  dissesto 
idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore; 
b)  il  beneficio  di  difesa  idraulica  di  bonifica  e  irrigazione,  il  vantaggio  tratto  dagli 
immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli 
interventi  di  bonifica  e  irrigazione,  che  li  preservano  da  allagamenti  e  ristagni  di  acque 
comunque  generati.  Sono  compresi  gli  allagamenti  di  supero  dei  sistemi  di  fognatura 
pubblica  che,  in  caso  di  piogge  intense  rispetto  all’andamento  meteorologico  normale, 
vengono immessi nella rete di bonifica e irrigazione per mezzo di sfioratori o scolmatori di 
piena; 
c) il beneficio di disponibilità irrigua, il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di 
bonifica  e  di  irrigazione  e  a  opere  di  accumulo,  derivazione,  adduzione,  circolazione  e 
distribuzione  di  acque  irrigue.  Costituisce  inoltre  beneficio  il  vantaggio  tratto  dagli 
immobili compresi in comprensori serviti da acquedotti rurali; 
6.  I  benefici  della  bonifica  e  dell'irrigazione  possono  riguardare  un  solo  immobile  o  una 
pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore. 
7.  La delibera consortile di approvazione e aggiornamento del Piano di classifica e il relativo 
perimetro  di  contribuenza  è  pubblicato,  per  quindici  giorni  nell’albo  e  nel  sito  web 
istituzionale del Consorzio, nonché negli albi dei comuni che tutto o in parte ricadono nel 
Comprensorio  di  bonifica  e  di  irrigazione  e  presso  le  sedi  provinciali  delle  OO.PP.AA. 
Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e 
con  le  relative  controdeduzioni  del  Consorzio  sono  trasmessi  all’Assessorato  regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, che, dopo l’istruttoria, 
predispone il provvedimento di approvazione. Dell’avvenuta pubblicazione nell'Albo del 
Consorzio  è  data  notizia  mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana. 
8.  Il  Piano  di  classifica,  dopo  l’approvazione  da  parte  della  Giunta  regionale  è  pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
9.  Nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  Piano  di  classifica  e  il  relativo  perimetro  di 
contribuenza,  l'emissione  dei  ruoli  per  il  pagamento  dei  contributi  consortili  relativi 
all'anno 2019 è  effettuata sulla base dei piani di  classifica vigenti  alla data di entrata in 
vigore delle presente legge. 

Art. 24 
Piano di riparto dei contributi consortili 
1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 23, che 
traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dal Consorzio, 
sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica e di irrigazione relativi alle spese per 
la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e 
per  il  funzionamento  del  Consorzio,  detratte  le  somme  derivanti  dai  proventi  delle 
concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate 
dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito. Il 
contributo  imposto  dal  Consorzio  costituisce  onere  reale  sull’immobile  ed  ha  natura 
tributaria. 
2. Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 
risultanti  dal  bilancio  preventivo,  approva  il  piano  annuale  di  riparto  delle  spese  tra  i 
proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di 
cui all’articolo 23 della presente legge. 
3. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i 
conguagli  che  si  rendessero  necessari  a  seguito  delle  modifiche  introdotte  dalla  Giunta 
regionale. Il Consorzio, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, deve 
individuare il bene a cui il contributo si riferisce. 
4. Il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. L’attività di 
riscossione può essere affidata anche a soggetti esterni al Consorzio, delegando i privilegi 
di cui sopra, a cui devono essere posti precisi obiettivi sulle percentuali di esazioni. 
5. L’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti 
dell’anno  precedente  e  all’avvenuta  regolarizzazione  di  eventuali  morosità  pregresse.  Il 
Consorzio di bonifica e di irrigazione è responsabile della verifica della regolarità. Ai fini 
della  regolarizzazione  di  eventuali  morosità  pregresse  devono  essere  corrisposti 
interamente i canoni dell’ultimo biennio. L’ulteriore debito residuo può essere rateizzato 
fino ad un massimo di 5 rate annuali.  
6.  Il  Consorzio  e  i  comuni  possono  operare,  ai  sensi  dell’articolo  16,  comma  3  del  regio 
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati 
in  materia  di  beni  immobiliari  e  per  l’esercizio  congiunto  del  servizio  di  riscossione 
bonaria dell’imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili. 

Art. 25 
Scarichi nella rete irrigua e di bonifica e irrigazione 
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 
del  2006  e  successive  modificazioni,  gli  scarichi  nella  rete  irrigua  o  di  bonifica  e  di 
irrigazione,  ivi  compresi  gli  eventuali  sfioratori  fognari  di  piena,  comportano  in  capo  al 
soggetto che li effettua, anche se non associato al Consorzio, l’obbligo di contribuire alle 
spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche 
dello  scarico  stesso,  dei  quantitativi  sversanti  nonché  delle  caratteristiche  del  corpo 
ricettore. 
2.  Gli  immobili  urbani  serviti  da  pubblica  fognatura  non  sono  assoggettati  al  contributo  di 
bonifica e di irrigazione per lo scolo delle relative acque. 
3.  Il  contributo  di  bonifica  e  di  irrigazione  per  lo  scolo  delle  acque  che  trovano  recapito 
esclusivamente  nel  sistema  scolante  di  bonifica e  di  irrigazione  attraverso  le  opere  e  gli 
impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi. 
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica e di 
irrigazione completa il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica e di 
irrigazione,  determinando  il  contributo  dovuto  dagli  utilizzatori;  gli  importi  introitati 
costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 24. 
5.  Gli  enti  che  provvedono  al  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  allo  scarico  sono  tenuti  a 
comunicare  al  Distretto  del  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  territorialmente 
competente i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione nonché le caratteristiche 
qualitative  e  quantitative  e  l’ubicazione  degli  scarichi,  distinguendo  quelli  sversanti 
direttamente nella rete irrigua e di bonifica e di irrigazione da quelli sversanti in altre reti 
che recapitano nella stessa. 
6.  Lo  scarico  di  acque  reflue  nella  rete  irrigua  e  di  bonifica  e  di  irrigazione,  compresi  gli 
sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica e di 
irrigazione ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, 
lettera  c),  del  regio  decreto  n.  368  del  1904.  Lo  scarico  di  acque  reflue  in  assenza  di 
formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in 
materia di bonifica e irrigazione e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti 
del regio decreto n. 368 del 1904. 
7.  Qualora  per  effetto  del  cumulo  degli  scarichi  concessi  nelle  acque  di  bonifica  e  di 
irrigazione  ne  derivi  il  mancato  rispetto  degli  obiettivi  di  qualità  fissati  per  dette  acque 
ovvero  la  non  utilizzabilità  delle  acque  a  scopi  irrigui,  il  Consorzio  di  bonifica  e  di  
irrigazione, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione 
irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi 
agli enti competenti al loro rilascio. 


CAPO IV - Funzioni e attività del Consorzio di bonifica e di irrigazione 

Art. 26 
Compiti e funzioni del Consorzio di bonifica e di irrigazione  
1. Al Consorzio di bonifica e di irrigazione competono le seguenti funzioni istituzionali: 
a) predisposizione del piano generale di bonifica e di irrigazione e tutela del territorio di 
cui al successivo articolo 27; 
b)  progettazione,  realizzazione,  manutenzione  ordinaria,  gestione  e  vigilanza  di  tutte  le 
opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indicate al precedente art. 2 nonché l’attività di 
esercizio della distribuzione irrigua alle aziende agricole consortili; 
c)  utilizzazione  delle  acque  defluenti  nei  canali  consortili  per  usi  che  comportino  la 
restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la 
produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi 
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  parte  terza,  sezione  III,  titolo  IV  e  successive 
modificazioni. 
2. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione svolge, inoltre, le seguenti funzioni: 
a) promuove e realizza gli interventi mirati alla tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e 
al risanamento dei relativi corpi idrici. A tal fine, il Consorzio di bonifica e di irrigazione 
collabora con le Autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia 
di qualità delle acque, anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni 
da  sottoporre  ad  analisi  da  parte  dell’ARPA.  Il  Consorzio,  in  attuazione  della  Direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, recepita in Italia 
attraverso  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.152  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  svolge  le  attività,  per  quanto  riguarda  l’irrigazione  collettiva,  relative  alla 
quantificazione, al monitoraggio dei volumi irrigui e alla trasmissione dei dati al SIGRIAN 
(Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura); 
b)  partecipa  all’esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di  difesa  del  suolo,  come 
previsto  dall’articolo  62,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  A  tal  fine,  il 
Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione,  mediante  appositi  accordi  di  programma  e 
convenzioni con enti locali ed altri soggetti pubblici interessati, realizza gli interventi di 
riqualificazione e di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione ed 
idrauliche  finalizzati  alla  prevenzione  del  rischio  di  dissesto  idrogeologico  e  del  rischio 
desertificazione; 
c) assume il ruolo di presidio territoriale negli interventi finalizzati a prevenire l’insorgere 
di  emergenze  idrauliche  e  idrogeologiche  e  diretti  al  contenimento  del  rischio 
idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile. A tal fine il 
Consorzio  predispone  uno  specifico  piano  di  prevenzione  dell'emergenze  idrauliche  ed 
idrogeologiche  relativo  ad  ognuno  dei  quattro  Comprensori,  sottoposto  a  variazione 
annuale, da trasmettere al Dipartimento di Protezione Civile entro il 30 novembre di ogni 
anno; 
d) realizza corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale e redige piani di gestione 
della  rete  ecologica  dei  siti  di  interesse  comunitario  “Natura  2000”,  adeguando  ai 
medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere 
idrauliche  di  competenza.  Il  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  può  esercitare  la 
funzione  di  coordinamento  dei  propri  consorziati  per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di 
iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi 
delle  acque  defluenti  nella  rete  di  bonifica  e  irrigazione  nonché  di  interventi  di 
miglioramento  o  riordino  fondiario,  ivi  compresi  quelli  riguardanti  aree  sdemanializzate 
insistenti negli alvei abbandonati; 
e) svolge attività in regime di convenzione, ai sensi del successivo articolo 28, finalizzate 
al riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue e di quelle meteoriche. 
3. Il Consorzio può ancora: 
a) formulare, anche ai fini dell’inserimento nel Piano generale di bonifica e di irrigazione e 
tutela  del  territorio  rurale  e  dei  Piani  comprensoriali  di  cui  al  successivo  articolo  28, 
proposte  concernenti  l’imposizione  di  prescrizioni  e  vincoli  finalizzati  alla  tutela  e  alla 
conservazione del territorio; 
b) formulare proposte in vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale; 
c)  concorrere,  nell’esercizio  di  funzioni  di  controllo  e  vigilanza,  al  rispetto  delle 
prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle Amministrazioni pubbliche di competenza; 
d) esprimere pareri sulle domande di concessione e derivazione di acque pubbliche aventi 
rilevanza per il comprensorio; 
e)  attivare  convenzioni  con  altri  enti  finalizzate  alla  esecuzione  della  manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria di opere insistenti nel territorio comprensoriale. 
4.  Gli  eventuali  interventi  di  forestazione  a  salvaguardia  delle  opere  di  bonifica  e  di 
irrigazione sono attuati di concerto con l’Amministrazione Regionale competente. 
5. Al Consorzio di bonifica e di irrigazione è inoltre assegnata: 
a)  l’attività  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  reti  stradali  rurali  ed 
interpoderali,  della  rete  di  elettrificazione  rurale  e  di  quella  degli  acquedotti  rurali, 
esclusivamente di natura pubblica, insistenti all’interno dell’area consortile attrezzata; 
b)  l’attività  di  guardiania,  a  seconda  delle  esigenze  evidenziate,  all’interno  dell’area 
consortile. 
6. La Regione provvede con apposito decreto attuativo dell’Assessore competente a trasferire 
al Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana la titolarità delle strade di 
cui al comma 5.  

Art. 27 
Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale e Piani 
comprensoriali 
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta 
dell'Assessore  regionale  per  l’agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea, 
sentita  la  competente  Commissione  legislativa  dell’Assemblea  regionale  siciliana,  è 
approvato,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  dalle  presente  legge,  il  Piano 
generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale.  
2. Il Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce: 
a) il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di 
irrigazione del territorio rurale siciliano; 
b)  l’indicazione  dei  principali  interventi  da  realizzare,  specificandone  tempi  ed  entità  di 
massima delle risorse occorrenti; 
c)  le  modalità  di  coordinamento  con  gli  altri  strumenti  di  pianificazione  vigenti,  con 
particolare  riferimento  agli  atti  di  competenza  dell’Autorità  di  bacino  del  distretto 
idrografico della Sicilia di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 8/2018. 
3. In attuazione del Piano generale, il Consorzio di bonifica e di irrigazione predispone, entro 
il  termine  perentorio  di  centottanta  giorni  dall’insediamento  del  Consiglio  di 
Amministrazione, il Piano particolare di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio 
rurale articolato per ciascun Comprensorio di bonifica e di irrigazione. Il Piano particolare 
è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale 
su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l’agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca 
mediterranea,  sentita  la  competente  Commissione  legislativa  dell’Assemblea  regionale 
siciliana. L’approvazione dei Piani comprensoriali, di cui al successivo comma 4, equivale 
a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste. 
4. Il Piano comprensoriale di bonifica e irrigazione prevede: 
a) la delimitazione del territorio in zone omogenee di rischio idraulico ed idrogeologico, 
con l’indicazione per ciascuna zona, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
del reticolo idrografico e gli interventi di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio da 
realizzare secondo l’ordine di priorità; 
b)  l'individuazione  delle  opere  pubbliche  di  bonifica  e  di  irrigazione  e  delle  altre  opere 
necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con 
ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui al successivo 
articolo 28, stabilendo le priorità di esecuzione; 
c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a mantenere in efficiente 
servizio l’attività di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle risorse idriche 
per fini irrigui agricoli. 
5.  I  Piani  comprensoriali  sono  attuati  dal  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione,  anche 
attraverso  l’attività  dei  Distretti  Territoriali,  mediante  programmi  triennali,  il  cui 
contenuto,  le  modalità  di  esecuzione  e  le  procedure  di  attuazione  sono  stabilite  con 
apposito decreto emanato dall’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la 
pesca mediterranea entro 60 giorni dall’approvazione del Piano comprensoriale. 
6. Il Piano generale e i Piani comprensoriali di bonifica e di irrigazione del territorio rurale 
hanno validità di sei anni e restano efficaci fino ad approvazione dei nuovi piani. 
7.  Nel  caso  in  cui  il  Consorzio  ometta  di  predisporre  o  aggiornare  il  Piano  particolare  di 
bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, l'Assessore regionale per l’agricoltura, lo 
sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea  provvede  a  diffidare  il  Consorzio  fissando  un 
termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro 
trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio medesimo 
che procede all’adozione del Piano particolare di bonifica e di irrigazione e di tutela del 
territorio entro centoventi giorni. 
8.  Fino  all’approvazione  del  Piano  generale  di  bonifica  e  di  irrigazione  e  di  tutela  del 
territorio, il Consorzio può dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi 
urgenti e indifferibili. 

Art. 28 
Opere di competenza privata e intervento sostitutivo 
1. I consorziati, in conformità al piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela 
del  territorio,  hanno  l’obbligo  di  eseguire  e  mantenere  le  opere  minori  di  interesse 
particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per 
completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo 
scopo  per  il  quale  sono  state  eseguite  o  mantenute  le  opere  pubbliche  di  bonifica  e  di 
irrigazione. 
2.  In  caso  di  inerzia,  anche  su  richiesta  di  un  solo  interessato,  trascorsi  trenta  giorni  dalla 
costituzione  in  mora,  le  opere  di  cui  al  comma  1  sono  eseguite,  in  via  sussidiaria,  dal 
Consorzio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo a loro carico i relativi oneri 
che sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi consortili di cui all'articolo 24. 
3. La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio. 
4.  Il  provvedimento  di  approvazione  delle  opere  di  cui  al  presente  articolo  equivale  a 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 
5. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con il Consorzio di 
bonifica  e  di  irrigazione  per  l’esecuzione  o  il  mantenimento  delle  opere  minori  di 
competenza,  con  oneri  da  ripartire  secondo  le  modalità  di  cui  ai  commi  precedenti  e  in 
conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti. 

Art. 29 
Affidamento in concessione di opere pubbliche al Consorzio di bonifica e di irrigazione 
1.  Al Consorzio di bonifica e di irrigazione può essere affidata in concessione, nel rispetto 
delle vigenti norme in materia, dalla Regione Siciliana o da altri enti pubblici operanti in 
Sicilia, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, 
l’esecuzione, la gestione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi 
compresa  la  progettazione,  l’esecuzione  e  la  manutenzione  degli  interventi  di  bonifica  e 
irrigazione  previsti  nei  piani  di  bacino  e  nei  programmi  di  intervento  di  cui  al  decreto 
legislativo n. 152 del 2006. 

Art. 30 
Accordi di programma 
1.  Allo  scopo  di  realizzare  sul  territorio  la  più  ampia  collaborazione  tra  il  Consorzio  di 
bonifica e di irrigazione e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai 
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2. Il Consorzio di bonifica e di irrigazione può stipulare intese e convenzioni con i Comuni, 
con gli enti gestori del servizio idrico integrato delle Assemblee territoriali idriche (ATI), 
nonché  con  le  Organizzazioni  di  categoria,  per  la  realizzazione  di  azioni  di  comune 
interesse per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di 
opere. Possono altresì stipulare protocolli con il Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile  per  la  collaborazione  sul  territorio  allo  scopo  di  intervenire  nei  casi  di  azioni 
connesse  ad  eventi  straordinari  o  emergenze  per  la  difesa  del  suolo  e  la  gestione  delle 
risorse idriche e le strade di cui al successivo articolo 26, comma 5. 

Art. 31 
Emergenza idrica 
1.  Ai  sensi  dell'articolo  167  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  nei  periodi  di  siccità  e, 
comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, è assicurata, dopo il consumo umano, la 
priorità dell'uso agricolo delle acque. 
2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile, che determini 
la riduzione della quantità di acqua distribuita o un mancato esercizio dell'attività irrigua, 
interviene per il ripiano del deficit di bilancio della gestione dell'irrigazione sulla base di 
apposito  provvedimento  che  individua  i  criteri  e  la  documentazione  necessaria  a 
quantificare il deficit. 
3.  La  Regione  provvede  ad  erogare  al  Consorzio  le  somme  eventualmente  trasferite  dallo 
Stato per gli specifici interventi, integrate, se necessario, con propri stanziamenti. 
4.  Nel  caso  in  cui  a  seguito  della  scarsità  di  risorse  idriche  vengano  disposte  limitazioni 
temporali o quantitative per l'uso irriguo è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono 
vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni, 
determinata con provvedimento della Giunta regionale. L'importo, devoluto al Consorzio 
di  bonifica  e  di  irrigazione,  è  commisurato  ai  minori  introiti  conseguenti  alla  ridotta 
erogazione di acqua agli utenti. Tale importo sarà detratto dalle somme da erogarsi da parte 
della Regione ai sensi del comma 3. 
5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il 
Piano  di  emergenza  idrica  finalizzato  alla  individuazione  di  siti  ed  alla  realizzazione  di 
opere  atte  a  favorire  l'accumulo  d'acqua  sia  per  fronteggiare  la  siccità,  che  per  la 
laminazione delle piene. 
6.  L'approvazione  da  parte  della  Giunta  regionale  del  Piano  di  cui  al  comma  5,  costituisce 
dichiarazione  di  pubblica  utilità  anche  ai  fini  espropriativi  ai  sensi  del  D.P.R.  8  giugno 
2001, n. 327, e di compatibilità urbanistica nei confronti degli strumenti di pianificazione 
urbanistica di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. 

Art. 32 
Convenzioni con imprenditori agricoli 
1.  Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, il Consorzio può 
stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 
228/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con gli imprenditori agricoli anche non 
consorziati, di cui all’art. 2135 c.c., in particolare per la realizzazione di opere e attività 
destinate  alla  tutela  e  alla  conservazione  del  suolo  e  alla  manutenzione  delle  opere  di 
bonifica e di irrigazione. 

Art. 33 
Contratti di fiume, di foce, e di costa 
1.  Il  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  e  i  Comuni,  d’intesa  con  la  Regione,  possono 
promuovere i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti 
pubblici e privati interessati. 
2.  I  contratti  di  fiume,  di  foce  e  di  costa  concorrono  alla  definizione  e  all’attuazione  degli 
strumenti  di  pianificazione  a  livello  di  bacino  distrettuale  quale  strumento  volontario  di 
programmazione  strategica  e  negoziale  che  persegue  la  tutela,  la  corretta  gestione  delle 
risorse  idriche,  la  valorizzazione  dei  territori  fluviali,  unitamente  alla  salvaguardia  del 
rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. 
3.  Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi: 
a)  costruzione della rete di attori coinvolti; 
b) definizione di regole e strumenti condivisi; 
c)  rappresentazione del territorio allo stato attuale; 
d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale; 
e)  progettazione delle strategie e delle azioni; 
f)  valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse; 
g) formalizzazione dei contratti di fiume, di foce e di costa; 
h) attuazione delle strategie e delle azioni; 
i)  monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti; 
j)  eventuale revisione del processo. 

Art. 34 
Finanziamento delle attività svolte dal Consorzio di bonifica e di irrigazione 
1.  La  Regione  Siciliana  concede  al  Consorzio  un  contributo  di  funzionamento  annuo, 
decrescente del 12,5 percento, pari il primo anno a euro 50.000 milioni per un periodo 
pari a otto anni a decorrere dall’esercizio di entrata in vigore della presente legge per 
assicurare un graduale passaggio all’autonomia economica. 
2.  Decorso  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  qualora  sia  oggettivamente  documentata 
l’impossibilità  del  conseguimento  dell’equilibrio  di  gestione  con  le  modalità  di  cui 
all’articolo 24, esclusivamente a causa delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 
3,  il  contributo  di  funzionamento  annuo  può  essere  prorogato  per  un  periodo  non 
superiore  a  tre  anni  nella  misura  strettamente  necessaria  a  soddisfare  il  fabbisogno 
residuo di personale.  
3.  La Regione Siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
approva  un  piano  straordinario  triennale  di  investimenti  per  nuove  opere  e 
manutenzione  straordinarie  delle  infrastrutture  necessarie  allo  svolgimento  delle 
attività  svolte  dal  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  con  oneri  a  valere  sui 
programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi 
nazionali di coesione. 


CAPO V - Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione  

Art. 35 
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori 
1.  Il  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  predispone  il  programma  triennale  e  l’elenco 
annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b) e comma 5, lettere 
b)  e  c)  e  lo  trasmettono  alla  Giunta  regionale  per  l'approvazione  sentita  la  competente 
Commissione Parlamentare. 
2. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati 
anche se non inclusi nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, le opere per 
il  ripristino  e  l’adeguamento  a  seguito  di  eccezionali  eventi  calamitosi  di  cui  al  decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive 
modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 24, comma 2, 
lett. c) e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29, previa individuazione delle risorse 
finanziarie necessarie. 

Art. 36 
Risparmio idrico e impianti di recupero delle acque reflue per uso irriguo 
1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l’irrigazione delle colture e di tutelare la qualità 
dei corpi idrici, il Consorzio attiva specifici servizi e attività di assistenza tecnica irrigua 
per i consorziati per l’uso razionale dell’acqua irrigua. Inoltre, sulla base del Piano degli 
investimenti di cui al precedente articolo 35, il Consorzio interviene per ammodernare gli 
impianti  di  adduzione  per  evitare  perdite  d’acqua  e  per  introdurre  idonei  strumenti  di 
misurazione dell’acqua. 
2. La Regione, al fine di favorire le attività di recupero delle acque reflue ed il loro riutilizzo, 
può  avvalersi  del  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  per  l’irrigazione  di  colture 
destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, nel rispetto della 
normativa comunitaria e statale vigente. 
3.  Ai  fini  del  comma  1,  l’Assessore  regionale  per  l’energia  e  i  servizi  pubblici  utilità,  nel 
rispetto  delle  competenze  attribuite  in  materia  all’Autorità  di  bacino  del  distretto 
idrografico  della  Sicilia  di  cui  all’articolo  3  della  legge  regionale  n.  8/2018,  entro 
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua 
gli    interventi  necessari  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di  collegamento  tra  i 
depuratori e le vasche di accumulo destinate agli scopi irrigui. 

Art. 37 
Misure volte a favorire l’impiego di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili 
nella gestione 
1.  Al  fine  di  realizzare  economie  di  gestione  nel  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione,  la 
Regione promuove la progettazione ed esecuzione di sistemi di produzione di energia da 
fonti  rinnovabili,  favorendo,  nell’ambito  dei  bacini  di  accumulo  delle  acque  irrigue, 
l’istallazione di sistemi mini idroelettrico e di sistemi fotovoltaici galleggianti. 
2.  La  Giunta  regionale  di  governo  provvede,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in 
vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, 
la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e 
dei  fondi  nazionali  di  coesione,  al  fine  di  cofinanziare  gli  interventi  di  cui  al  presente 
articolo. 


CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali 

Art. 38 
Liquidazione dei Consorzi di bonifica e nomina dei Commissari straordinari 
1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  vengono  soppressi  e  posti  in 
liquidazione i Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, che assumono la 
denominazione  di  “Consorzi  di  Bonifica  Sicilia  occidentale  –  orientale  in  liquidazione”, 
nonché i consorzi accorpati sottoposti alla programmazione, al coordinamento, al potere di 
indirizzo e di vigilanza   dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale 
e della pesca mediterranea. 
2.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente 
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la 
pesca  mediterranea,  previa  delibera  della  Giunta  regionale,  si  provvede  alla  nomina,  ai 
sensi dell'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942n , n. 267 recante “Disciplina del fallimento, del 
concordato  preventivo,  dell’amministrazione  controllata  e  della  liquidazione  coatta 
amministrativa”,  del  Commissario  liquidatore  che  si  avvale  di  una  apposita  struttura 
secondo  quanto  previsto  dall’art.  39,  comma  11,  della  presente  legge,  nonché  ove 
necessario  anche  del  supporto  tecnico  dell’Ufficio  speciale  per  la  chiusura  delle 
liquidazioni.  Il  commissario  cura  la  gestione  liquidatoria  complessiva  dei  consorzi  di 
bonifica, come accorpati dall’articolo 13, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. 
3.  Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente 
della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e 
la  Pesca  mediterranea,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  è  nominato  il 
Commissario  Straordinario  del  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  della  Regione 
Siciliana che provvede all’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento degli 
organi consortili.  
4.  L'Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 
vigila  sull'esercizio  delle  funzioni  del  Commissario  liquidatore  e  del  Commissario 
Straordinario  del  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  onde  assicurarne  celerità, 
uniformità e trasparenza. 
5.  Il Commissario liquidatore trasmette con cadenza trimestrale una relazione dettagliata sulla 
attività  svolta  all'Assessorato  regionale  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  rurale  e  della 
Pesca mediterranea nonché all'Assessorato regionale dell'Economia per i controlli contabili 
di competenza. 
6.  Al Commissario liquidatore è attribuita la legale rappresentanza della liquidazione. 

Art. 39 
Commissario Liquidatore 
1.  Il Commissario Liquidatore provvede ad effettuare una attività di ricognizione alla data di 
entrata in vigore della presente legge: 
a) rilevando la massa passiva dei Consorzi soppressi; 
b)  provvedendo,  con  riferimento  allo  stato  patrimoniale  immobiliare,  ad  aggiornare  la 
valutazione  dei  singoli  immobili  e  acquisendo  all’uopo  apposita  relazione  di  stima 
effettuata dalla competente Agenzia del demanio; 
c) provvedendo alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti; 
d) effettuando una ricognizione di tutto il personale dipendente, predisponendo un elenco 
dal  quale,  per  ciascun  dipendente,  risultino  la  natura  giuridica  del  rapporto,  la  sua 
decorrenza  e  l'eventuale  termine  se  previsto,  la  qualifica  ed  il  livello  retributivo,  il 
trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale. 
2.  Ai fini delle rilevazione di cui al comma 1, lett. a), il Commissario liquidatore, entro trenta 
giorni dalla nomina dà avviso ai creditori, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente 
locale invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio 
di sessanta giorni, la domanda, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la 
sussistenza  del  credito  verso  l'ente,  il  relativo  importo  ed  eventuali  privilegi,  per 
l'inserimento  nel  piano  di  rilevazione,  previa  attestazione  di  conformità  da  parte  del 
Consorzio. 
3.  Il Commissario Liquidatore richiede al Consorzio che i responsabili dei servizi competenti 
per materia attestino che la prestazione sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri 
nell'ambito  dell'espletamento  delle  funzioni  e  servizi  di  competenza  del  Consorzio.  I 
responsabili dei servizi attestano altresì che non sia avvenuto, nemmeno parzialmente, il 
pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di entrata 
in vigore della presente legge. I responsabili dei servizi provvederanno entro trenta giorni 
dalla richiesta. 
4.  Con  il  medesimo  avviso  di  cui  al  comma  2,  il  creditore  può  aderire  al  procedimento  di 
definizione concordata dell'esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai 
crediti certi e liquidi, dei quali sarà verificata la regolarità amministrativa e contabile con le 
modalità di cui al comma 3, secondo l'apposito modello pubblicato unitamente all'avviso 
suddetto.  I  creditori  interessati,  presentando  l'istanza  di  pagamento  accettano 
espressamente le seguenti condizioni: 
a) espressa remissione di almeno il quaranta per cento del debito; 
b)  in  relazione  ai  crediti  oggetto  della  procedura  concordata,  rinuncia  ad  intraprendere 
qualsiasi azione legale e ove già instaurato un procedimento giurisdizionale, rinuncia agli 
atti del giudizio e contestuale compensazione delle spese.  
5.  A  seguito  della  fase  di  cui  al  comma  1,  il  Commissario  liquidatore  procede  entro  i 
successivi   centottanta giorni: 
a) a classificare e distinguere per classi le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di 
banche, enti pubblici, privati fornitori, imprese appaltatrici, nonché quelle derivanti da 
condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi, proponendo eventuali 
componimenti bonari anche dei contenziosi in essere; 
b)  a  proporre  per  ogni  classe  –  e  solo  in  via  secondaria  e  residuale  con  riferimento  al 
singolo debitore di ogni classe – una composizione bonaria con stralcio del debito, in 
misura superiore al 40%; 
c) a redigere un programma di alienazione dei beni mobili ed immobili non strettamente 
necessari all’esecuzione dell’attività istituzionale del nuovo Consorzio; 
d)  con  riferimento  alle  controversie  in  essere  alla  data  in  vigore  della  presente  legge,  il 
Commissario Liquidatore, previo parere vincolante dell’Ufficio speciale per la chiusura 
delle  liquidazioni,  formula  specifiche  proposte  transattive  sulla  base  delle  condizioni 
minime di cui al precedente comma 4. Le proposte perdono efficacia ove non accettate 
nel  termine  di  trenta  giorni.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  è  autorizzato  a 
transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie 
di  cui  al  comma  4,  inserendo  il  debito  risultante  dall'atto  di  transazione  nel  piano  di 
rilevazione.  
6.  Sull'inserimento nel programma di risanamento economico e finanziario delle domande di 
cui  al  comma  4  e  delle  posizioni  debitorie  di  cui  al  comma  5  decide  il  Commissario 
liquidatore con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del 
piano  di  rilevazione,  tenendo  conto  degli  elementi  di  prova  del  debito  desunti  dalla 
documentazione prodotta dal terzo creditore certificata con le modalità di cui al comma 3. 
7.  Tutte  le  attività  di  cui  ai  commi  1  e  2  costituiscono  il  Programma  di  risanamento 
economico  e  finanziario  da  sottoporre  all’approvazione  della  Giunta  Regionale.  Il 
Programma ha efficacia solo dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale. 
8.  All’istituendo Consorzio di bonifica e di irrigazione transitano esclusivamente le attività 
dei disciolti consorzi. 
9.  Il Commissario liquidatore è autorizzato alla liquidazione con oneri a carico della Regione 
Siciliana secondo il seguente piano di erogazione di risorse: 



10.  Il Commissario liquidatore è autorizzato ad operazioni di cartolarizzazione nei modi di 
legge ove più vantaggioso per la liquidazione. Il Commissario liquidatore versa in entrata 
i crediti incassati dall’attivo della liquidazione. 
11.  Il  Commissario  liquidatore,  per  lo  svolgimento  della  propria  attività,  nell’ambito  delle 
risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  9,  è  autorizzato  a  costituire  una  struttura 
amministrativa  di  supporto.  La  struttura  è  costituita  da  un  dirigente  di  ruolo 
dell’amministrazione regionale e, previa manifestazione di interesse, sino ad un massimo 
di  cinque  professionalità  esterne,  di  cui  due  con  competenze  giuridico–amministrative, 
due  amministrative–contabili  e  una  con  competenze  ingegneristiche,  secondo  quanto 
previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

Art. 40 
Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica e irrigazione ed irrigazione della 
Regione Siciliana 
1.  Il  Commissario  straordinario  ha  il  compito  di  effettuare  la  gestione  ordinaria  dell’ente 
durante la fase transitoria fino all’elezioni degli organi di amministrazione ordinaria, che 
devono essere convocate non oltre 90 giorni dall’approvazione dello statuto. 
2.  Il  Commissario  Straordinario,  entro  120  giorni  dalla  nomina,  predispone  lo  Statuto  e  il 
regolamento di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il Piano di Organizzazione 
Variabile  (POV),  tenuto  conto  anche  del  raggiungimento  dei  limiti  di  età  per  il 
collocamento  in  quiescenza  del  personale  dipendente,  e  determina  il  numero  dei 
dipendenti,  distinti  per  qualifica,  necessari  per  l’assolvimento  delle  funzioni  istituzionali 
del  Consorzio,  il  cui  costo  a  regime,  definita  la  procedura  di  liquidazione  secondo  le 
modalità di cui al precedente articolo 39, sia sostenibile dal gettito derivante dai contributi 
consortili  e  regionali.  Lo  Statuto  e  il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento, 
devono  essere  trasmessi  all’Assessore  regionale  per  l’agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la 
pesca mediterranea per l’approvazione come previsto dall’articolo 4, comma 4. 
3.  Alla data di entrata della presente legge, il personale a tempo indeterminato e il personale a 
tempo determinato dei consorzi soppressi, nel rispetto della disciplina speciale di settore, 
transita  nel  nuovo  Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  della  Regione  Siciliana,  con  il 
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio di ruolo maturata 
all’atto del transito. Trovano applicazioni le disposizioni di cui all’articolo 30, della legge 
regionale 25 maggio 1995, n. 45, all’articolo 110, della legge regionale 28 dicembre 2004, 
n. 17 e all’articolo 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4. 
4.  Resta in ogni caso salvo il ricorso alle forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali. 
5.  Nelle  more  della  definizione  dello  Statuto  e  del  Regolamento  di  organizzazione,  il 
Consorzio  di  bonifica  e  di  irrigazione  opera  sulla  base  dei  bilanci  attuali  dei  consorzi 
mandatari, degli atti di pianificazione e programmazione in atto ai preesistenti consorzi. I 
piani,  i  ruoli  e  gli  affidamenti  dei  preesistenti  consorzi  restano  vigenti  e  continuano  a 
trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario al quale 
compete, inoltre, l’adozione delle misure, degli  atti di pianificazione, programmazione e 
regolamentazione  necessari  per  l’operatività  del  nuovo  Consorzio  nei  termini  temporali 
previsti nella presente legge. 
6.  I Collegi dei revisori dei consorzi mandatari continuano ad esercitare le proprie funzioni 
fino alla chiusura degli adempimenti di competenza e comunque fino alla nomina dei nuovi 
organi del Consorzio. 

Art. 41 
Abrogazione di norme 
1.   Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni:  legge  regionale  30  dicembre  1977,  n.  106;  artt. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,34,35,36  e  37 
della  legge  regionale  25  maggio  1995,  n.  45;  l’articolo  13,  della  legge  regionale  28 
gennaio  2014,  n.  5;  il  decreto  presidenziale  n.  467  del  12  settembre  2017;  il  decreto 
presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017. 

Art. 42 
Norma finale 
1.  La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
2.  È  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarla  e  farla  osservare  come  legge  della  Regione 
Siciliana. 

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