Quando la Regione legiferava in agricoltura ... c'era anche questo:
Prestiti per la dotazione aziendale
Art. 13. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'art. 4, per i prestiti erogati, a norma dell'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 dagli istituti ed enti di credito agrario per l'acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature e nuove tecnologie per le attività agricole, ivi comprese le serre e le fungaie, l'allevamento del bestiame, e per le attività ad esse connesse. I prestiti agevolati di cui al precedente comma, di durata non superiore a cinque anni, possono essere concessi per un importo sino all'integrale copertura della spesa riconosciuta ammissibile col nulla-osta rilasciato ai sensi dell'art. 6.
Art. 14. In alternativa alle agevolazioni creditizie e per le medesime finalità previste dall'art. 13, possono essere concessi per le operazioni di locazione finanziaria di durata non superiore ad anni cinque, effettuate da società di leasing operanti nel settore agricolo, con preferenza per quelle società in cui sia prevalente la partecipazione di istituti di credito ed enti di diritto pubblico, contributi in conto canoni nella misura corrispondente al concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali concessi ai sensi del precedente articolo.
Interventi di soccorso
Art. 23. A decorrere dall'anno finanziario 1987, al fine di consentire l'immediata attivazione degli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità e/o calamità naturali, è istituito nel bilancio regionale un fondo con una dotazione di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1987 e di lire 50.000 milioni per l'esercizio 1988, dal quale prelevare, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali, le somme necessarie per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione statale in materia [21].
... domani continua ...
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