C'era una volta l'INVIM, tassa che i più giovani non hanno mai sentito, che era la tassa "Imposta sull'incremento di valore degli immobili".
Questa tassa veniva pagata allorquando venivano effettuate delle vendite di terreni e fabbricati, basata sulla differenza tra valore iniziale del bene venduto ed il valore attribuito al momento della vendita.
Il gettito dell'imposta era attribuito ai Comuni.
Quindi questa tassa andava pagata dal proprietario di un terreno o di una casa, solo ed esclusivamente se un determinato bene andava venduto. Se quel bene (casa o terreni) non andavano venduti, questa tassa, ovviamente, non andava pagata.
L'INVIM venne istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e prevedeva degli scaglioni percentuali per determinare l'importo da pagare:
- fino al 20% del valore di riferimento, aliquota dal 3% al 5%;
- dal 20% al 50% del valore di riferimento, aliquota dal 10% al 15%;
- oltre il 200% del valore di riferimento, aliquota dal 25% al 30%.
- fino al 20% del valore di riferimento, aliquota dal 3% al 5%;
- dal 20% al 50% del valore di riferimento, aliquota dal 10% al 15%;
- oltre il 200% del valore di riferimento, aliquota dal 25% al 30%.
L'INVIM è stata applicata dal 1º gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 2001.
... domani continua ...
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