Art. 72
Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali
1. Al fine di procedere al finanziamento di un programma di manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuove strade provinciali l’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con l’assessorato regionale dell’economia è autorizzato a sottoscrivere un accordo di programma con le singole amministrazioni provinciali per un ammontare complessivo di 105.000 migliaia di euro assicurando ad ogni provincia la somma di 10.000 migliaia di euro e di 25.000 migliaia di euro per la provincia di Messina, previa delibera della giunta regionale.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 105.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.
1. Al fine di procedere al finanziamento di un programma di manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuove strade provinciali l’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con l’assessorato regionale dell’economia è autorizzato a sottoscrivere un accordo di programma con le singole amministrazioni provinciali per un ammontare complessivo di 105.000 migliaia di euro assicurando ad ogni provincia la somma di 10.000 migliaia di euro e di 25.000 migliaia di euro per la provincia di Messina, previa delibera della giunta regionale.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 105.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.
Art. 80
Fondo di Solidarietà regionale
1. L’Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.
1. L’Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1022 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito
stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.
3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.
4. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari é autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. serie L 358 del 16 dicembre 2006.
6. Alle imprese agricole siciliane attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato possono essere concessi contributi in conto capitale per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.
7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.
8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella g.u.u.e serie C 261 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.
9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa con l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.
4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.
11. All'articolo 17 delle legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole ‘10.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘6.000 migliaia di euro’;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.’.
12. All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito: ‘1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.’;
b) il comma 2 è così sostituito: ‘2. L’assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell’erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.’;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: ‘5 bis. Per l’attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l’IRCAC’;
d) al comma 6 le parole ‘5.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle parole ‘13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.’.
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:
‘2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.’.
14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.
15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.
16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
20. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, a cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.
22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘20.000 migliaia di euro’, sono sostituite dalle seguenti ‘100 migliaia di euro’.
23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘6.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘100 migliaia di euro’.
24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita ‘6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;’.
25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘8.000 migliaia di euro’, sono sostituite dalle seguenti ‘11.000 migliaia di euro’.
26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘15.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘12.000 migliaia di euro’.
27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:
‘h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto, fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;
h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi c/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;
h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;
h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;
h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e
conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella g.u.u.e. serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella g.u.u.e. serie C/16 del 22 gennaio 2009, ‘Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica’ e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.
28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati ‘Confidi’, con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.
29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h- decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.
3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.
4. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari é autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. serie L 358 del 16 dicembre 2006.
6. Alle imprese agricole siciliane attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato possono essere concessi contributi in conto capitale per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.
7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.
8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella g.u.u.e serie C 261 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.
9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa con l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.
4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.
11. All'articolo 17 delle legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole ‘10.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘6.000 migliaia di euro’;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.’.
12. All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito: ‘1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.’;
b) il comma 2 è così sostituito: ‘2. L’assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell’erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.’;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: ‘5 bis. Per l’attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l’IRCAC’;
d) al comma 6 le parole ‘5.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle parole ‘13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.’.
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:
‘2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.’.
14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.
15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.
16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
20. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, a cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.
22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘20.000 migliaia di euro’, sono sostituite dalle seguenti ‘100 migliaia di euro’.
23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘6.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘100 migliaia di euro’.
24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita ‘6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;’.
25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘8.000 migliaia di euro’, sono sostituite dalle seguenti ‘11.000 migliaia di euro’.
26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘15.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘12.000 migliaia di euro’.
27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:
‘h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto, fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;
h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi c/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;
h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;
h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;
h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e
conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella g.u.u.e. serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella g.u.u.e. serie C/16 del 22 gennaio 2009, ‘Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica’ e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.
28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati ‘Confidi’, con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.
29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h- decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
Commenti
Posta un commento