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La Finanziaria Regionale

4593407774_63d1e1407e Oggi pubblico ancora altri articoli di Legge della tormentata Finanziaria Regionale 2010.
Art. 72
Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali
1.  Al  fine  di  procedere  al  finanziamento  di  un  programma  di manutenzione  straordinaria  e/o  costruzione  di  nuove  strade  provinciali l’assessorato  regionale delle  infrastrutture e della mobilità, di concerto con l’assessorato  regionale  dell’economia    è  autorizzato  a  sottoscrivere  un accordo  di  programma  con  le  singole  amministrazioni  provinciali  per  un ammontare  complessivo  di  105.000 migliaia  di  euro  assicurando  ad  ogni provincia  la somma di 10.000 migliaia di euro e di 25.000 migliaia di euro per la provincia di Messina, previa delibera della giunta regionale.
2. All’onere  di  cui  al  comma  1,  pari  a  105.000 migliaia  di  euro,  si  fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.
Art. 80
Fondo di Solidarietà regionale
1.  L’Amministrazione  regionale  promuove  interventi  finalizzati  alla ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese  agricole  danneggiate  da avversità  atmosferiche  assimilabili  alle  calamità  naturali,  dichiarate  con decreti  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e  con deliberazioni della Giunta regionale.
2.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1  è  istituito  il  Fondo  di  solidarietà regionale  destinato  agli  interventi  compensativi  previsti  dall'articolo  5  del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  1022  e  successive  modifiche  ed integrazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a  titolo di cofinanziamento,  le somme  trasferite alla Regione con  i piani di prelievo  e  riparto  del  Fondo  di  solidarietà  nazionale  di  cui  al  decreto legislativo  29 marzo  2004,  n.  102  e  successive modifiche  ed  integrazioni, oltre che a  finanziare gli  interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali.  L'entità  del  Fondo  è  determinata  annualmente  con  apposito
stanziamento  del  bilancio  di  previsione  della  Regione  ed  è,  comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro. 
3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo  svolgimento di  funzioni  delegate  dalla Agenzia  per  l'erogazione  in agricoltura. 
4.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma  2  dell’articolo  2  del  decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le  risorse  agricole  e  alimentari  é  autorizzato  a  contribuire  al raggiungimento  della  percentuale massima  prevista  dell'80  per  cento del  costo  dei  premi  per  la  stipula  di  contratti  assicurativi. Annualmente con  apposito  stanziamento  del  bilancio  di  previsione  della  Regione  è determinato  l'ammontare  delle  somme necessarie. Per  l'annualità 2010  è autorizzata  la  spesa  di  7.000 migliaia  di  euro.  Tale  spesa  può  essere incrementata  delle  eventuali  economie  scaturenti  dal  Fondo  di  cui  al  comma 2.
5. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuati  conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  del  regolamento  (CE)  n.  1857/2006 della Commissione  del  15  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie  imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti  agricoli  e  recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. serie  L 358 del 16 dicembre 2006.
6.  Alle  imprese  agricole  siciliane  attive  nei  comparti  produttivi  per  i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di  mercato  possono essere  concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.
7. Con decreto del Presidente della Regione,  su proposta dell'Assessore regionale  per  le  risorse  agricole  ed  alimentari,  previa  deliberazione  della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  6,  ivi  comprese  le  voci  di  costo  da ammettere ad agevolazione, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.
8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei  limiti previsti  nella  Comunicazione  della  Commissione  2009/C  261/02  e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella g.u.u.e serie C 261 del 31  ottobre  2009  che  modifica  il  quadro  di  riferimento  temporaneo comunitario  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso  al finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi  finanziaria  ed  economica. Gli aiuti  sono  concessi  conformemente  a  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  attuazione  della  suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti  di  attuazione  del  medesimo,  della  predetta  Comunicazione  e  della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.
9.  Per  l'attuazione  dei  commi  7  e  8,  è  previsto  uno  stanziamento  di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
10. Alla  legge  regionale 21  settembre 2005, n. 11, dopo  l'articolo 184 è inserito il seguente: 
Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei  termini delle esposizioni agrarie e  sistema  delle  garanzie  tramite  confidi  -  1. Al  fine  di  favorire  la  ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare  fino a ventiquattro mesi  le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o  in scadenza sino alla data del  31  agosto  2010,  purché  contratte  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul  fondo  di  rotazione  dell’Ente  di  sviluppo  agricolo,  istituito  con  legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3.  Con  decreto  dell’Assessore  regionale  per  l’economia,  d’intesa  con l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.
4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3  sono concessi alle condizioni e nei limiti  previsti  nella  comunicazione  della  Commissione  2009/C  261/02  e successive modifiche ed  integrazioni che modifica  il quadro di  riferimento temporaneo  comunitario  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi  finanziaria  ed economica.  Gli  aiuti  sono  concessi  conformemente  a  quanto  previsto  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti  di  attuazione  del  medesimo,  della  predetta  comunicazione  e  della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.
11. All'articolo  17  delle  legge  regionale  14 maggio  2009,  n.  6,  sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole ‘10.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti  ‘6.000 migliaia di euro’;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura,  è  possibile  effettuare  compensazione  tra  gli  stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.’.
12.  All’articolo  18  della  legge  regionale  14 maggio  2009,  n.  6,  come sostituito dall’articolo 10 della  legge  regionale 29 dicembre 2009, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il  comma  1  è  così  sostituito:  ‘1.  Alle  imprese  agricole  singole  e associate sono concessi contributi  in conto  interessi su  finanziamenti per  il consolidamento delle passività onerose  in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.’;
b)  il  comma  2  è  così  sostituito:  ‘2. L’assessore  regionale  per  le  risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del  presente  articolo,    compresa  la  misura  massima  delle  agevolazioni stesse, dando priorità nell’erogazione ai coltivatori diretti, agli  imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano  terreni confiscati  alla  mafia.  Il  medesimo  assessore  stipula  convenzioni  con  le banche ai sensi dell’articolo 47 del decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385.’;
c)  dopo  il  comma    5  è  inserito  il  seguente:  ‘5  bis.  Per  l’attuazione  del presente articolo sono rispettivamente competenti, per  le  imprese singole  il Dipartimento  regionale  per  gli  interventi  strutturali  in  agricoltura  e  per  le società cooperative l’IRCAC’;
d)  al  comma  6  le  parole  ‘5.000 migliaia  di  euro’  sono  sostituite  dalle parole  ‘13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.  499,  di  competenza  dell’Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.’.
13. Dopo  il  comma  2  dell'articolo  20  della  legge  regionale  26  febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:
‘2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli  oneri  relativi  alle  attività  essenziali  e  funzionali  alla  corretta  gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.’.
14.  L'Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  ed  alimentari  è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute,  le  iniziative e gli  interventi per  il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi  della  legge  regionale  1  agosto  1977,  n.  73  e  successive modifiche  e integrazioni.
15.  Per  il  perseguimento  di  obiettivi  di  semplificazione  amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola,  la Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  su  proposta  dell'Assessore regionale  per  le  risorse  agricole  ed  alimentari,  individua  i  procedimenti, anche  di  competenza  degli  enti  locali  e  degli  enti  o  società  vigilate  e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per  il  tramite  dei  centri  autorizzati  di    assistenza  agricola  (CAA)  ai  sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.
16. Con  la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono  individuati gli  adempimenti  istruttori,  riferiti  ai  singoli  procedimenti,  cui  i  centri autorizzati  di  assistenza  agricola  sono  tenuti  ed  i  termini  massimi  di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
17.  Le  amministrazioni  competenti  adottano  il  provvedimento  finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che  decorre  dal  ricevimento  dell'istanza  già  istruita  da  parte  dei  centri autorizzati  di  assistenza  agricola. Decorso  tale  termine  l'istanza  si  intende accolta.
18. La Giunta  regionale  definisce  le modalità  di  certificazione  da  parte dei  centri  autorizzati  di  assistenza  agricola,  della  data  certa  di  inoltro dell'istanza  alla  pubblica  amministrazione  competente  e  dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
19.  L'Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  ed  alimentari  é autorizzato  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  i  centri  autorizzati  di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
20.  E'  istituito  presso  l'Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  ed alimentari  l'Osservatorio  regionale  dell'imprenditoria  giovanile  in agricoltura  (ORIGA)  per  l'esame  delle  relative  problematiche,  a  cui  sono chiamati a  far parte  i  rappresentanti  regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi  professionali  di  tecnici  agricoli,  alimentari  e  forestali.  La partecipazione  all'Osservatorio  non  comporta  oneri  aggiuntivi  per  la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di  30 migliaia di euro  annui  a  decorrere  dal  2010,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  alla Regione ai sensi dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
21.  L'Osservatorio  di  cui  al  comma  20  è  presieduto  dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.
22. Alla  lettera d) del comma 1   dell'articolo 4 della  legge  regionale 22 dicembre 2005, n. 19,  le parole  ‘20.000 migliaia di euro’,  sono  sostituite dalle seguenti ‘100 migliaia di euro’.
23. Alla  lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della  legge  regionale   22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘6.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘100 migliaia di euro’.
24.  La  lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  4  della  legge  regionale  22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita ‘6.000 migliaia di euro da destinare al fondo  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  18  bis  della  legge  regionale  21 settembre 2005, n. 11;’.
25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘8.000 migliaia di euro’, sono sostituite dalle seguenti ‘11.000 migliaia di euro’.
26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘15.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘12.000 migliaia di euro’.
27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:
‘h-quinquies.  11.500  migliaia  di  euro  per  favorire  la  riorganizzazione delle  cantine  sociali  cooperative  aventi  sede  in  Sicilia.  L’Assessore regionale  per  le  risorse  agricole  e  alimentari  con  proprio  decreto,  fissa  i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;
h-sexies.   5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per  innalzare dal 50 al 70 per cento  l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per  la  misura  promozione  dei  vini  sui  mercati  dei  paesi  terzi  c/o  per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;
h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni    di  produttori  vitivinicoli  e    cooperative  che  gestiscono terreni confiscati alla  mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;
h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento  e  le  finalità  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  5  della  legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
h-nonies.  1.800 migliaia  di  euro  per  gli  eventuali maggiori  oneri,  sulle spese  di  gestione  delle  cantine  sociali,  derivanti  dall'adesione  dei  soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;
h-decies. 500 migliaia di euro per  l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le modalità di  erogazioni degli  aiuti nonché  i  relativi parametri, di  cui alle  lettere  da  h-quinquies  ad  h-nonies,  sono  stabiliti  con  decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il  sostegno di  cui  alle  lettere h-quinquies  e h-nonies  è  erogato nei  limiti  e
conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella g.u.u.e. serie L 379 del 28  dicembre  2006.  L'aiuto  di  cui  alla  presente  lettera  può  anche  essere concesso  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti  nella  comunicazione  della Commissione  2009/C  16/01,  pubblicata  nella  g.u.u.e.  serie  C/16  del  22 gennaio 2009, ‘Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale situazione  di  crisi  finanziaria  ed  economica’  e  successive  modifiche  ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  del  3  giugno  2009  e  successive  modifiche  e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277  del  28  maggio  2009  (aiuto  n.  248/2009)  e  dagli  ulteriori  atti  di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.
28. Al  fine  di  prevenire  il  fenomeno  dell'usura  l'Assessorato  regionale delle  risorse agricole  ed alimentari,  in conformità al comma 2 dell'articolo 15  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  è  autorizzato  ad  integrare  i  fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati  ‘Confidi’, con vincolo a  favore degli  imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.
29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui  500 migliaia  di  euro  provenienti  dalla  lettera  h-  decies  dell'articolo  4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo,  e  le  rimanenti  1.000 migliaia  di  euro  a  valere  sul  bilancio  della Regione.

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