Art. 84
Norme in materia di agriturismo
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:
11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la salute e dell'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:
a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1; 1. Dopo il comma 11 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:
11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la salute e dell'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:
b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;
c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;
d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:
5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, le parole ‘agli articoli 8 e 9.’ sono sostituite dalle seguenti ‘all’articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.
4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui al medesimo articolo 3.
6. L’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell’imprenditore agricolo di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, che intenda destinarli esclusivamente per la creazione di un’azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.
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