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ULU misteriose

Ricevo una serie di email da un collega Siracusano e pubblico ... la burocrazia ci fa impazzire ..
1) Salve,,,,scrivo dal comune di Noto..dove il sindaco è sotto scorta e i vigili sottoscaccoo....gli ho chiesto un rilascio di I.A.P....per una ditta che alleva fattrici da salto e cavalli da concorso..
il vigile dopo 4-5 viaggi, mi chiede le u.l.u che sviluppano le cavalle...leggo nella tabella che il parametro di conversione è 0,6...quindi dovrei moltiplicare 0,6 x 3 e poi il risultato per le giornate stimate a capo, ossia un totale di 7,20 u.l.u cioè 250 g/anno.
ma è possibile che nn riescano a fare un calcolo del genere e vogliano una dichiarazione da parte della ditta??ma cosa vorranno???..ma secondo te il calcolo funziona perchè loro non sanno nulla...e scaricano tutto a me, giustamente, buona domenica,P.
2) Corrado, ma se ho 3 giumente che dovranno essere utilizzate come fattrici, che assorbono da 3 a 5 giornate annue per capo, non ho considerando 3 g/annue a capo x 3 capi= 9 ulu???
in base alla tabella del d.g.r 855 del 18..06.1999????????????????????????
il vigile urbano mi ha detto di no..nn so che fare oramai per un rilascio di iap...
3) ebbene..l'epilogo dello IAP a Noto....mi chiedono di iscriverlo all'INPS, mi chiedono di fare una relazione dove inserire le fattrici, mi chiedono una risorsa idrica..ci vado 12 volte: mi spiace Dott xxxxxx, nn possiamo rilasciare il certificato...troppe poche le U.L.U, dobbiamo raggiungere 86 giornate..morale della favola; circa 3 4 giorni di viaggi, un iscrizione all'INPS, per ora inutile..e grandissima figura di xxxxxx con il cliente che ha un prestito con sviluppo Italia di 2.300.000.000.xxxxxxxx....

Commenti

  1. Ammesso il risarcimento del danno da burocrazia
    Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 28.02.2011 n° 1271
    "Se, causa delle pastoie burocratiche, l’imprenditore rischia di ammalarsi, gli deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 28 febbraio 2011, n. 1271 con la quale si precisa come sia proprio l’ordinamento, con la legge n. 69/2009, ad aver introdotto l’obbligo costituito in capo all’ente di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.
    Nella specie l’imprenditore otteneva, con due anni di ritardo, il permesso di costruire in variante per la sua unica attività aziendale in corso. Secondo il giudice amministrativo era da considerare irrilevante il fatto che sull’originaria concessione fosse aperto un contenzioso, in quanto la pendenza del giudizio non può paralizzare l’azione amministrativa.
    Tale ritardo procedimentale determinava un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante.
    In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
    Secondo il Consiglio di Stato “La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica”.
    Ciò che il ricorrente era riuscito a dimostrare era, in particolare, il danno alla salute, consistente in una sindrome d’ansia somatizzata con disturbi dermatologici: “l’inerzia della pubblica amministrazione, dettata da una condotta dell’ente rivelatasi inutilmente dilatoria, risulta lesiva di un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e fa scattare il risarcimento del danno biologico laddove ha inciso sull’equilibrio psico-fisico dell’interessato”.

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  2. Paolo Giovanni Alberto5 aprile 2011 alle ore 10:38

    In alternativa alla proposta del sempre puntuale Brancolatore, proporrei di portare cavalli e giumente a pascolare nei pubblici uffici dopo abbondanti mangiate ...

    RispondiElimina

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