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La Legge Regionale sull’Agricoltura 2°

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Pubblico oggi altri articoli della nuova Legge Regionale sull’Agricoltura.

Art. 6. Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato

Art. 7. Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali

Art. 8. Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità

Art. 9. Pane siciliano tradizionale

Art. 10. Attività di vendita diretta e mercatale

Art. 11. Norme per il contrasto alle fitopatie ‘Citrus Tristeza Virus’  ed al punteruolo rosso

Art. 6. Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ‘a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l’anno 2008 ed agli inizi dell’anno 2009, nonché dell’aggravarsi dell’attuale crisi congiunturale’ sono sostituite dalle seguenti ‘in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare’;

b) alla lettera b) le parole ‘in essere prima della data di pubblicazione della presente legge’ sono sostituite dalle seguenti ‘purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso’.

Art. 7. Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali

1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell’agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell’agriturismo e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.

Art. 8. Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a “chilometro zero”, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo "chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell’Assessore;

b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;

c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

a) delinea percorsi formativi incentrati sull’offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

d) compone gli interessi delle parti in occasione dell’apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall’applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L’Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

Art. 9. Pane siciliano tradizionale

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per “Pane siciliano tradizionale” si intende il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente il riconoscimento e approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall'Unione Europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

Art. 10. Attività di vendita diretta e mercatale

1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un’offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un’ampia gamma, l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l’esercizio di attività di ‘vendita diretta’ realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l’attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l’articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L' Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un ‘progetto pilota’ per promuovere sul territorio nazionale una rete di ‘vetrine promozionali e punti mercatali’ operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un ‘progetto pilota’ per promuovere sul territorio dell’Unione europea una rete di ‘vetrine promozionali e punti mercatali’, per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore ‘de minimis’ pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Art. 11. Norme per il contrasto alle fitopatie ‘Citrus Tristeza Virus’  ed al punteruolo rosso

1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi ‘Citrus Tristeza Virus’.

2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia ‘Citrus tristeza virus’, per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.

3. Per l’erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall’articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus), l’Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

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