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Ieri in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la numero 216, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2013  Approvazione del piano riassicurativo agricolo, per l'anno 2013


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
istituisce presso l'ISMEA un  Fondo  di  riassicurazione  dei  rischi
agricoli al fine di  sostenere  la  competitivita'  delle  imprese  e
favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; 
  Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
che destina al finanziamento del Fondo di riassicurazione dei  rischi
atmosferici di cui all'art. 127, comma 3,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, un importo pari a  € 10  milioni  a  partire  dall'anno
2002; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  concernente
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria di  cui  all'art.  68  del  regolamento  (CE),  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo,  n.  102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE), n. 1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 novembre 2002, con il quale sono state  stabilite  le
modalita' operative del Fondo riassicurativo dei rischi agricoli; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  7  febbraio   2003   di   approvazione   del   «Piano
riassicurativo agricolo annuale» per l'anno 2004; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  27  febbraio  2008   di   approvazione   del   «Piano
riassicurativo agricolo annuale»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  del  7  maggio  2004,  di  estensione  della  copertura
assicurativa  agevolata  ai  danni  causati  dalle  epizoozie   negli
allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE), n. 1857/2006 della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante  modifica  del
regolamento (CE), n. 70/2001; ed in particolare l'art. 12 riguardante
gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espressa nella seduta del 7 febbraio 2013; 
  Vista la decisione della Commissione europea  C(2013)  4052  del  2
luglio 2013; 
  Ritenuto di provvedere all'adozione del  piano  riassicurativo  per
l'anno 2013 nei termini stabiliti all'art. 5 del richiamato decreto 7
novembre 2002; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fondo: il Fondo di riassicurazione. 
  2. Piano: il Piano riassicurativo agricolo annuale. 
  3. «Cedente»: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di
riassicurazione con il Fondo di riassicurazione. 
  4. «Trattato»: il contratto di riassicurazione,  stipulato  tra  la
cedente e il Fondo. 
  5. «Premi»: i premi emessi e sottoscritti dalla cedente nel periodo
considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli  accessori
di qualsiasi natura. 
  6. «Sinistri»: gli indennizzi assicurativi che la cedente e' tenuta
a pagare agli  assicurati  eventualmente  aumentati  delle  spese  di
liquidazione e diminuiti degli eventuali  recuperi  netti,  ancorche'
derivanti da  trattati  di  riassicurazione  stipulati  con  soggetti
diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono  le  sole
spese sostenute per l'effettuazione  della  perizia  necessaria  alla
verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati. 
  7. «Rapporto sinistri/premi o loss/ratio»: il rapporto, espresso in
percentuale,  tra  l'insieme  dei  sinistri  ed  i  premi  emessi   e
sottoscritti dalla cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo. 
  8.  «Retrocessione»:  la   cessione   di   rischi   dal   Fondo   a
riassicuratori terzi. 
  9. «Portafoglio»: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto  di
assicurazione. 
                               Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il  Piano  stabilisce  le  modalita'  operative  del  Fondo,  in
conformita' a quanto previsto all'art. 5  del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002. 
  2. A titolo esemplificativo, le  linee  agevolate  considerate  dal
Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono: 
  a)  polizze  sui  rischi  combinati  o  pluririschio:  i  contratti
assicurativi che coprono i danni prodotti da piu'  eventi  dannosi  a
carico di una o piu' colture; 
  b) polizze sui rischi  produttivi  o  multi  rischio:  i  contratti
assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurata come
quantita'  prodotta   per   superficie   coltivata   tenendo   conto,
eventualmente, anche della compromissione della qualita'; 
  c) polizze sui redditi: i contratti  assicurativi  che  coprono  il
risultato  complessivo  di  una  o  piu'   attivita'   produttive   o
dell'insieme delle attivita' produttive aziendali, formato dai ricavi
al netto dei costi di produzione; 
  d) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti,  a
copertura di: 
  valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico; 
  mancato  reddito  per  il  periodo  di  fermo  dell'allevamento  da
contenere nel limite del contributo di sostegno al  reddito  previsto
dalle disposizioni in materia; 
  costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili  da  altre
leggi vigenti. 
    e) le polizze  sperimentali  ed  innovative  compatibili  con  la
normativa comunitaria. 
                               Art. 3 
 
 
                  Forme di riassicurazione ammesse 
 
  1. Il Fondo di riassicurazione puo' operare utilizzando le tecniche
riassicurative presenti sui mercati internazionali. 
  2. Il costo del servizio erogato dal Fondo  di  riassicurazione  e'
stabilito  dal  Fondo   stesso   sulla   base   delle   tecniche   di
riassicurazione adottate. 
  3. Per le linee agevolate di cui al precedente art. 2,  lettera  e)
il Fondo puo' stipulare trattati di riassicurazione proporzionali  in
quota pura sull'intero  portafoglio  assunto  dalla  cedente  secondo
quanto stabilito al successivo comma 4, lettera a). 
  4. Per tutte le altre linee agevolate di cui al precedente  art.  2
ammesse  a  riassicurazione  il  Fondo  puo'  stabilire  la   tecnica
riassicurativa piu' confacente, purche' siano rispettati  i  seguenti
criteri: 
  a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il  meccanismo
proporzionale (quota pura), la quota massima di  riassicurazione  che
il Fondo puo' accettare su un singolo portafoglio non  puo'  superare
l'80%. Le cedenti devono corrispondere  al  Fondo  almeno  l'85%  dei
premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota  di  cessione
al Fondo stesso; 
  b) qualora si utilizzi  la  riassicurazione  non  proporzionale  in
forma di «stop loss»,  il  limite  minimo  stabilito  in  termini  di
rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni
portafoglio ceduto. 
                               Art. 4 
 
 
                            Retrocessione 
 
  1. Il Fondo puo' ricorrere allo strumento della  retrocessione  per
proteggere il proprio portafoglio, ovvero per  aumentare  la  propria
capacita' riassicurativa. 
  2. E' facolta' del Fondo scegliere la forma di  retrocessione  piu'
idonea i cui termini e condizioni  saranno  stabiliti  in  base  allo
strumento di retrocessione  utilizzato  e  ai  prezzi  stabiliti  dal
mercato al momento della stipula del Trattato. 
  3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresi', della  loro
stabilita' patrimoniale. 
                               Art. 5 
 
 
              Modalita' di sottoscrizione e regolazione 
                    dei premi e dei risarcimenti 
 
  1. Le cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono  presentare
domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da  una  stima  dei
premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto  dell'intervento  per
la campagna di riferimento. 
  2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma
1, assicura l'intervento  per  singola  cedente,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri: 
  a) l'esigenza di garantire la continuita' nella sperimentazione  di
coperture assicurative innovative; 
  b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze  agricole
agevolate  complessivamente  acquisiti  dalle  cedenti  negli  ultimi
cinque anni; 
  c) i valori assicurati  e  i  premi  acquisiti  dalle  cedenti  per
ciascun portafoglio; 
  d) le condizioni dei  contratti  assicurativi  stipulati  nell'anno
precedente; 
  e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per  la
campagna di riferimento; 
  f) o qualsiasi altra  valutazione  tecnica  che  il  Fondo  dovesse
ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite; 
  g)  priorita'  eventualmente  individuate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilita'  del  Fondo
e' riservata ad eventuali  nuovi  ingressi  di  cedenti  nel  mercato
assicurativo agevolato nazionale. 
  4. Ogni cedente puo' stipulare distinti trattati per portafoglio. I
trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata
negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno. 
  5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi,  dei
risarcimenti e la risoluzione  delle  eventuali  controversie  devono
essere definite all'interno dei singoli trattati. 
                               Art. 6 
 
 
           Relazione annuale e riserva di stabilizzazione 
 
  1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2,  comma  2,
ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256 «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  settembre  2002,  n.
200»,  l'ISMEA  presenta  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti.
In particolare, la relazione dovra' essere articolata anche a livello
territoriale regionale e dovra' contenere: 
  a) analisi del livello delle tariffe  assicurative  applicate  alle
polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a  parita'  di
condizioni contrattuali; 
  b) analisi dei rischi assicurati; 
  c) analisi  dei  livelli  di  sviluppo  dei  prodotti  assicurativi
innovativi; 
  d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate. 
  2.  Il  Fondo  ha  la  facolta'  di  stanziare   una   riserva   di
stabilizzazione nella misura massima del 20%  del  risultato  tecnico
positivo  eventualmente  conseguito.  L'ammontare  complessivo  della
riserva accantonata non potra' superare  il  200%  dei  premi  o  dei
contributi iscritti nel bilancio del Fondo. 
                               Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno  validita'  per
l'anno 2013. 
  2. Al fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora  entro  i
limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali del 7  novembre  2002,  non
fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di  cui  al  presente
decreto si intendono prorogate per l'anno successivo. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 luglio 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 168 

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