Prendo spunto da una lettera che Alfio Lisi ha mandato al quotidiano La Sicilia, per ricordare a tutti che le strisce pedonali non sono un abbellimento stradale, ma servono ad agevolare l'attraversamento da una parte all'altra di una qualsivoglia strada da parte dei pedoni.
Eppure spesso assistiamo alla totale indifferenza da parte degli automobilisti dell'osservanza di questo obbligo del Codice della Strada.
Andate al nord ... o in Europa, quella "vera", e noterete che si fermano, com'è giusto che sia, tutti; ma proprio tutti!
A me più volte ... nel tentativo di fermarmi per far attraversare un pedone ... non solo è capitato di avere qualche automobilista dietro che suonava all'impazzata, ma è capitato di non potermi fermare ... perchè dietro arrivavano automobili così veloci che ... non avrebbero avuto il tempo di fermarsi ... col rischio di travolgere io stesso il pedone ... in seguito al tamponamento subìto ...
Art. 191 del Codice della strada:
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (3)
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1)
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646
Commenti
Posta un commento