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Interventi per la Xylella Fastidiosa

Ieri in Gazzetta Ufficiale, la n. 178, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2015  Dichiarazione del carattere di eccezionalita' per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'articolo 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'articolo 5 riguardante «accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali» ed in particolare il comma 1 dove e' detto che «possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» anche le «imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorita' per quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015»; Considerato che il suddetto decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 702/2014 sopra citato, e che pertanto le disposizioni di cui sopra possono essere attuate solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea; Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015; Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attivita' istruttorie; Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalita' dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 nelle Province di Brindisi e Lecce. Esaminata la delibera di Giunta della Regione Puglia del 29 ottobre 2013 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al Complesso del disseccamento rapido dell'olivo», con la quale la Regione ha approvato le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione degli agenti responsabili del «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» con particolare riferimento al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa; Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali, Decreta: Art. 1 Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle infezioni di Xylella fastidiosa E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: Brindisi: infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Oria e Francavilla Fontana. Lecce: infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Collepasso, Copertino, Galatina, Gallipoli, Lecce, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola, Sternatia, Taviano, Trepuzzi, Tuglie; infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Copertino, Trepuzzi, Lecce, Sternatia, Galatina; infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano De' Greci, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardo', Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patu', Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Scorrano, Secli', Specchia, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Tuglie, Ugento, Uggiano La Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.
Art. 2
Clausola sospensiva La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla ricezione del numero di identificazione rilasciato dalla Commissione europea a fronte della comunicazione in esenzione del regime di aiuti recato dal decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

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