Passa ai contenuti principali

Prezzi dei valori agricoli assicurabili

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 187, è stato pubblicato:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 luglio 2015  Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015.




                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 102 del 2004, ai sensi del quale se dalle rilevazioni  dei  prezzi
si  riscontrano  scostamenti  dei   valori   dei   singoli   prodotti
relativamente all'ultimo anno superiori al 50%  rispetto  al  biennio
precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti  sulla
base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo  2015,  n.  40,
relativo alla semplificazione della Gestione della PAC  2014-2020  ed
in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Visto  inoltre  l'allegato  B,  lettera  b)  del   citato   decreto
ministeriale 12 gennaio 2015 che definisce  gli  elementi  del  Piano
assicurativo individuale (PAI); 
  Visto  il  piano  assicurativo  2015,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5
maggio 2015, n. 102; 
  Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto
- del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308
del 17 dicembre 2013; 
  Considerato il Programma nazionale di  sviluppo  rurale  presentato
alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la
sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli  animali  e  delle
piante; 
  Visto il  decreto  10  marzo  2015  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  conti  il
20 aprile 2015, reg. provv. n. 1213, in corso di pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono stati
stabiliti i  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  vegetali  e
animali, delle strutture aziendali,  dei  costi  per  lo  smaltimento
delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi  per  il
periodo di fermo degli  allevamenti  animali  colpiti  da  epizoozie,
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato nell'anno 2015; 
  Esaminate  le  richieste  dei  prezzi  pervenute  da  parte   degli
organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  del
decreto 10 marzo 2015 di individuazione del  prezzi  unitari  massimi
soprarichiamato; 
  Esaminate le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota  12
maggio 2015; 
  Ritenuto di aggiornare alcuni prezzi e tipologie  di  uve  da  vino
gia' inseriti nel decreto 10 marzo 2015 e rideterminati  da  Ismea  a
seguito di ulteriori accertamenti; 
  Ritenuto di adottare per il 2015 gli ulteriori prezzi comunicati da
Ismea, riferiti alla media dei prezzi dei singoli prodotti,  rilevati
nel triennio dal 2011 al 2014, quali importi massimi entro cui devono
essere contenuti i prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori
delle produzioni assicurabili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti,
nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi  unitari  massimi  2015  e
l'aggiornamento dei prezzi e tipologie di alcune uve  da  vino,  gia'
compresi nel decreto 10 marzo 2015 citato, per la determinazione  dei
valori delle produzioni agricole. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi, nell'ambito dei  quali,  in  sede  di  stipula  delle
polizze, le parti contraenti possono  convenire  di  applicare  anche
prezzi inferiori, in base alle  caratteristiche  qualitative  e  alle
condizioni locali di mercato. 
  3. Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica». 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° luglio 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 




Commenti

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ...