Dopo i vari "racconti" di scorrettezze sulle operazioni di comprevandita, ecco un'altra problematica seria, serissima: i pagamenti.
Vorrei qui ricordare, in rigoroso "copia/incolla", cosa prevede "l'art. 62", ovvero la norma che detta le regole sui pagamenti dei fornitori (Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE).
L’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. citato stabilisce i seguenti termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 192/2012 stabilisce che gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.
Tale misura è determinata dal tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 8 punti percentuali.
Le sanzioni previste per la violazione delle norme citate devono essere comminate dall’Antitrust, che può agire d’ufficio o su segnalazione di qualunque interessato (anche associazioni di categoria) e può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.
Inoltre, sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l’inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile
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