Proseguo la pubblicazione degli articoli della Legge 154/16 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività' dei settori agricolo e agroalimentare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/2016 e che entrerà in vigore il 25/08/2016.
Art. 7 - Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche
1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB),
che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi
degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla
normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e
di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo
biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di
ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali,
nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni
zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre
2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi
di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei
dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e
dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute
nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione
dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura
biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa
della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle
informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza
dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il
predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.
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