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PSR - Misura 4.1 - le altre regioni: Liguria

Oggi pubblico la Misura 4.1 del PSR 2014/2020 della regione Liguria.

- dotazione finanziaria: € 2.000.000,00
- bando chiuso dal 05/08/2016
- contributo di "base" 40%; zone svantaggiate + 10%, giovani agricoltori +10%, investimenti collettivi + 10%, investimenti PEI + 10%, investimenti in zone con vincoli + 10%
- gli interventi irrigui sono ammessi: "realizzazione  di  impianti  idrici  e  irrigui,  termici,  elettrici  a  servizio  delle  colture  e  degli  allevamenti o delle attività complementari aziendali"
- parcelle professionisti: nessuna vidimazione e nessun preventivo. Spese  generali  e  tecniche fino  a  un  massimo  del  6%  dei  costi  relativi  alla  costruzione  e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese  generali  e  tecniche  sono aumentati  del  2%  nel  caso  di  investimenti  realizzati all’interno  delle  zone  Natura  2000
- le spese generali e tecniche, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa
- l'avvio degli investimenti va comunicato obbligatoriamente agli Ispettorati Agricoltura via PEC, pena la decadenza della domanda


Per l'irrigazione, inoltre, viene specificato:
relativamente  ai  costi  per  investimenti  nell’irrigazione,  gli  stessi  sono  ammissibili  nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente: 
a)  a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno. 
b)  a norma del paragrafo 4: 
I.  nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno “buono”, per  motivi  inerenti  la  quantità  d’acqua,  è  ammissibile  il  solo  miglioramento  di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione  preesistenti e dovrà essere soddisfatta  la  condizione  di  risparmio  idrico  potenziale  conseguente all’investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al: 
•  5%  nei  soli  casi  di  investimenti  relativi  alla  installazione  di  contatori  e/o all’introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l’immediato intervento in casi di perdite idriche; 
•  20%  nel  caso  di  miglioramento  di  impianti  diversi  da  quelli  di  cui  al  trattino precedente; 
c)  nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi  inerenti  la  quantità  d’acqua,  è  ammissibile  il  solo  miglioramento  di  impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni: 
I.  l’investimento  garantisce  una  riduzione  effettiva  del  consumo  di  acqua  a  livello dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento; 
II.  l’investimento  comporta  anche  una  riduzione  del  consumo  di  acqua  totale dell’azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico  potenziale reso possibile a livello di investimento.  
6)  il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda; 7)  per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:  
a)  la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;  
b)  la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;  
c)  realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione. 


Qui sotto l'allegato "A" della Misura 4.1









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