Oggi pubblico la Misura 4.1 del PSR 2014/2020 della regione Liguria.
- dotazione finanziaria: € 2.000.000,00
- bando chiuso dal 05/08/2016
- contributo di "base" 40%; zone svantaggiate + 10%, giovani agricoltori +10%, investimenti collettivi + 10%, investimenti PEI + 10%, investimenti in zone con vincoli + 10%
- gli interventi irrigui sono ammessi: "realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali"
- parcelle professionisti: nessuna vidimazione e nessun preventivo. Spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all’interno delle zone Natura 2000
- le spese generali e tecniche, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa
- l'avvio degli investimenti va comunicato obbligatoriamente agli Ispettorati Agricoltura via PEC, pena la decadenza della domanda
Per l'irrigazione, inoltre, viene specificato:
relativamente ai costi per investimenti nell’irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:
a) a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
b) a norma del paragrafo 4:
I. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
• 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o all’introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l’immediato intervento in casi di perdite idriche;
• 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
c) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
I. l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;
II. l’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.
6) il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda; 7) per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:
a) la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
b) la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
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