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La Legge 154/16 in pillole, 7° puntata

Ancora un articolo della Legge 154/16 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività' dei settori agricolo e agroalimentare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/2016 e che entrerà in vigore il 25/08/2016.

Art. 16 - Istituzione della Banca delle terre agricole 
1. E' istituita presso  l'ISMEA,  entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica e,  comunque,  con  l'utilizzo  delle sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a legislazione vigente, la  Banca  delle  terre  agricole,  di  seguito
denominata «Banca». 
  2. La Banca ha l'obiettivo di  costituire  un  inventario  completo della domanda e dell'offerta dei terreni e  delle  aziende  agricoli, che  si  rendono   disponibili   anche   a   seguito   di   abbandono dell'attivita'  produttiva  e  di   prepensionamenti,   raccogliendo, organizzando e dando pubblicita' alle informazioni  necessarie sulle caratteristiche  naturali,  strutturali   ed   infrastrutturali   dei medesimi, sulle modalita' e condizioni  di  cessione  e  di  acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni  di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile  2000, n. 185, e successive modificazioni. 
  3. La Banca e' accessibile a  titolo  gratuito  nel  sito  internet dell'ISMEA per tutti  gli  utenti  registrati  secondo  le  modalita' stabilite  dalla  Direzione  generale  dell'ISMEA  ed  indicate   nel medesimo sito internet.  
4. In relazione ai terreni di cui al  presente  articolo,  ai  dati disponibili  e  ai  relativi  aggiornamenti,   l'ISMEA   puo'   anche presentare  uno  o  piu'  programmi  o  progetti  di   ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di  individuare  comprensori  territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. 
  5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  l'ISMEA  puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  assessorati  regionali  e provinciali competenti e promuovere  forme  di  collaborazione  e  di partecipazione   con   le   organizzazioni   professionali   agricole maggiormente rappresentative e con le  universita'  e  gli  istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze  linguistiche riconosciute, la  maggiore  rappresentativita'  delle  organizzazioni locali e'  riconosciuta  a  quelle  maggiormente  rappresentative  in ambito locale. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data  di  entrata in vigore della presente legge. 

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