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PSR Sicilia 2014/2020, Misura 4.1, 17° puntata - i SAL

Anche oggi qualche "pillola" sulle Disposizioni Attuative della Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020.
Oggi i SAL, ovvero sullo Stato Avanzamento Lavori.
Lo Stato Avanzamento Lavori altro non è che una domanda che consente agli imprenditori agricoli di poter "chiudere" una parte dei lavori effettuati, rendicontando le spese ed incassando una parte delle somme spettanti.
Il SAL altro non è che la "moderna versione" del "collaudo parziale" che si è sempre fatto, e che consente agli imprenditori di effettuare gli investimenti in più fasi, o se preferite "tranche", incassandone, come dicevo prima, il relativo importo spettante.
Ovviamente i SAL vanno richiesti per "opere complete", ovvero per opere che hanno un senso di essere collaudate.
Ad esempio: in un reimpianto di una coltura arborea non è possibile richiedere un SAL se non è stata realizzata la posa a dimora delle piante o non è stato realizzato l'impianto irriguo, poichè l'opera stessa non è completa.
Altro esempio:  se in un progetto vengono previsti 20 ettari di reimpianto, e ne sono stati eseguiti 10, ecco che questi 10 ettari possono essere oggetto di collaudo parziale.


E nell'allegato "A" delle Disposizioni Attuative ecco come è definito il SAL:
L’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attività parzialmente eseguite viene  effettuata  previa  presentazione  da  parte  del  beneficiario  di  una  “domanda  di pagamento” rilasciata informaticamente sul portale SIAN , la cui stampa viene presentata nei tempi previsti dal bando e dalle disposizioni attuative agli uffici competenti, corredata dalla seguente documentazione: 
- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica prevista in ogni singolo bando;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del  titolo  di  spesa,  del  nominativo  del  fornitore,  della  descrizione  della  fornitura, dell’imponibile in euro; 
-  le  fatture  quietanzate,  nonché  la  documentazione  (bonifici,  assegni  circolari  o  assegni bancari negoziati, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.
Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso. 
Per  le  operazioni  la  cui  spesa  ammessa  è  superiore  a  100.000  euro,  il  beneficiario  può richiedere  l’erogazione  di  più  acconti,  il  cui  importo,  tenuto  conto  dell’eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso. 
La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso. In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata. 
A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del contributo  concesso,  lo  stesso  potrà  presentare  domanda  di  SAL  in  maniera  tale  che  la spesa rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata all'anticipazione  erogata  non  superi  il  90%  del  contributo  concesso.  In  ogni  caso  il beneficiario in sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella  domanda  di  SAL  (e  cioè,  sempre  in  riferimento  all'esempio  precedente,  una  spesa corrispondente al 60% di contributo, pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della  parte  restante  a  saldo)  e  conseguentemente  la  polizza  fidejussoria  potrà  essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione. 
Solo nel caso di enti pubblici è possibile richiedere l’erogazione di acconti il cui importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 100% del contributo concesso, al netto degli eventuali ribassi d’asta. 
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento deve  essere  effettuato  sul  100%  delle  richieste  pervenute  e  prevede  la  verifica  della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento rispetto allo stato di avanzamento delle attività realizzate. 
L’Amministrazione  erogherà  stati  di  avanzamento  in  funzione  della  completezza  delle azioni rendicontate stabilite dal bando. 
La  Regione  si  riserva  tuttavia  di  effettuare  visite  sul  luogo  ove  vengono  realizzati  gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.  

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