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Rimborso IMU

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 264, hanno pubblicato:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 26 ottobre 2016 
Procedure relative al rimborso della quota I.M.U. Stato.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, che disciplinano l'imposta municipale propria; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  dispone
l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria; 
  Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n.  23  del
2011, il quale prevede che sono approvati con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento; 
  Visto l'art. 13, comma 12 del decreto-legge n.  201  del  2011,  il
quale dispone che il versamento dell'imposta municipale  propria,  in
deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con  le  modalita'  stabilite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  nonche',  a
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito  bollettino  postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato  art.  17,  in
quanto compatibili; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, di approvazione
del modello di bollettino di conto corrente  postale  concernente  il
versamento dell'imposta municipale propria; 
  Visto il comma 722 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, il  quale,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  detta  la
procedura  per  il  riversamento  al  comune  competente   di   somme
erroneamente versate a un comune incompetente; 
  Visto il comma 723 dell'art. 1 della legge  n.  147  del  2013,  il
quale, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  seguenti,
disciplina le regolazioni in sede di Fondo di  solidarieta'  comunale
di cui all'art. 1, comma 380, lettera b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, per i comuni delle regioni a statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna e in  sede  di  attuazione
del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del  2011,  per  i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente comma 722; 
  Visto il comma 724 dell'art. 1 della legge  n.  147  del  2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui  il  contribuente  abbia  effettuato   un   versamento   relativo
all'imposta municipale propria di importo superiore a quello  dovuto,
l'istanza  di  rimborso  va  presentata  al  comune  che,   all'esito
dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di  propria
spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'interno l'importo totale, la  quota  rimborsata  o  da
rimborsare a  proprio  carico  nonche'  l'eventuale  quota  a  carico
dell'erario che effettua il rimborso  ai  sensi  dell'art.  68  delle
istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  16
luglio 2007.  Ai  fini  della  regolazione  dei  rapporti  finanziari
Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725; 
  Visto il comma 725 dell'art. 1 della legge  n.  147  del  2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata allo Stato,  a  titolo  di  imposta  municipale
propria,  una  somma  spettante   al   comune,   questo,   anche   su
comunicazione    del    contribuente,    da'    notizia    dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a
valere  sullo  stanziamento  di  apposito  capitolo  anche  di  nuova
istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli  anni
di  imposta  2013  e  successivi,  le   predette   regolazioni   sono
effettuate, per i comuni delle regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della
legge n. 228 del 2012 e, per i comuni  delle  regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in  sede  di  attuazione  del  comma  17  dell'art.  13  del
decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto il comma 726 dell'art. 1 della legge  n.  147  del  2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a  titolo  di
imposta municipale propria, di spettanza del comune,  e  abbia  anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune  con
successivo versamento, ai fini del rimborso  della  maggiore  imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724; 
  Visto il comma 727 dell'art. 1 della legge  n.  147  del  2013,  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata al  comune,  a  titolo  di  imposta  municipale
propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta  al
comune stesso una comunicazione nell'ipotesi  in  cui  non  vi  siano
somme   da   restituire.   L'ente   locale   impositore,    all'esito
dell'istruttoria, determina l'ammontare del  tributo  spettante  allo
Stato e ne dispone il  riversamento  all'erario.  Limitatamente  alle
somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  successivi,  il  comune
da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e
delle finanze e al Ministero dell'interno al  fine  delle  successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della
legge n. 228 del 2012 e, per i comuni  delle  regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in  sede  di  attuazione  del  comma  17  dell'art.  13  del
decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che  le
procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge n. 147
del 2013, si applicano a tutti i tributi locali e che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali,
sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, del 24 febbraio 2016; 
  Visto l'art. 68 delle istruzioni sul servizio  di  tesoreria  dello
Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
maggio 2007,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007, il quale al comma 2 dispone  che
al  rimborso  delle  somme  erroneamente  o   indebitamente   versate
all'erario provvede l'Amministrazione che le  ha  acquisite,  con  le
modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato; 
  Visto l'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi  del
quale, con  decreti  del  Ministero  delle  finanze,  possono  essere
individuate le imposte e le tasse da  rimborsare  mediante  procedure
automatizzate e sono stabilite le relative modalita' di esecuzione; 
  Ritenute sussistenti le condizioni per eseguire mediante  procedure
automatizzate i rimborsi dell'imposta municipale  propria  risultanti
dall'istruttoria compiuta dai comuni; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Rimborsi 
 
  Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  dispone   i   rimborsi   dei   tributi   locali   risultanti
dall'istruttoria compiuta dai comuni sulla base di liste  emesse  con
procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza  del  singolo
nominativo,   le   generalita'   dell'avente   diritto,   l'ammontare
dell'imposta da rimborsare  e  il  codice  IBAN  del  conto  corrente
bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso. 
Art. 2
Modalita' di riconoscimento delle somme In attuazione dell'art. 1, il Dipartimento delle finanze emette ordini di pagare collettivi sui pertinenti capitoli di spesa, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, del 24 febbraio 2016 e contestualmente trasmette alla Banca d'Italia - Servizio Tesoreria dello Stato gli elenchi informatici contenenti gli estremi per effettuare gli accrediti ai singoli contribuenti. La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui al comma precedente. Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del rimborso, lo stesso e' disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalita': 1. per importi inferiori o pari al limite di cui all'art. 2, comma 4-ter , lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 160 con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita', al beneficiario del rimborso; 2. per importi superiori al limite di cui al precedente punto 1, tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Art. 3
Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine Le somme restituite a fronte di bonifici bancari o postali nonche' di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle restituite dagli uffici postali per i bonifici domiciliati non riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita' sono riversate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni», per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore. Roma, 26 ottobre 2016 Il Ministro: Padoan

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