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Sull'utilizzo improprio del gasolio agricolo

Ieri ho pubblicato il Decreto Assessoriale (Sicilia) con le nuove tabelle per l'assegnazione del carburante agricolo agevolato.
E proprio ieri una persona mi ha chiesto:
"quali sono le sanzioni per chi lo utilizza al di fuori dei mezzi agricoli per cui è stato autorizzato?"

Rispondo pubblicando la norma che disciplina la materia, ovvero il DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

L'art. 40 del Decreto Legislativo recita:

Comma 1 È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746,85 , chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento della accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Comma 2 La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Comma 3 Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

Comma 4 Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Comma 5 Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516,46.

Comma 6 Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

Commenti

  1. Tutte le leggi italiane sono fatte in modo da essere in una vera e propria dittatura........ovviamente ne sono esclusi i politici.

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