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Assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'altro ieri, la n. 5, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze che regola le assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.

Qui sotto il testo completo.


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 28 dicembre 2018  Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche. 

 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto  e,
in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano
disposizioni   in   materia   di   fatturazione   delle   operazioni,
disposizioni regolamentari concernenti le  dichiarazioni  di  inizio,
variazione e  cessazione  attivita'  e  tenuta  e  conservazione  dei
registri e dei documenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; 
  Visto l'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso  il
sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente  la
trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo
2014, n. 23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale  stabilisce
che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le
tecnologie»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
marzo 2011, recante «Modalita', limiti e tempi di applicazione  delle
disposizioni del  codice  dell'amministrazione  digitale  all'Agenzia
delle entrate»; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  21
maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi  del  codice  dell'amministrazione
digitale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno  2014,  n.
146, concernente modalita' di  assolvimento  degli  obblighi  fiscali
relativi ai  documenti  informatici  ed  alla  loro  riproduzione  su
diversi tipi di supporto; 
  Ritenuta la necessita' di ridefinire  le  modalita'  di  attuazione
degli obblighi fiscali  concernenti  l'assolvimento  dell'imposta  di
bollo relativa alle fatture elettroniche; 
  Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alle modalita' di assolvimento  dell'imposta  di  bollo  su
                        fatture elettroniche 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26
giugno 2014, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
  «Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti  ed  ai
registri emessi o  utilizzati  durante  l'anno  avviene  in  un'unica
soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura  dell'esercizio.  Il
pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche  emesse  in
ciascun trimestre solare e' effettuato entro il giorno 20  del  primo
mese successivo. A tal  fine,  l'Agenzia  delle  entrate  rende  noto
l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base  dei dati  presenti  nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di
cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, riportando l'informazione all'interno  dell'area  riservata  del
soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta puo' essere effettuato mediante il servizio
presente  nella  predetta  area  riservata,  con  addebito  su  conto
corrente bancario  o  postale,  oppure  utilizzando  il  modello  F24
predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture  elettroniche  per
le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo  devono
riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi
del presente decreto». 
 
                               Art. 2 
 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  fatture
elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria 
 

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