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Modifica del decreto delle misure di emergenza contro la Xylella fastidiosa

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 81, è stato pubblicato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole relativo a "Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana", che riporto integralmente qui sotto.


 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti vegetali; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione   (UE)   n.   2015/789   della
Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure  per  impedire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa
(Wells et al.); 
  Visto il decreto  ministeriale  13  febbraio  2018  concernente  le
misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione
di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio  della  Repubblica
italiana; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2018/1511   della
Commissione, del 9 ottobre 2018, che ha modificato  la  decisione  di
esecuzione (UE) n. 2015/789, al fine di rafforzare  i  controlli  nei
siti di produzione che producono  piante  destinate  all'impianto  di
Polygala myrtifolia L.; 
  Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13  febbraio
2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte  dalla  decisione
di esecuzione (UE) n. 2018/1511; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
espresso nella seduta telematica del 12 novembre 2018; 
  Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  57,  comma  1  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 17 gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018  e'  cosi'  di  seguito
modificato: 
    a) nell'art. 12, comma 8, il secondo sub-comma e' sostituito  dal
seguente: 
  «Tuttavia, le piante destinate  all'impianto,  ad  eccezione  delle
sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L.,  Nerium  oleander
L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis  (Mill.)
D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo  se  sono  state
coltivate in un sito soggetto  a  ispezione  ufficiale  annuale  e  a
campionamento,  tenendo  conto   degli   orientamenti   tecnici   per
l'ispezione della Xylella  fastidiosa  forniti  sul  sito  web  della
Commissione,   nonche'   ad   analisi   conformemente   alle    norme
internazionali  per  rilevare  l'eventuale  presenza   dell'organismo
specificato,  che  confermino  l'assenza  dell'organismo  specificato
utilizzando uno schema di campionamento in grado di  individuare  con
un'affidabilita' del 99% un livello di  presenza  di  piante  infette
pari al 5%. Anteriormente al suo primo spostamento al  di  fuori  del
sito di produzione, ogni lotto di piante  destinate  all'impianto  di
Polygala  myrtifolia  L.  che  deve   essere   spostato   all'interno
dell'Unione e' inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a
un  campionamento  il  piu'  vicino  possibile   al   momento   dello
spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione
della Xylella fastidiosa forniti  sul  sito  web  della  Commissione,
nonche' ad  analisi,  conformemente  alle  norme  internazionali  per
rilevare  l'eventuale  presenza   dell'organismo   specificato,   che
confermano  l'assenza  dell'organismo  specificato  utilizzando   uno
schema di campionamento in grado di individuare con  un'affidabilita'
del 99% un livello di presenza di  piante  infette  pari  al  5%.  In
deroga all'art.  4,  comma  6,  l'eventuale  presenza  dell'organismo
specificato e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato
positivo, essa  viene  individuata  effettuando,  conformemente  alle
norme internazionali, almeno  un'analisi  molecolare  positiva.  Tali
analisi sono  elencate  nella  banca  dati  della  Commissione  delle
analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e  delle  sue
sottospecie.»; 
    b) nell'art. 21, comma 1, il secondo sub-comma e' sostituito  dal
seguente: 
  «Le piante destinate  all'impianto,  ad  eccezione  delle  sementi,
delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander  L.,  Olea
europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in  un  sito
soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state  sottoposte
a campionamento  e  analisi,  effettuati  in  periodi  opportuni  per
rilevare  l'eventuale  presenza  dell'organismo  specificato   e   in
conformita' alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza
dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in
grado di individuare con  un'affidabilita'  del  99%  un  livello  di
presenza di piante infette pari al 5%.  Anteriormente  al  suo  primo
spostamento dal suo luogo di produzione e il piu' vicino possibile al
momento  dello  spostamento,   ogni   lotto   di   piante   destinate
all'impianto di  Polygala  myrtifolia  L.  e'  inoltre  sottoposto  a
un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonche' ad analisi
conformemente alle  norme  internazionali  per  rilevare  l'eventuale
presenza  dell'organismo  specificato,   che   confermano   l'assenza
dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in
grado di individuare con  un'affidabilita'  del  99%  un  livello  di
presenza di piante infette pari al 5%.». 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 febbraio 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 206 
 

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