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Le risorse idriche

Per chi non lo ricorda, era il 1994 allorquando venne emanata la Legge 36, pubblicata il 19 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 14, supplemento ordinario n. 11.
La Legge riguarda le "Disposizioni in materia di risorse idriche".
Riporto qui sotto  alcuni articoli.

Art. 1 
Tutela e uso delle risorse idriche
 1.  Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono  una  risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. 

Art. 2 
Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano  e'  prioritario  rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o  sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando  la  risorsa  e'  sufficiente  e  a condizione che non ledano  la  qualita'  dell'acqua  per  il  consumo umano.

Art. 5. 
(Risparmio idrico)
1. Il risparmio della risorsa idrica e' conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: 
a) risanamento e graduale  ripristino  delle  reti  esistenti  che evidenziano rilevanti perdite; 
b) installazione di reti duali nei nuovi  insediamenti  abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni; 
c) installazione di contatori in  ogni  singola  unita'  abitativa nonche' di contatori differenziati per le attivita' produttive e  del settore terziario esercitate nel contesto urbano; 
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il  risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

Art. 27
Usi delle acque irrigue e di bonifica
  1.  I  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  nell'ambito   delle competenze definite dalla  legge,  hanno  facolta'  di  realizzare  e gestire  le  reti  a  prevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di  bonifica  e, previa domanda alle competenti autorita', corredata dal  progetto  di massima delle opere da realizzare, hanno facolta'  di  utilizzare  le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano  compatibili  con  le  successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica  e l'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'autorita'  competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il  predetto termine  e'  interrotto  una  sola  volta  qualora  l'amministrazione richieda integrazioni della  documentazione  allegata  alla  domanda, decorrendo nuovamente nei limiti  di  trenta  giorni  dalla  data  di presentazione  della  documentazione  integrativa.   Trascorso   tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei  relativi  canoni  per  le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo  36  del  testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
2. I rapporti tra i  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  i soggetti che praticano gli usi di cui al comma I sono regolati  dalle disposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8 maggio 1904, n. 368. 
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed  irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con  l'uso  irriguo,  provenienti  da insediamenti  di  qualsiasi  natura,  deve  contribuire  alle   spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. 

Art. 28
Usi agricoli delle acque
 1. Nei periodi di siccita' e comunque  nei  casi  di  scarsita'  di risorse idriche, durante i quali si procede  alla  regolazione  delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il  consumo  umano, la priorita' dell'uso agricolo. 
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,  della presente  legge,  si  proceda  alla  regolazione  delle  derivazioni, l'amministrazione  competente,  sentiti  i  soggetti  titolari  delle concessioni di  derivazione,  assume  il  relativo  provvedimento  in conformita' alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  e
successive modificazioni. 
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera. 
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi  manufatti  e' regolata dalle leggi in materia di  edilizia,  di  costruzioni  nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 


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