Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 24 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto 09/07/2020 del Ministero per le Politiche agricole, riguardante "Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura".
Le agevolazioni si applicano alle imprese "amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola".
Queste le agevolazioni previste nel Decreto:
"Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL".
Gli obiettivi da perseguire nei progetti:
"a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse;
b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura."
Le spese ammissibili:
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali;
h) acquisto di terreni;
i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita' ed ai servizi di progettazione e' ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.
3. L'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.
4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
Le spese non ammissibili:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
e) acquisto di animali
Non ammissibili pure gli impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
Le istanza saranno inoltrate ed istruite attraverso l'ISMEA, con il quale dovrà stipularsi il mutuo di finanziamento.
Commenti
Posta un commento