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C'era una volta una "Regione" che legiferava in agricoltura, 2° puntata

 


Quando la Regione Siciliana legiferava con competenza:

Art. 1 della Legge Regionale 13/86:
La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sugli altri interventi creditizi disposti dalla presente legge.

Sono pertanto assistite dall'intervento regionale le seguenti operazioni di credito a favore delle imprese agricole o che svolgono attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli, operanti nel territorio della Regione siciliana:
1) prestiti per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche;
2) prestiti per le dotazioni aziendali per:
a) l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole;
b) l'acquisto di bestiame;
3) prestiti a favore di enti ed organismi associativi per:
a) acquisto di cose utili alla gestione dell'azienda agraria e degli allevamenti zootecnici dei soci;
b) anticipazioni ai soci in caso di conferimento, utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti;
c) far fronte alle spese di gestione determinate dalla utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti e per l'acquisto delle relative scorte;
4) prestiti di soccorso a favore di aziende danneggiate;
5) mutui destinati alla realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985;
6) mutui per l'investimento previsti dall'art. 8 del regolamento CEE n. 797 del 1985 [1];
7) mutui destinati alla formazione e all'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice.

Art. 4 della Legge Regionale 13/86:
Per le operazioni creditizie a tasso agevolato previste dalla presente legge si applicano i tassi di riferimento stabiliti in campo nazionale.
L'intervento regionale si attua secondo le seguenti disposizioni:
1) per i prestiti di durata non superiore a 12 mesi, destinati alla conduzione aziendale e indicati all'art. 1, n. 1, o concessi a favore di enti ed organismi associati per le finalità di cui alle lettere a, b e c del n. 3 dell'art. 1, il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, è autorizzato a modificare la misura del tasso a carico dei beneficiari;
2) per i prestiti di esercizio di durata superiore a 12 mesi di cui al n. 2 dell'art. 1, contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda previsti dall'art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985, e per i mutui di miglioramento di cui al n. 5 dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso ai soggetti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 5, lett. a, dell'art. 2, un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile qualora trattasi di investimenti per i beni immobili, e al 30 per cento per gli altri tipi di investimento.
I predetti limiti di intervento possono essere elevati rispettivamente al 55 per cento ed al 40 per cento della spesa ammissibile nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268 del 1975 e successive modifiche.
Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori di cui al n. 5, lett. a, dell'art. 2 della presente legge, di età inferiore a 40 anni, è concessa una maggiorazione non superiore al 25 per cento della misura di intervento disposta nei precedenti capoversi;
3) per le altre operazioni creditizie, previste ai numeri 2 e 6 dell'art. 1 della presente legge, non occasionate da piani di miglioramento materiale dell'azienda presentati a norma dell'art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985, i livelli di aiuto fissati rispettivamente al primo e secondo capoverso del precedente n. 2 sono ridotti di un quarto; tale riduzione non si applica per gli investimenti non superiori a 25.000 ECU realizzati da coltivatori diretti ed imprenditori di cui rispettivamente ai numeri 1 e 5, lett. a, dell'art. 2;
4) per i mutui destinati alla costruzione di fabbricati rurali ed all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nell'ambito dei piani di miglioramento aziendale previsti dall'art. 2, lett, c, del regolamento CEE n. 797 del 1985 ai soggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, e 5, lett. a, dell'art. 2 della presente legge, può essere concesso un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al 55 per cento della spesa ammessa elevabile fino al 60 per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 del 28 aprile 1975. Negli altri casi il predetto intervento non può superare, nei limiti di un importo massimo di spesa ammissibile di 120 mila ECU per azienda, i limiti fissati ai primi due capoversi del n. 2 del presente comma.
L'aiuto di cui ai numeri 2 e seguenti del precedente comma può essere concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato. Il predetto abbuono è ripartito tra le rate di ammortamento a decurtazione delle rate a carico del mutuatario.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni dei tassi di interesse verificatesi nei periodi compresi tra l'emissione del nulla-osta e la definizione del prestito o la stipula del contratto definitivo di mutuo, sono a carico della Regione [4].

... continua ...

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