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C'era una volta una "Regione" che legiferava in agricoltura, 4° puntata

 

Quando la Regione legiferava in agricoltura ... c'erano anche i prestiti a tasso agevolato, anche se allora gli interessi bancari erano elevatissimi e, quindi, era indispensabile poter usufruire di crediti a tasso ridotto.

Prestiti per la conduzione aziendale
Art. 9 - I prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche, di durata sino a 12 mesi, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario in Sicilia, per gli importi massimi, per annata agraria e per beneficiario, fissati a norma dell'art. 10.
Art. 10Per la concessione dei prestiti di conduzione a tasso agevolato di cui all'art. 9, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali delle categorie agricole e i rappresentanti dei principali istituti di credito agrario operanti in Sicilia, determina ogni biennio, previo parere della Commissione legislativa «Agricoltura e foreste» dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i parametri di spesa per ettaro, per tipo (protetta o in piena area), qualità di coltura e per capo di bestiame da ammettere al concorso della regione nel pagamento degli interessi.
In alternativa ai parametri unitari di spesa di cui ai precedenti commi l'importo dei prestiti di conduzione ammissibili al concorso regionale negli interessi è determinato, a richiesta del beneficiario, nella misura corrispondente a quattro volte l'ammontare degli oneri contributivi imposti dal Servizio contributi agricoli unificati per i lavoratori agricoli assunti nel precedente anno e risultante da apposita certificazione rilasciata dagli S.C.A.U. competenti per territorio.
Art. 11Ai fini dell'ammissibilità al concorso negli interessi sui prestiti di conduzione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a rilasciare ai produttori agricoli singoli o associati una carta di credito nella quale saranno evidenziati oltre ai dati anagrafici del titolare dell'impresa agricola, ai dati catastali del fondo, al titolo in base al quale è gestita l'impresa, alle caratteristiche strutturali e all'ordinamento colturale dell'azienda, anche i limiti annui di finanziamento definiti ai sensi dell'art. 10 e gli istituti od enti esercenti il credito agrario prescelti dal richiedente.
La domanda per il rilascio della carta di credito va presentata per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che provvederà alla relativa istruttoria.
La carta di credito è facoltativa e costituisce autorizzazione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario alla erogazione di prestiti a tasso agevolato, assistiti dal concorso negli interessi, nei limiti delle assegnazioni a tal fine disposte per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le determinazioni degli istituti ed enti di credito in ordine alla concedibilità del credito.
Gli istituti ed enti di cui al comma precedente dovranno annotare sulla carta di credito, che sarà loro esibita dalla ditta richiedente, l'importo del prestito concesso.
La carta di credito ha validità triennale e alla scadenza viene rinnovata con le medesime modalità di cui ai precedenti primo e secondo comma; la stessa può essere aggiornata a richiesta dell'interessato, prima della scadenza predetta.
I prestiti di importo superiore al lire 30 milioni potranno essere concessi sulla base della «carta di credito» o di nulla-osta rilasciato, per prestiti sino a 300 milioni di lire, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e per importi superiori dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 12Il fondo di rotazione dell'E.S.A. di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato della somma di lire 30.000 milioni da utilizzare esclusivamente per la erogazione di prestiti per la conduzione aziendale di durata annuale nonchè per le dotazioni aziendali [11].
Per le medesime finalità indicate dal precedente comma saranno utilizzate le disponibilità del fondo di rotazione provenienti dai rientri per i prestiti di conduzione già erogati.
A modifica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1963, n. 3 i prestiti agevolati a qualsiasi titolo erogati dal fondo di rotazione sono destinati esclusivamente in favore dei soggetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2.
L'importo dei prestiti di conduzione per ciascuna impresa è determinata sulla base dei valori fissati a norma dell'art. 10 e comunque non può superare lire 6 milioni per beneficiario.

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