L’obbligo è previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 76/2020 per favorire il percorso di semplificazione delle comunicazioni telematiche con le pubbliche amministrazioni.
Ma da oggi chi non ha comunicato la propria PEC al registro nazionale verrà sanzionato con una ammenda da € 206,00 a € 2.064,00 per le società e da € 30,00 a € 1.548,00 euro per le imprese individuali.
I liberi professionisti devono comunicare la propria PEC all’Ordine di appartenenza, che deve obbligatoriamente curare il corretto aggiornamento e la disponibilità per le amministrazioni pubbliche dell’elenco riservato di tali domicili.
L'art. 37 del Decreto Legge 76/2020 recita:
"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".
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