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Il bonus sud non vale per i titolari di reddito agrario

Qualche giorno fa un mio amico, molto attento alle questioni fiscali/economiche delle aziende agricole, mi ha mandato su WhatsApp la foto di una pagina de Il Sole 24 Ore, dove il titolo non lascia adito a dubbi, e se lo dice Il Sole 24 Ore possiamo stare certi che è così.
Quindi tutta la gran pubblicità fatta dall'attuale governo ... lascia il tempo che trova, e risulta una ennesima presa in giro.

Ecco cosa riporta l'articolo (l'ho trascritto in parte, come fosse un copia/incolla):

Edizione del 12 dicembre 2020 pag. 23

Il bonus Sud non vale per i titolari di reddito agrario

di Giuseppe Carucci


Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015 è precluso agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario. Ha affrontato di recente la questione la direzione regionale della Puglia dell’agenzia delle Entrate in risposta a una istanza di interpello (n. 917-753/2020) di un agricoltore. Il contribuente, necessitando dell’acquisto di nuove macchine agricole, ha interpellato l’Agenzia per comprendere se potesse beneficiare del credito d’imposta. Il contribuente precisava, al riguardo, di esercitare l’attività agricola in forma di ditta individuale determinando il proprio reddito catastalmente in base agli articoli 32 e seguenti del Tuir, compilando pertanto esclusivamente il quadro RA del modello Redditi. Il dubbio dell’istante sorgeva in quanto, mentre il comma 98 della norma riserva il beneficio alle «imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna», la circolare 34/E del 3 agosto 2016 precisa che beneficiari della misura sono tutti i contribuenti titolari di redditi d’impresa riconducibili all’articolo 55 del Tuir, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’imprenditore agricolo individuale e delle società semplici titolari di reddito agrario. La particolare tipologia reddituale non costituisce reddito d’impresa, ma si colloca nella famiglia dei redditi fondiari. Il contribuente si poneva così il dubbio se il legislatore avesse voluto destinare il beneficio alle «imprese» nell’accezione civilistica del termine, ovvero nell’accezione reddituale. Nella prima ipotesi, difatti, la misura spetterebbe anche agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario. 

Sulla scorta di tale considerazione, nonostante il comma 98 estenda il beneficio ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, si deve intendere che l’agevolazione è subordinata alla titolarità di reddito d’impresa. 

NELL’INTERPELLO
1. Il chiarimento Agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario non è applicabile il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Lo ha chiarito la Direzione pugliese delle Entrate in una risposta a interpello
2. L’ambito di applicazione Per l’Agenzia destinatari dell’agevolazione sono solo i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, i quali effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Restano pertanto escluse dal perimetro dell’agevolazione specifica le imprese agricole individuali e le società semplici titolari di solo reddito agrario

 

Commenti

  1. Gentile dr Giuseppe Carucci,

    per mero amore di discussione tra tecnici faccio notare che l'Interpello per quanto autorevole è pieno di inesattezze.

    Parto dal passo dell'interpello che riproduce letteralmente la norma intepretata

    " Il secondo periodo del comma 98, stabilisce che sono destinatarie della norma agevolativa anche le «imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, enel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».
    Dunque, sono destinatarie della norma anche le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in quello della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi. In tale ipotesi, tuttavia, l'agevolazione è concessa nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico."
    Il reg 1.379/2013 NON COMPIE AFFATTO distinzione tra i beneficiari i ragione della forma giuridica o del regime fiscale. E NESSUNA di queste distinzioni è operata - parimenti - da alcuna norma Europea sugli aiuti al settore agricolo. NESSUNA.
    Non potrebbe essere diversamente posto che il 90% degli aiuti dello Sviluppo Rurale sono cocnessi a produttori di Reddito Agraraio.


    Peratanto casa dal cielo il paso con cui l'interpello prosegue con un passo ORIGINALE in cui introducela affermaizone del tutto ingiustificata:

    " Al riguardo, nei settori agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, i destinatari ditale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta."

    Cosa ne pensa ??
    shardhack@gmail.com

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