L'INPS con propria circolare, la n. 58 del 12/05/08 ha applicato la norma " - compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali" in applicazione del comma 66, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247.
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’art. 1, comma 66, trattando il tema della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, prevede che l’Istituto comunichi in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
L’Istituto, nell’ambito della intesa raggiunta con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in merito alla attuazione operativa del disposto normativo in materia di compensazione, ha concordato con la stessa AGEA, al fine di ottemperare al citato disposto normativo, la realizzazione di una funzionalità informatica messa a disposizione dei Centri di Assistenza Agricola per la visualizzazione dei dati relativi ai contributi previdenziali che potranno essere oggetto di compensazione.
Contestualmente, con analoga applicazione informatica, le medesime informazioni sono messe a disposizione degli Organismi pagatori.
Contestualmente, con analoga applicazione informatica, le medesime informazioni sono messe a disposizione degli Organismi pagatori.
Pertanto, a partire dai contributi previdenziali dovuti e non versati per il secondo trimestre 2007, a ciascun CAA è stato reso disponibile l’elenco dei contributi in compensazione delle aziende agricole che hanno affidato il mandato.
Alle aziende agricole che non si avvalgono di Centri di Assistenza Agricola sarà inviata apposita comunicazione emessa a livello centrale.
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