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La Finanziaria Regionale

titoli-credito
Art. 106
Microcredito
1. Allo scopo di favorire l’incremento dei processi produttivi mediante l’accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all’obiettivo operativo 5.1.3 del PO Fesr 2007-2013, al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1083/2006, l’assessorato regionale dell’economia, dipartimento delle finanze e del credito, è autorizzato, nell’ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al ‘Fondo Jeremie’, di cui all’Accordo tra il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e la Regione, approvato con D.P. Reg. 382/SVI drp del 1 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ad estendere l’applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi ivi previsti, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il credito e il microcredito, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella g.u.u.e. serie L 124 del 20 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.
2. L’articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente:
‘Art. 25 - Attivazione di iniziative di microcredito - 1. All'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola ‘utilizzate’ sono inserite le seguenti ‘con vincolo di specifica destinazione’ ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo ‘o per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie’;
b) al comma 2, le parole ‘decreto dell’assessore regionale per il bilancio e le finanze’ sono sostituite da ‘decreto dell'assessore regionale per l’economia’.
2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio, e contrastare il fenomeno criminale dell'usura.
3. L'assessore regionale per l’economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.
4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'assessore regionale per l’economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'assessore regionale per l’economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.
5. L'assessore regionale per l’economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi no profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale.
6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 6.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 6 di stabilire:
a) l’apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
d) i tassi di interesse massimi applicabili;
e) l’importo massimo dei prestiti;
f) i criteri di precedenza per l’accesso al credito.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, con decreto dell'assessore regionale per l’economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 4 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reiscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.’

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