Buongiorno,
sono xxxx yyyyy, imprenditore agricolo nel settore enologico, da anni seguo il suo blog e ne sono anche sponsor con alcuni funzionare della P.A.
Desidero sapere se ha avuto mai la possibilità di conoscere qualcuno con la laurea in TARSU, considerando che per la struttura che ho realizzato:
1. le vinaccie e le feccie le porto, con regolare contratto, in distilleria;2. ho un regolare contratto di smaltimento rifiuti con ditta specializzata;
3. il comune mi chiede oltre € 2.800,00 di Tarsu (considerando che nella mia zona non ha mai fatto alcun servizio)
Quanto vino devo vendere per recuperare la sola spesa dello smaltimento rifiuti?
Cordiali saluti xxxx yyyy
La questione è scandalosa, ma al contempo ridicola.
In generale la Pubblica Amministrazione si rende ridicola già da sola attuando, ed emanando norme e regolamenti ... che nemmeno Mastro Geppetto avrebbe fatto!
Nella fattispecie il Comune "tenta l'assalto alla diligenza" con questi strani mezzi, ma non ha fatto il conto che il "tesoro" non c'è, e l'assalto non porta a nulla, se non ... attriti fra le parti.
Nella fattispecie il Comune "tenta l'assalto alla diligenza" con questi strani mezzi, ma non ha fatto il conto che il "tesoro" non c'è, e l'assalto non porta a nulla, se non ... attriti fra le parti.
Caro xxxx yyyy non disperi!
La battaglia contro questo Comune può vincerla facendosi esonerare dal pagamento, perchè la TARSU non è dovuta se il Contribuente dimostra l'inidoneità del locale a produrre rifiuti.
La battaglia contro questo Comune può vincerla facendosi esonerare dal pagamento, perchè la TARSU non è dovuta se il Contribuente dimostra l'inidoneità del locale a produrre rifiuti.
In particolare il contribuente per sfuggire al pagamento della tassa è tenuto a dimostrare la non idoneità dei locali a produrre rifiuti. Secondo quanto statuito dalla sentenza n. 27 novembre 2002, n. 16785, emessa dai Giudici del Supremo Collegio, ed in aderenza al dato normativo di cui all’art. 62, decreto legislativo n. 507 del 2003, soltanto i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili non sono soggette alla tassa rifiuti solidi urbani.
In virtù di quanto disposto dal primo comma dell’art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa rifiuti e` dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e` istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 dello stesso decreto.
Esiste una presunzione legale di produzione di rifiuti che può tuttavia essere superata se il contribuente riesce a provare l’inidoneità del locale a produrre i rifiuti stessi, e non semplicemente la non utilizzazione, di fatto, dei locali, per decisione soggettive dell’occupante stesso.
Il secondo comma dell’art. 62 del citato decreto, ed in sede interpretativa la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, elencano le possibili cause di esclusione dalla tassa.
In sostanza, sfuggono alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:
- per l’esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall'assetto stesso delle superfici (come, ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi, in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti);
ovvero,
- in conseguenza del particolare uso delle superfici (ad esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materia alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche semprechè secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità` apprezzabile ecc.)
ovvero,
- a causa del verificarsi della condizione di non utilizzabilità` immediata (ad esempio, alloggi non allacciati ai servizi a rete, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo), ovvero
- perché si verifica la produzione, in via ordinaria, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento provvede lo stesso produttore.
Tali circostanze, prosegue la norma, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Tuttavia, la mancata indicazione delle cause ostative alla produzione di rifiuti nella denuncia presentata dal contribuente non comporta evidentemente l'impossibilita di dedurre tale circostanza in sede contenziosa come ha osservato la richiamata circolare del 22 giugno 1994.
grazie mille
RispondiEliminaIn ogni caso è bene sempre dare una occhiata al regolamento comunale che disciplina la materia; è probabile che già nel regolamento sono contenute le norme che comportano l'esonero ovvero la limitazione del pagamento TARSU alle sole aree dello stabilimento in cui, in effetti, si producono RSU: bagni e uffici ad es..
RispondiEliminaIl ricorrente deve fare ricorso alla Commissione Tributaria,in quanto la TARSU è un tributo la cui applicazione sussiste nel momento in cui il cittadino chiede all'Ente Pubblico una certa prestazione oppure ottiene un determinato servizio (controprestazione).
RispondiEliminaSe il Comune non fornisce nulla è esclusa l'applicazione della tassa rifiuti.
Occorre dimostrare la presenza umana in maniera del tutto saltuaria cioè non produttiva per la formazione tangibile di rifiuti.
Il caso è particolare e quanto mai difficile e dev'essere ... pilotato da un ottimo tributarista affiancato da un agronomo,per il tipo di rifiuti prodotti (pericoli riscontrabili nel processo di vinificazione e nell'ambiente di natura microbiologica, chimica
o fisica,destinazione delle acque di lavaggio da convogliare in apposito scarico collegato alla rete fognaria comunale,etc.).
Gentile Anonimo, mi permetto questo ulteriore suggerimento:
RispondiEliminaVai a questo link:
http://www.civicasrl.it/dettaglio-normative.aspx?id=525
e poi leggi la seguente sentenza:
Corte di Cassazione sentenza n. 18497/10 del 10/08/2010
"Costituendo le esenzioni un'eccezione alla regola generale di assoggettamento alla tassa di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non é dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune."
BUONA FORTUNA.
Grazie a tutti, la vostra disponibilità dimostra che noi agricoltori ipervessati sappiamo ancora darci una mano.
RispondiEliminaIl blog rappresenta un punto di unione, di esposizione di problematiche ma forse anche di soluzioni.
Vi farò sapere le news sul capitolo "tarsu" tanto più che ieri alla Serit tra le iscrizioni a ruolo solo la Tarsu pesa € 8.500,00!!!! (attività iniziata nell'agosto 2008!!!!). Follie dovrò trovare di gran corsa un buon avvocato e spendere, spendere spendere...