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La Legge Regionale sull’Agricoltura 3°

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Continuo la pubblicazione degli articoli della nuova Legge Regionale sull’Agricoltura.
Nei prossimi giorni, inoltre, pubblicherò anche l’impugnativa del Commissario dello Stato con le motivazioni.

Art. 12. Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo

Art.13. Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura

Art. 14. Vendemmia verde (impugnato dal Commissario dello Stato)

Art. 15. Fondo regionale di garanzia (impugnato dal Commissario dello Stato)

Art. 16. Modifiche di norme in materia di competenze dell’Istituto regionale della vite e del vino.

Art. 17. Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari (impugnato dal Commissario dello Stato)

Art. 18. Modifiche di norme relative all’ARSEA

Art. 19. Disposizione transitoria (impugnato dal Commissario dello Stato)

Art. 20. Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria (impugnato dal Commissario dello Stato)

Art. 21. Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti

Art. 22. Norme in materia di personale dei consorzi agrari (impugnato dal Commissario dello Stato)

Art. 23. Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale

Art. 12. Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, introdotta dal comma 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all’80 per cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all'art. 5 del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 22 luglio 2010.

Art.13. Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura

1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l’esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma l sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

Art. 14. Vendemmia verde

1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all’articolo 103 novodecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed all’articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde.

2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di ‘de minimis’ è di euro 3.750,00 e può essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative:

a) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘3.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti: ‘2.500 migliaia di euro’;

b) alla lettera h) septies del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ‘3.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1.000 migliaia di euro’.

Art. 15. Fondo regionale di garanzia

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato ‘Fondo regionale di garanzia’ la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione.

2. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L337 e dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore ‘de minimis’, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE.

Art. 16. Modifiche di norme in materia di competenze dell’Istituto regionale della vite e del vino.

1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell’articolo 1 le parole ‘Istituto regionale della vite e del vino’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Istituto regionale del vino e dell’olio’;

b) dopo il primo comma dell’articolo 2 è inserito il seguente:

‘1 bis. L’Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell’oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.’

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 64/1950 e su proposta dell’Istituto regionale della vite e del vino, provvede all’adeguamento dello Statuto.

3. Dall’applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all’espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

Art. 17. Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti

di cooperative agricole ed alimentari

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

‘3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell’Unione europea con decisione 2003/277/CE dell’8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell’intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall’articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie.”

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, dopo le parole ‘secondo la vigente normativa in materia’ sono aggiunte le seguenti: ‘e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni’.

Art. 18. Modifiche di norme relative all’ARSEA

1. All’articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole ‘è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste’;

b) al comma 25 le parole ‘L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste’ sono sostituite dalle parole ‘L’Assessorato regionale dell’economia’.

Art. 19. Disposizione transitoria

1. Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo l della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16.

Art. 20. Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria

1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole ‘31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2013’.

2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012.

Art. 21. Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all’ottenimento di contributi comunitari.

Art. 22. Norme in materia di personale dei consorzi agrari

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.

Art. 23. Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale

1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l’impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 35 dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

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