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La Legge Regionale sull’Agricoltura 5°

Proseguo la pubblicazione della Legge Regionale sull’Agricoltura approvata all'ARS qualche giorno fa.
Art. 36. Modifica di norme in materia di integrazione regionale  dei fondi rischi per i consorzi fidi (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 37. Agevolazioni Artigiancassa
Art. 38. Disposizioni per il contrasto all’obesità giovanile (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 39. Norme in materia di enti sottoposti al  patto di stabilità
Art. 40. Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 41. Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 42. Variazioni di bilancio in materia di agricoltura
Art. 43. Variazioni di bilancio in materia di trasporti
Art. 44. Patto di stabilità interna
Art. 45. Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 46. Relazione sullo stato di attuazione
Art. 47. Disposizioni contabili
Art. 48. Entrata in vigore




CAPO II
Nome in materia di cooperazione e artigianato

Art. 36.
Modifica di norme in materia di integrazione regionale
 dei fondi rischi per i consorzi fidi

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

‘5 quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge si applicano ai confidi che abbiano già  ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter’.

Art. 37.
Agevolazioni Artigiancassa

1. L’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

‘Art. 55 - Agevolazioni concesse dall’Artigiancassa - 1. Il fondo istituto presso l’Artigiancassa S.p.A. con l’articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:

a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;

b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;

c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. L’Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.a., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l’intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.

4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.a. da porre a carico del fondo stesso.’.

CAPO III
 Norme in materia di contrasto all’obesità giovanile,
di enti regionali e di personale. Variazioni di bilancio

Art. 38.
Disposizioni per il contrasto all’obesità giovanile

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.

 2. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, di concerto con l’Assessorato regionale della salute e con l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Art. 39.
Norme in materia di enti sottoposti al  patto di stabilità

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 16, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40.
Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo
 e dei Consorzi di bonifica

1. Le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori, erogati dall’Amministrazione regionale in favore del personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei Consorzi di bonifica.
3. Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.3.2 – capitolo 212527.   





Art. 41.
Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del predetto comma 1.

Art. 42.
Variazioni di bilancio in materia di agricoltura

1. Alla Tabella ‘B’ dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

Amministrazione
UPB
Capitolo
Variazione
Risorse agricole e Alimentari
10.2.1.3.99
Cap. 143320
-400
Risorse agricole e Alimentari
10.2.1.3.2
Cap. 143706
+400

Art. 43.
Variazioni di bilancio in materia di trasporti

1. Alla Tabella ‘B’ dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

Amministrazione                 U.P.B.        Capitolo           Variazione
Infrastrutture e mobilità         8.2.1.3.6        478101         +    111.060,77
Infrastrutture e mobilità         8.2.1.3.6        478113         + 6.436.716,67

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 – Tabella G – UPB 8.2.1.3.6 – Capitolo 476521.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 44.
Patto di stabilità interno

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per l’esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni.   


Art. 45.
Norma di salvaguardia comunitaria.

 1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all’articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 46.
Relazione sullo stato di attuazione

1. L’Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all’Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

Art. 47.
Disposizioni contabili

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 le variazioni discendenti dall’attuazione della presente legge poste a carico delle risorse disponibili assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, pari all’importo di 44.250 migliaia di euro ed ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423, pari all’importo di 5.500 migliaia di euro, mediante prelevamento delle stesse dai pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi dell’articolo8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed allocati nelle  U.P.B. 4.2.1.5.1  - capitolo 215703 - e U.B.P. 4.2.2.8.1 – capitolo 613905.

Art. 48.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.    

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