Proseguo la pubblicazione della Legge Regionale sull’Agricoltura approvata all'ARS qualche giorno fa.
Art. 36. Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi rischi per i consorzi fidi (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 37. Agevolazioni Artigiancassa
Art. 38. Disposizioni per il contrasto all’obesità giovanile (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 39. Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità
Art. 40. Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 41. Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 42. Variazioni di bilancio in materia di agricoltura
Art. 43. Variazioni di bilancio in materia di trasporti
Art. 44. Patto di stabilità interna
Art. 45. Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 46. Relazione sullo stato di attuazione
Art. 47. Disposizioni contabili
Art. 48. Entrata in vigore
CAPO II
Nome in materia di cooperazione
e artigianato
Art. 36.
Modifica di norme in materia di integrazione regionale
dei fondi rischi per
i consorzi fidi
1. Dopo
il comma 5 quater dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11, è aggiunto il seguente:
‘5
quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge
si applicano ai confidi che abbiano già
ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in
possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter’.
Art. 37.
Agevolazioni Artigiancassa
1. L’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
‘Art. 55 - Agevolazioni concesse dall’Artigiancassa
- 1. Il fondo istituto presso l’Artigiancassa S.p.A. con l’articolo 41 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da
risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione
europea ed è utilizzato per la concessione di:
a) contributi in conto
interessi sui finanziamenti di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;
b) contributi in conto
canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio
1981, n. 240;
c) contributi in conto
capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che
effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. I benefici di cui al
comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15
dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre
2006, n. L 379.
3. L’Assessore regionale
per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico
regionale istituito presso Artigiancassa S.p.a., stabilisce, con proprio
decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione
delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l’intensità delle
agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione
dei benefici.
4. Nella convenzione da
stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene
determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello
stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa
S.p.a. da porre a carico del fondo stesso.’.
CAPO III
Norme
in materia di contrasto all’obesità giovanile,
di enti regionali e di personale.
Variazioni di bilancio
Art. 38.
Disposizioni per il contrasto all’obesità giovanile
1. Nelle scuole di ogni
ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare
la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i
distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta
fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori
automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.
2. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, di concerto con l’Assessorato regionale della salute e con l’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013.
Art. 39.
Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità
1. Alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed all’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 16, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40.
Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo
e dei Consorzi di
bonifica
1. Le somme oggetto di
contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze
ed oneri accessori, erogati dall’Amministrazione regionale in favore del
personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla
disciplina di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei Consorzi di bonifica.
3. Per sopperire ai
compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino
al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel
triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le
finalità del presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011,
la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità
dell’U.P.B. 4.2.1.3.2 – capitolo 212527.
Art. 41.
Norme in materia di personale delle società a
partecipazione regionale
1. Per gli anni 2011,
2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale,
per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente
attingere al proprio personale.
2. Per le finalità di cui
al comma 1, l’Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del
predetto comma 1.
Art. 42.
Variazioni di bilancio in materia di agricoltura
1. Alla Tabella ‘B’ dello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11
maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
Amministrazione
|
UPB
|
Capitolo
|
Variazione
|
Risorse agricole e Alimentari
|
10.2.1.3.99
|
Cap. 143320
|
-400
|
Risorse agricole e Alimentari
|
10.2.1.3.2
|
Cap. 143706
|
+400
|
Art. 43.
Variazioni di bilancio in materia di trasporti
1. Alla Tabella ‘B’
dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per
l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8,
sono apportate le seguenti variazioni:
Amministrazione U.P.B. Capitolo Variazione
Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478101 +
111.060,77
Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478113 + 6.436.716,67
2. Agli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro
6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n.
7 – Tabella G – UPB 8.2.1.3.6 – Capitolo 476521.
CAPO IV
Disposizioni
finali
Art. 44.
Patto di stabilità interno
1. Al fine di garantire
il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi
di cui alla presente legge previsti per l’esercizio finanziario 2011 possono
essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle
risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre
1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 45.
Norma di salvaguardia comunitaria.
1.
L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto
della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove
occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all’articolo 108,
paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 46.
Relazione sullo stato di attuazione
1. L’Assessore regionale
delle risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa
trimestrale, all’Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle
previsioni di cui alla presente legge.
Art. 47.
Disposizioni contabili
1. Il Ragioniere
generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2011 le variazioni discendenti dall’attuazione della
presente legge poste a carico delle risorse disponibili assegnate alla Regione
ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, pari all’importo di 44.250
migliaia di euro ed ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423, pari
all’importo di 5.500 migliaia di euro, mediante prelevamento delle stesse dai
pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi dell’articolo8 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed allocati
nelle U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215703 - e U.B.P. 4.2.2.8.1 –
capitolo 613905.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
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